Le nuove società tra professionisti si possono costituire per l'esercizio di attività professionali

finalmente anche in Italia è possibile costituire società fra professionisti per la gestione degli studi professionali; tuttavia non tutte le categorie professionali possono organizzarsi in forma societaria…

L’art. 10 cc. 3 a 9 della legge n. 183/2011 ( Legge di stabilità per il 2012) ha introdotto, nell’ordinamento Italiano, la possibilità di costituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività professionali. Successivamente, la legge di conversione del decreto 1/2012 (in materia di liberalizzazioni), ha modificato le predette disposizioni, precisando alcuni elementi che devono essere presenti negli atti costitutivi delle società tra professionisti:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

  • il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;

  • le regole riguardanti l’esecuzione, tramite la società, dell’incarico professionale, che deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

  • la stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

 

associazione tra professionistiLa corretta costituzione della società tra professionisti era, peraltro, subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il quale si sarebbe dovuto adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 183/2011 (novembre 2011): in assenza di tale regolamento, le società tra professionisti, sebbene legittimamente costituite ed iscritte presso il registro delle imprese, non avrebbero potuto svolgere in concreto la loro attività. A distanza di un anno dalla emanazione della suddetta disposizione, è stato firmato il regolamento (che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che disciplina l’esercizio della professione in forma societaria.

La versione definitiva del regolamento in commento ribadisce che per “ società tra professionisti” o “ società professionale” si intende la società costituita secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, il cui oggetto sociale è caratterizzato dall’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (dottori commercialisti ed Esperi Contabili, architetti, ingegneri…).

E’ possibile, dunque, costituire una società tra professionisti che assuma uno dei seguenti modelli societari: società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa (quest’ultime costituite da un numero di soci non inferiore a tre). Si ricorda che fra le società di cui al titolo VI del libro V del codice civile rientrano, anche, le S.r.l. e S.p.a. unipersonali, introdotte nel 1993, al fine di agevolare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare. Sul punto, però, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ha negato la possibilità di costituire una società tra professionisti unipersonale, atteso che il riferimento all’attività professionale “da parte dei soci” sembrerebbe escludere tale possibilità.

Peraltro, non deve essere trascurata la possibilità di costituire, ai sensi del novellato art. 2463- bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) tra professionisti, purché i soci (professionisti e non) non abbiano compiuto i 35 anni di età in sede di costituzione della stessa. Di contro, invece, non sembrerebbe possibile costituire una società tra professionisti avvalendosi della nuova SRL a capitale ridotto, atteso che la normativa di questo nuovo modello societario non è stata inserita nel codice civile, ma è prevista da una norma di legge e, più precisamente, dall’art. 44 del D.L. 83/2012.

Il regolamento, fornendo la definizione di società multidisciplinare, conferma, altresì, che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, vale a dire società interprofessionali costituite da commercialisti e architetti ecc.. Ad ogni modo, per espressa previsione regolamentare, restano escluse le associazioni professionali già esistenti, le quali potranno continuare l’attività senza necessità di effettuare modifiche statutarie o di adottare il predetto regolamento: resta immutato, ad esempio, il regime delle società di ingegneria (costituite nelle forme codicistiche della società di capitali o della società cooperativa) senza che, per tali modelli già previsti dall’ordinamento nazionale, valgano i limiti di partecipazione al capitale previsti per i soci non professionisti. Si rammenta, sul punto, che, il numero dei soci di capitale e la partecipazione al capitale degli stessi deve essere tale da garantire, ai soci professionisti, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, c. 4, lett. b), della legge n. 183/2011).

La relazione illustrativa al predetto regolamento conferma l’esclusione degli avvocati dalla normativa in commento, atteso che, per tale categoria professionale, è stata approvata la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) che delega il Governo per la disciplina dell’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Sempre in relazione all’ambito di applicazione del regolamento, viene precisato, infine, che, lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria.

 

19 febbraio 2013

Sandro Cerato