Il momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA "per cassa" (l’assegno bancario, la RI.BA., il RID, il bonifico bancario…)

il regime dell’IVA per cassa è molto interessante e può essere utile per far seguire i versamenti dell’IVA agli effettivi pagamenti delle fatture, tuttavia bisogna prestare attenzione ai pagamenti che avvengono in modo diverso dalla consegna del contante

Data l’importanza del momento dell’incasso/pagamento per determinare l’esigibilità/detraibilità dell’IVA relativa alle operazioni soggette al regime di cassa, è necessario stabilire quando la regolazione di una transazione con esigibilità IVA differita, effettuata con mezzi diversi dal contante, debba considerarsi avvenuta.

La Circolare n. 44/E del 26.11.2012, molto laconicamente, si limita a precisare che, relativamente al solo cedente/prestatore, per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diviene esigibile, occorre fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo e, tra parentesi, cita quali esempi l’assegno bancario, la RI.BA., il RID e il bonifico bancario1.

L’Agenzia delle entrate rispondendo ad un quesito durante un videoforum fiscale, specifica ulteriormente che l’incasso con mezzi diversi dal denaro contante (ma porta ad esempio solo il bonifico bancario)si considera effettuato “nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca2. Si tratta tecnicamente della cosiddetta “data disponibile” che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”3.

Ciò comporta, per logica conseguenza, un monitoraggio continuo delle operazioni di accredito sul conto corrente.

Mentre per quanto riguarda i bonifici, l’amministrazione si era già pronunciata in modo analogo con la Circolare n. 38/E del 23.06.2010, in relazione all’individuazione dell’esercizio a cui imputare i compensi nel regime di cassa per i professionisti ai fini delle imposte dirette, ma relativamente all’incasso tramite assegno bancario, nella medesima circolare l’Agenzia affermava (senza dubbio più correttamente) che i compensi devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna materiale del titolo.

Vi è, quindi, una sostanziale differenza tra il momento in cui l’Agenzia delle Entrate considera incassata una fattura pagata con assegno bancario per imputare a reddito il compenso professionale e quello per determinare l’esigibilità dell’imposta nel “regime di IVA per cassa”.

Si ritiene di dover escludere che l’Agenzia abbia per ben due volte (Circolare n 20/E-2009 e Circolare n. 44/E-2012) individuato erroneamente, anche per l’incasso tramite assegno bancario, il momento di esigibilità dell’IVA nella cosiddetta “data disponibile” (anche se usa più correttamente, come abbiamo visto, un altro momento ai fini delle imposte dirette per i professionisti), ma forse non ha considerato che l’accredito sul conto corrente di un assegno non determina affatto la disponibilità della somma.

Infatti, mentre con le nuove regole bancarie4 di accreditamento dei bonifici e dei RID, gli stessi sono disponibili (anche in valuta) il giorno stesso dell’accredito, per gli assegni bancari(ma anche per gli assegni circolari, peraltro mai menzionati dall’Agenzia delle Entrate) le date bancarie sono tre: operazione, valuta e disponibilità.

Tra il giorno di versamento di un assegno bancario (data operazione) e quello da cui decorre il conteggio degli interessi (data valuta), che è irrilevante in questo contesto, decorrono tre giorni (uno solo per gli assegni circolari), mentre la “disponibilità” della somma, sia per i bancari che per i circolari, si ottiene solo dopo quattro5 giorni dal versamento dell’assegno sul conto corrente.

Il contribuente optante per il “regime IVA per cassa”, quindi, non solo dovrà monitorare gli avvenuti accrediti degli assegni, ma aggiungere alla data del versamento degli stessi i quattro “giorni banca” durante i quali non ha la disponibilità di utilizzare la somma versata (data che, fra l’altro, non risulta evidenziata nell’estratto conto).

In ogni caso, in questo modo, sarà lo stesso contribuente a determinare l’esigibilità (e il conseguente computo dell’IVA nella liquidazione periodica) spostando in avanti a suo piacimento il versamento dell’assegno in banca.

E se l’assegno, inferiore a 999,99 euro, legittimamente trasferibile, venisse “girato” ad altro soggetto? In questo caso non transiterebbe mai sul conto corrente del cedente/prestatore, ma la transazione si limiterebbe ad un movimento contabile di “cassa assegni”.

