La cessione delle partecipazioni delle SRL semplificate e a capitale ridotto

la cessione di partecipazione nelle Srl semplificate o a capitale ridotto presentano particolari problematiche, per i vincoli a cui sono soggette tali tipologie di società in fase di costituzione

L’art. 3, c. 1, del D.L. n. 1/2012 (inserendo nel codice civile il nuovo articolo 2463-bis) ha previsto la possibilità di costituire un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, ovvero la srl semplificata, che può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

Il successivo comma 4 dell’articolo 2463-bis c.c. sancisce, invece, il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i predetti requisiti di età (limite anagrafico di anni 35) con l’effetto che l’eventuale atto è conseguentemente nullo: divieto ribadito, anche, nel modello tipizzato di atto costitutivo e di statuto. Il divieto in parola è sostanzialmente una limitazione di carattere antielusivo finalizzata ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge (under 35) che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti (over 35).

Sul tema, si è espresso il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie il quale ha precisato che il divieto di cessione delle quote deve operare soltanto in relazione agli atti inter vivos, mentre nessun vincolo è previsto nel caso di trasferimenti di quote sociali mortis causa. Peraltro, stante la genericità della disposizione, deve ritenersi che il divieto di cessione delle quote inter vivos comprenda anche gli atti di cessione o costituzione di diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto in parola preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infra trentacinquenne cedente o costituente.

Un altro aspetto affrontato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie riguarda la sorte della srl semplificata al compimento del trentacinquesimo anno di età di uno o di tutti i soci della società: il raggiungimento del predetto limite anagrafico, anche da parte di tutti i soci, non comporta alcuna conseguenza giuridica sia in capo alla Srl semplificata che in capo al socio (o ai soci) over 35. In altre parole, quindi, a seguito del superamento dal limite anagrafico da parte di uno o di tutti i soci:

  • la società non perde la qualifica di srl semplificata;

  • non si verifica alcuna una causa di scioglimento e continueranno ad applicarsi le regole proprie di tale particolare fattispecie societaria;

  • il socio o i soci over 35 non subiranno alcun effetto pregiudizievole nel senso che il superamento del limite anagrafico non determina in alcun caso l’esclusione del socio dalla compagine sociale.

Sui Requisiti soggettivi e sulla trasferibilità delle partecipazioni in s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.), è intervenuto, di recente, anche il Notariato di Milano con la Massima n. 128 del 5 marzo 2013 secondo cui la circostanza che i soci fondatori della s.r.l semplificata debbano essere persone fisiche di età inferiore a 35 anni non costituisce un requisito soggettivo di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate: il superamento del limite anagrafico da parte di uno (o anche tutti i soci) non comporta, quindi, alcuna conseguenza sia in capo al socio, il quale mantiene i propri diritti, sia in capo alla società, la quale continua ad essere una s.r.l. semplificata.

Con particolare riferimento, invece, al divieto di “cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età” (in aggiunta a quanto precisato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie) il Notariato di Milano ritiene che, il divieto di cessione in commento operi anche con riferimento ad operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni…) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche. Peraltro, il Notariato di Milano (con la Massima n. 129 del 5 marzo 2013) ritiene che, pur in mancanza di un espresso divieto di ‘cessione delle quote a soci non aventi i requisiti’ – al pari di quanto disposto dall’art. 2463, comma 4, c.c., per le s.r.l. semplificate – la predetta disposizione debba trovare applicazione analogica, mutatis mutandis, anche con riferimento alle s.r.l. a capitale ridotto”, nel senso che sono vietati:

  • tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle partecipazioni sociali di una s.r.l. a capitale ridotto a favore di un soggetto diverso da una persona fisica;

  • tutti gli atti tra vivi aventi ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata;

  • le operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. a capitale ridotto venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche.

 

20 marzo 2013

Sandro Cerato