Le nuove misure di sostegno al reddito: ASPI, CIGS, una-tantum collaboratori

la riforma del lavoro rivoluziona il sistema degli ammortizzatori sociali: previste nuove misure in sostituzione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali non agricola e speciale edile, ampliato l’ambito di applicazione della CIGS

La riforma del lavoro è intervenuta sul sistema degli ammortizzatori sociali, anche se non ne ha modificato l’impianto. I due cardini principali restano: la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e la tutela del reddito in caso di disoccupazione. La
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria esce incolume dalla riforma; la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria vede ampliato il campo di applicazione. Sono istituiti dei fondi di solidarietà rivolti ai lavoratori in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
in aziende non rientranti nel campo di applicazione delle Casse Integrazione Guadagni. Si citano: i contratti di solidarietà difensivi, che attraverso la riduzione dell’orario, decisa per accordo sindacale, a fronte di un’integrazione salariale, si pongono l’obiettivo di prevenire la riduzione del personale. Diverso è l’intervento operato dal legislatore a tutela del reddito in caso di disoccupazione. La
novità più rilevante è l’eliminazione dell’indennità di mobilità (resterà in vigore fino a tutto il 2016), sostituita dall’indennità di disoccupazione Aspi che comprende anche la mini-Aspi destinata a sostituire l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e rivolta ai lavoratori disoccupati che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso all’indennità principale. Nel quadro di riforma vengono compresi i collaboratori coordinati e continuativi con l’istituzione di un’indennità una-tantum.  

Il nuovo campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria

Dal 1° gennaio 2013 possono accedere alla CIGS: 

  • imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Si tratta di una messa a regime di disposizioni normative annualmente prorogate dalle leggi finanziarie e dalle leggi di stabilità. Da gennaio 2016 viene eliminata l’ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria in caso di procedure concorsuali; prevista una variazione della disciplina, con decorrenza immediata e fino all’abrogazione della disposizione, che permette la concessione della CIGS per procedure concorsuali quando è possibile una prosecuzione dell’attività lavorativa.    

L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)

Dal 1° gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e di disoccupazione speciale edile vanno in pensione lasciando il posto ad una nuova prestazione denominata Aspi. A decorrere dal 1° gennaio 2017 essa sostituirà anche l’indennità di mobilità, che via via vedrà una progressiva riduzione della sua durata. Il campo di applicazione della  prestazione comprende tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato e il personale artistico, teatrale e cinematografico. Per accedervi è necessario avere 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario ed acquisito ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. c) DLGS n. 181 del 21 aprile 2000. La durata è di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età. Come per l’indennità di disoccupazione, anche l’Aspi non è soggetto al prelievo contributivo.

Mini-Aspi

L’art. 2, c. 20, istituisce la cd. mini-Aspi, che sostituisce l’indennità di disoccupazione requisiti ridotti. Il campo di applicazione, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento ridotto coincidono con quelli del trattamento normale. Per accedervi servono solo 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno.  

L’Assicurazione sociale per l’impiego è finanziata attraverso un contributo ordinario corrispondente all’1,31%; dal 1° gennaio del corrente anno è applicato anche ai rapporti di apprendistato. Ad esso si aggiunge una contribuzione aggiuntiva pari all’1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Indennità una-tantum collaboratori coordinati

Anche ai collaboratori coordinati e continuativi viene garantita una forma di sostegno al reddito in caso di interruzione del rapporto di lavoro: si tratta di una-tantum. I requisiti richiesti per accedere alla misura sono, oltre alla monocommittenza,  un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro, contributi versati per almeno 4 mensilità e 2 mesi continuati di disoccupazione. L’ammontare della prestazione è 746,50 euro moltiplicato per il numero minore tra le mensilità di contributi versati nell’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

 

11 gennaio 2013

Angelo Facchini