Gli adempimenti dichiarativi IVA del curatore fallimentare

pubblichiamo una breve guida ai particolari adempimenti che il curatore fallimentare deve effettuare in materia di IVA per le procedure concorsuali di sua competenza

Al verificarsi di una dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di un contribuente passivo IVA, gli obblighi dichiarativi, come anche gli obblighi di fatturazione e di registrazione sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 8, comma 4, e 8- bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dall’art. 74- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: gli adempimenti in parola non devono essere assolti direttamente dal contribuente, ma dal soggetto nominato dal Tribunale in qualità di Curatore Fallimentare, ovvero dal Commissario Liquidatore.

Le predette disposizioni normative (in assenza di una specifica disciplina) si applicano, anche, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (R.M. 16 giugno 2009, n. 161/E): non risultano interessate, invece, le procedure concorsuali di soluzione della crisi d’impresa cosiddette minori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione), per le quali continuano a trovare applicazione le ordinarie regole previste per le imprese in normale funzionamento.

Per quanto di interesse in questa sede, tratteremo soltanto gli adempimenti dichiarativi Iva che gravano in capo al Curatore Fallimentare, fermo restando che i medesimi obblighi si rivolgono anche al Commissario Liquidatore.

Preliminarmente, il Curatore Fallimentare deve presentare all’Agenzia delle Entrate – entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico (che deve avvenire nei 5 giorni successivi alla sua nomina) – la dichiarazione di variazione dati IVA (ex Art. 35 del D.P.R. n. 633/1972), utilizzando il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero il modello AA9/10 in caso di fallimento di un’impresa individuale. In particolare, nel Quadro C – Rappresentante del modello AA7/10 ( ovvero Quadro D – rappresentante del modello AA9/19 in caso di fallimento di una impresa individuale) di detto modello, dovranno essere riportati i dati identificativi del Curatore (codice carica 3), nonché la data di inizio del procedimento che, ovviamente, coinciderà con la data del provvedimento di nomina.

Entro quattro mesi dalla nomina, il Curatore Fallimentare ha l’onere di presentare un’apposita dichiarazione, redatta sul Modello IVA 74- bis, nel quale dovranno essere evidenziate le operazioni effettuate nella frazione di anno solare in corso anteriormente all’apertura della procedura concorsuale (ex art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998). Il modello in parola – che deve essere presentato via telematica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente fallito – non consente, in ogni caso, la richiesta di rimborso dell’eventuale eccedenza di credito, ma permette solamente all’Agenzia delle Entrate di insinuarsi in sede di udienza di stato passivo. Sul punto, si rammenta che, con provvedimento 15 gennaio 2013, è stato approvato il Modello IVA 74- bis per l’anno 2013 costituito da:

  • un Frontespizio, recante i dati del contribuente fallito, i dati del curatore fallimentare (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico) nonché gli elementi identificativi Tribunale che ha emesso la sentenza (con il numero e la data della stessa);

  • il Quadro AF che si compone di tre sezioni: la Sezione 1 (dati relativi all’attività), nella quale sono riportati i dati relativi all’attività (righi da AF1 a AF8), la Sezione 2 (operazioni), nella quale è riportato l’ammontare delle operazioni effettuate e della relativa IVA (da AF10 a AF14 – il rigo AF9 è assente), nonché la Sezione 3 (liquidazione dell’imposta), nella quale sono riportati i dati relativi alla liquidazione dell’imposta (righi da AF20 a AF34 – i righi da AF15 a AF19 sono assenti).

Il modello in parola deve essere sottoscritto dal Curatore Fallimentare, il quale deve conservare anche copia della dichiarazione stessa. E’ comunque possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (quattro mesi dalla nomina), compilando una nuova dichiarazione IVA 74- bis, completa di tutte le sue parti, nella quale dovrà essere barrato lo spazio “Correttiva nei termini”.

Il comma 2 dell’art. 8- bis del D.P.R. n. 322/1998 dispone, invece, l’esonero, per i soggetti dichiarati falliti, dall’obbligo di comunicazione annuale dei dati IVA: il curatore fallimentare non è, dunque, tenuto alla presentazione della comunicazione in parola.

Il Curatore dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, con le modalità e i termini ordinari, ovvero entro quattro mesi dalla nomina, se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione. Tale adempimento non è richiesto, ovviamente, qualora vi abbia già provveduto il contribuente, prima di essere dichiarato fallito.

In ogni caso, al Curatore fallimentare spetta la presentazione, nei termini ordinari, della dichiarazione annuale IVA per le operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento, la quale sarà composta da due moduli: il primo, relativo alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), il secondo, invece, relativo alle operazioni registrate nella frazione di anno successiva. Ad ogni modo, è bene sottolineare che la presentazione della predetta dichiarazione annuale IVA non esonera il Curatore dalla compilazione del modello IVA 74-bis nel quale devono essere indicate, come detto, le sole operazioni effettuate nella frazione di anno solare in corso anteriormente all’apertura della procedura concorsuale.

Nel corso della procedura, il Curatore Fallimentare è obbligato, al pari dei contribuenti in bonis, alla regolare tenuta della contabilità, all’aggiornamento dei registri IVA, nonché alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA secondo le modalità e i termini ordinari.

Entro 30 giorni dal provvedimento del Tribunale che dichiara la chiusura della procedura, il Curatore dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di variazione dati IVA (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali), atteso che il provvedimento in parola integra una fattispecie di cessazione dell’attività.

 

20 febbraio 2013

Sandro Cerato