E per il cessionario/committente, a sua volta optante per il “cash accounting”, quando rileva il momento del pagamento del corrispettivo? Deve attendere l’addebito dell’assegno sul conto corrente (che può avvenire anche dopo mesi) o può esercitare il diritto alla detrazione dalla data in cui ha consegnato al proprio fornitore l’assegno bancario/circolare?

 

Sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate tornasse sulle sue affermazioni di prassi del 2009 e del 2012, rendendo rilevante ai fini dell’esigibilità/detraibilità dell’IVA il momento, già previsto ai fini delle imposte dirette nel 2010, in cui il titolo di credito viene materialmente consegnato dal cessionario/committente al cedente/prestatore.

 

In relazione all’altra forma di pagamento abitualmente utilizzata nelle transazioni commerciali e cioè la ricevuta bancaria (RI.BA. all’incasso o s.b.f.), va sottolineato che la stessa non costituisce una vera e propria forma di pagamento, ma, se emessa con la clausola “salvo buon fine”, serve unicamente al cedente/prestatore per farsi anticipare dalla banca i soldi della prestazione non ancora incassata (similmente all’anticipazione su documenti); in ogni caso, che sia emessa “salvo buon fine” o “all’incasso” viene trasferito alla banca l’onere di avvisare con alcuni giorni di anticipo il cessionario/committente del pagamento che deve eseguire e della data in cui scade il termine e, al di là dell’eventuale anticipazione, costituisce solo un avviso di scadenza, che può anche non essere ottemperato dal debitore, e non certamente un titolo di credito.

In questo caso il momento in cui si determina l’esigibilità nel “regime di IVA per cassa” è quello dell’accredito sul conto corrente dell’avvenuto pagamento da parte del cessionario/committente che ha, come si suol dire, “ritirato la RI.BA.”, a nulla rilevando la data in cui è avvenuta l’anticipazione di fondi da parte della banca che costituisce solo una forma di finanziamento; lo stesso dicasi per lo sconto fatture, l’anticipazione su documenti, il factoring, ecc.

Un accenno va fatto anche al problema della rilevanza, ai fini della esigibilità dell’imposta nel “regime di IVA per cassa”, della cessione del credito “pro solvendo” e/o “pro soluto” che è stata oggetto di un quesito ad un videoforum fiscale; in merito, con la risposta al suddetto quesito, l’amministrazione finanziaria ha affermato che “…..la cessione del credito pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’imposta. Conseguentemente l‘incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’IVA relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.”6

 

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è assolutamente condivisibile, ma qualora il cedente/prestatore anticipasse, come suggerito dall’amministrazione, il computo dell’imposta relativa al credito ceduto nella liquidazione IVA del periodo in cui la cessione è avvenuta, liberandosi così dell’onere del monitoraggio ed evitando potenziali sanzioni, l’amministrazione ne consegue un indubbio vantaggio incassando l’imposta in via anticipata rispetto alla detraibilità che potrà esercitare il cessionario/committente.

Si ricorda, infatti, che per quest’ultimo, se optante a sua volta per il regime di “cash accounting”, l’imposta diviene detraibile dal momento del pagamento, a nulla rilevando l’effettivo momento di esigibilità per il cedente/prestatore, come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E del 26.11.2012 a pagina 5.

 

13 febbraio 2013

Giuseppe Zambon

1 Si tratta della medesima frase utilizzata nella Circolare n. 20/E del 2009 a commento della precedente disciplina di differimento dell’esigibilità/detraibilità dell’imposta ex art. 7, D.L. n. 185/2008.

2 Prassi ormai sempre più spesso superata dalle funzioni di interrogazione del conto corrente tramite collegamenti in “home banking” con l’istituto di credito.

3 Risposta fornita da Antonino Iacono della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate durante il Videoforum di Italia Oggi del 17 gennaio 2013.

4 Art. 2 del decreto 78/2009 (il cosiddetto Tremonti Ter, convertito con la legge 102/2009) in vigore dal 01.11.2009.

5 Termine così modificato con decorrenza 01.04.2010. Prima era di cinque giorni per gli assegni bancari, mentre erano già quattro dal 01.11.2009 per quelli circolari.

6 Risposta fornita da Antonino Iacono della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate durante il Videoforum di Italia Oggi del 17 gennaio 2013.