Gli incrementi alle deduzioni da cuneo fiscale posticipati al 2014

i promessi sconti al cuneo fiscale che dovrebbero ridurre gli oneri che gravano sul “costo del lavoro” in Italia sono rinviati al periodo d’imposta 2014

La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione dell’IRAP tra i quali si annovera l’incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (c.d. deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale).

Prima però di illustrare i predetti incrementi, è bene rammentare che, per tutto il periodo d’imposta 2013, le deduzioni dalla base imponibile IRAP continueranno ad essere previste nella seguente misura:

  • 4.600 su base annua, per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base) elevata ad € 10.600,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;

  • 9.200 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata), incrementata ad € 15.200,00 per ogni dipendente di sesso femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni.

 

E’ bene rammentare che, quest’ultima deduzione (c.d. deduzione maggiorata), non è cumulabile con la “deduzione base”, ma è alternativa alla stessa in relazione ai singoli lavoratori impiegati. Peraltro, è soggetta alle regole degli aiuti “de minimis”, secondo le quali l’importo massimo di aiuti concessi non può essere superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari.

Le predette deduzioni sono fruibili sostanzialmente dalle società e gli enti (di cui all’art. 73, c. 1, lett. a – b T.U.I.R.), dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e da quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, c. 3, T.U.I.R., nonché dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, ovvero esercenti arti e professioni. Possono fruire delle deduzioni in commento anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario ex art. 32 del T.U.I.R., esclusi quelli che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti agli effetti contabili ai fini dell’Iva, sempreché non abbiano espressamente rinunciato all’esonero. Per espressa previsione normativa risultano escluse, dalla possibilità di usufruire delle deduzioni in parola, le amministrazioni pubbliche.

Gli importi delle predette deduzioni essendo su base annua, devono essere ragguagliati ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta, in caso di inizio o cessazione dell’attività nell’anno, ovvero del rapporto di lavoro, nonché in presenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale (anche in forma verticale o mista) e di trasformazione del rapporto di lavoro. Per fare un esempio, si consideri il caso di un lavoratore (di sesso maschile) a tempo indeterminato, impiegato nella regione Lombardia, il cui rapporto di lavoro è cessato il 31 marzo 2013. Nella situazione appena prospettata, la deduzione base dovrà essere così determinata:

  • giorni di durata del rapporto nel corso del periodo d’imposta: 31 (gennaio) + 28 (febbraio) + 31 (marzo) = 90

  • deduzione base: euro 4.600,00 /365*90 = euro 1.134,25

 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Stabilità per il 2013, le predette variazioni in diminuzione della base imponibile Irap, riguardanti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato aventi natura prevalentemente forfetaria, verranno incrementate ai seguenti importi:

  • 7.500 su base annua, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base), elevata ad € 13.500,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;

  • 15.000 su base annua, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base), nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata), incrementata ad € 21.000,00 per ogni dipendente di sesso femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni, impiegato nelle medesime regioni del mezzogiorno

Come appena anticipato, l’entità incrementativa delle deduzioni da cuneo fiscale si rende operativa con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013: per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni IRAP per il 2012 e il 2013 conserveranno, dunque, le deduzioni in misura pari alle precedenti entità. Il periodo d’imposta che inizia il 1º gennaio 2014 costituirà, invece, l’esercizio a partire dal quale le nuove deduzioni risulteranno applicabili: dell’incremento in parola si dovrà tenerne conto, dunque, ai fini della determinazione degli acconti IRAP per il periodo d’imposta 2014.

Peraltro, l’incremento delle deduzioni da lavoro dipendente avrà i suoi effetti ai fini della deduzione dal introdotta dall’art. 2 c. 1 del DL 201/2011 in virtù della quale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (ivi comprese le deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale). Pertanto, un incremento delle deduzioni in commento, comporterà una riduzione dell’ammontare di IRAP deducibile dal reddito fiscale ai fini IRPEF/IRES.

 

30 gennaio 2013

Sandro Cerato