La deducibilità fiscale del secondo autoveicolo del professionista

le regole sulla deducibilità fiscale dei costi relativi agli autoveicoli usati dai professionisti sono molto penalizzanti: vi sono spazi per la deducibilità (ai fini IRPEF ed IVA) anche per un secondo autoveicolo?

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia ha chiesto alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana delucidazioni in merito alla deducibilità per i professionisti delle spese sostenute per le autovetture, qualora il professionista utilizzasse due autovetture per l’espletamento della propria attività.

Nello specifico, veniva richiesto (con esclusivo riferimento al secondo veicolo) se la deducibilità dalle imposte sui redditi fosse comunque riconosciuta e la relativa imposta sul valore aggiunto dovesse considerarsi indetraibile, ovvero parzialmente detraibile.

Secondo l’Ordine istante, il professionista avrebbe potuto utilizzare per la propria attività una sola autovettura e dedurre le spese relative all’attività limitatamente ad un solo veicolo, atteso che l’eventuale ulteriore utilizzo di altro autoveicolo sarebbe da ricondurre alla sfera privata e, per tale motivo, non inerente all’attività professionale.

In merito alla problematica prospettata, la Direzione Regionale della Toscana (Nota DRE Toscana 6.2.2013 n. 911-4942) preliminarmente ricorda che l’articolo 164 del DPR 22.12.1986, n. 917 (che limita la deduzione delle spese relative a taluni mezzi di trasporto) è stato, recentemente, modificato dalla L. 24.12.2012, n. 228. (c.d. legge di stabilità): in riferimento ai limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporti, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, è stata ridotta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, al 20%, la quota di deducibilità di dette spese dal reddito professionale. Nulla cambia, invece, per quanto concerne le ulteriori limitazioni in merito al valore fiscalmente riconosciuto del bene strumentale in oggetto. Sotto il profilo strettamente fiscale, è previsto, infatti, un tetto massimo fiscale del costo di acquisto sostenuto: per quanto concerne i titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l’IVA indetraibile, che eccede € 18.075,99 per autovetture e autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli, ovvero € 2.065,83 per i ciclomotori (art. 164 c. 1 lett. b del TUIR). Occorre osservare, inoltre, come tali limiti operino congiuntamente con la nuova limitazione percentuale del 20%.

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti arti e professioni, l’art. 164 del TUIR prevede un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli. In particolare, nel caso di esercizio dell’arte e della professione in forma individuale, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nel limite di un solo veicolo; analogamente, nel caso di esercizio dell’arte e della professione in forma associata (società semplice o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR), la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Alla luce del ragionamento appena esposto, la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, con riferimento alla deducibilità fiscale delle spese delle autovetture utilizzate nell’esercizio di arti e professioni, afferma che il professionista potrà portare in deduzione dal reddito professionale soltanto le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.

Per quanto concerne, invece, la disciplina sulla detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto degli autoveicoli del professionista, occorre preliminarmente ricordare che, la Finanziaria 2008 ha riscritto completamente l’art. 19-bis, lett. a, b – c, del D.P.R. n. 633/72 in materia di indetraibilità oggettiva dell’imposta assolta sull’acquisto, o importazione, di autovetture utilizzate nell’attività d’impresa o professionale, comprese le relative spese di impiego. Secondo la predetta disposizione, per i veicoli stradali a motore non interamente utilizzati ai fini professionali, è prevista una forfetizzazione della detrazione pari al 40% dell’Iva assolta sull’acquisto (o sulle spese di manutenzione in genere) degli stessi.

La limitazione in parola non opera, invece, per i veicoli utilizzati interamente a fini professionali, tra i quali, per presunzione normativa, sono espressamente compresi i veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa e quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Ritornando al quesito posto, ovvero al trattamento Iva del secondo veicolo del professionista, la DRE della Toscana precisa che, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi compete, secondo quanto stabilito dall’artt. 19 e ss. del DPR n. 633/72, nella misura in cui detti beni o servizi vengono impiegati nell’effettuazione di operazioni soggette ad imposta o ad esse assimilate e, pertanto, se i predetti beni o servizi sono utilizzati anche per fini privati o comunque estranei all’oggetto dell’attività, la detrazione è ammessa solo parzialmente o non è del tutto ammessa.

Peraltro, ancorché ai fini Iva non sia previsto espressamente alcun limite numerico – a dispetto di quanto previsto, invece, dall’art. 164 del TUIR (un solo veicolo per professionista o associato) – la DRE della Toscana ritiene che la detrazione nella misura del 40% debba, in ogni caso, essere strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell’inerenza, ovvero alla dimostrazione da parte del contribuente dell’effettivo impiego del bene nell’ambito dell’attività esercitata: “la verifica delle suddette condizioni concernendo l’esame di elementi di fatto, richiederà una valutazione caso per caso, da parte dell’Ufficio territorialmente competente nell’ambito della più ampia attività di accertamento”.

La risposta fornita sembrerebbe non escludere, quindi, la possibilità per il professionista di detrarre l’Iva assolta sull’acquisto del secondo autoveicolo qualora sia in grado di dimostrare l’effettivo utilizzo dello stesso anche nell’ambito della propria sfera di attività. Tuttavia, la dimostrazione di inerenza sul secondo autoveicolo, in presenza di una prima autovettura per la quale è stata operata, all’atto di acquisto, la detrazione dell’imposta, appare difficilmente dimostrabile.

 

4 marzo 2013

Sandro Cerato