La deducibilità dei contributi previdenziali

la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo è limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge (Corte di Cassazione – sentenza segnalata da Antonino Pernice)

Cass., Sez. Trib. Civ. Sentenza 17 gennaio 2013, n. 1116

 

SENTENZA

  • sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – ricorrente –;

  • Contro: (OMISSIS) – intimato –;

  • avverso la sentenza n. 63/14/2009 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 8.5.2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) impugnava la cartella esattoriale contenente l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2000 dal quale era emerso che il contribuente aveva indicato tra gli oneri deducibili i contributi versati alla propria cassa professionale per la ricongiunzione ex Legge 45/1990 della posizione contributiva.

 

La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo non condivisibile la tesi tesa ad equiparare gli oneri per contributi previdenziali facoltativi per la ricongiunzione tra diversi istituti ai contributi obbligatori per legge.

 

Proposto appello dal contribuente la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 63/14/09, depositata il giorno 8.5.2009, accoglieva il quarto motivo rilevando che, ai sensi dell’articolo 10 del T.U.I.R., nel testo vigente dal 10.12.2000, costituivano oneri deducibili del reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonche’ quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi; mentre l’Ufficio aveva applicato la norma in vigore sino al 31 maggio 2000.


Avverso detta sentenza Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo afferente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, a violazione e falsa applicazione del combinato disposto del dpr 917/86, art.10, comma 1, lettera e), del d.lgs. 47/2000, artt.13 e 19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, afferente la violazione di legge ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente (AGENZIA delle ENTRATE) sostiene che la C.T.R., avrebbe errato a ritenere che la modifica dell’art.10 T.U.I.R., introdotta dal d.lgs. 47/2000, art.10 avesse gia’ effetto a decorrere dal 1 giugno del 2000, in quanto, ai sensi dell’articolo 199, Decreto Legislativo citato la disposizione, entrata in vigore il primo giugno, aveva effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazione maturate, alle rendite erogate dal 01.01.2001.

 

2. Il motivo e’ fondato,dovendo la controversia essere risolta in base al consolidato principio che:

  • in tema, di Irpef, vuole la deducibilita’ dei contributi previdenziali del reddito complessivo limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge. Donde la stessa non e’ applicabile nelle diverse ipotesi in cui, invece, la contribuzione si riconnetta a una scelta volontaria del lavoratore (Cass. n.791/2002; id. n.3560/2002; id. n.1642/2005; id n.6724/2008; n.8208/2011; n.1569/2012).

 

  • Si deve, peraltro escludere che il d.lgs. 47/2000, art.13, comma 1, lettera a) e b) – che in generale ha esteso il beneficio della deducibilita’ alle contribuzioni facoltative, con effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1.1.2001 – abbia natura di norma interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva rispetto a fattispecie come quella che qui rileva, soggette – ratione temporis – all’articolo 10, comma 1, lettera e) e all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f) del T.U.I.R. nel testo anteriore (cfr. Cass. 1569/2012).

 

Il ricorso merita pertanto accoglimento, sicche’ l’impugnata sentenza, in applicazione del superiore principio di diritto, va cassata.


Non essendo la causa abbisognevole di ulteriori accertamenti in fatto puo’, in questa sede procedersi alla definizione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente. Le spese processuali, quanto ai precedenti gradi di giudizio, possono essere compensate per giusti motivi conseguenti alla non ancora definita esistenza, all’epoca, di un contrario diritto vivente e, quanto a quelle di questo grado, dichiarate per i medesimi motivi, irripetibili.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso (proposto da: AGENZIA delle ENTRATE), cassa la sentenza impugnata (affermando che il consolidato principio in tema, di Irpef, vuole la deducibilita’ dei contributi previdenziali del reddito complessivo limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge) e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle relative al giudizio di cassazione.