Rinuncia ad accertamento con adesione: effetti su sospensione del termine per l'impugnazione

Un quesito in merito alla rinuncia ad accertamento con adesione da parte del contribuente e al relativo effetto sui termini per proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. Risponde Antonio Gigliotti.

QUESITO 

Il contribuente che a seguito della notifica di un avviso di accertamento presenta istanza di adesione, alla quale però rinuncia in sede di contraddittorio con l’Ufficio, quanto tempo ha per proporre il ricorso in CTP?

 

RISPOSTA

La procedura di accertamento con adesione può essere attivata su invito dell’Ufficio ovvero dietro iniziativa del contribuente.

Nel secondo caso, la domanda di adesione può essere presentata:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;

  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, e solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

 

accertamento con adesioneAi sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, dalla data di presentazione dell’istanza per adesione i termini per ricorrere al giudice tributario, restano automaticamente sospesi per un periodo di 90 giorni.

Di conseguenza, nel caso un cui venga avanzata un’istanza di adesione, il termine complessivo per proporre impugnazione è di 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (al termine di 60 giorni per proporre ricorso in CTP si aggiunge la sospensione di diritto di 90 giorni [60 + 90 = 150] e, se del caso, la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).

Ebbene, alla luce della più recente giurisprudenza in tema di accertamento con adesione, la sospensione automatica del termine per proporre impugnazione si interrompe ogni qual volta il contribuente manifesti in modo univoco la propria volontà di rinunciare all’istanza, quindi di non voler più pervenire all’accordo con il Fisco.

Pertanto, se il contribuente – come nel caso posto nel quesito – in sede di contraddittorio con l’Ufficio rinuncia in modo espresso (o comunque inequivocabile) all’istanza di adesione il termine di sospensione per impugnare l’atto impositivo si interrompe, con la conseguenza che il termine per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria scade decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo a cui vanno aggiunti i giorni compresi tra la data di presentazione dell’istanza di adesione e la data in cui si è rinunciato alla stessa (v. Cass. n.n. 2857, 3762 e 17439 del 2012).

Se invece il contribuente si limita a dichiarare che l’accordo non è in quel momento raggiungibile la sospensione di 90 giorni dei termini per l’impugnazione persistere, perché non può essere esclusa la ripresa delle trattative per evitare il contenzioso (in questo senso, Corte Costituzionale, ord. 15 aprile 2011, n. 140).

In altra parole, il verbale di contraddittorio che dà atto del mancato (momentaneo) raggiungimento dell’accordo non determina l’interruzione della sospensione dei termini per ricorrere, e il contribuente continua ad avere 150 giorni di tempo per proporre ricorso, decorrenti dalla data di notifica dell’atto impositivo.

 

7 febbraio 2013

Antonio Gigliotti