La conoscenza legale degli atti: i soggetti e le fasi della notifica

Quali sono gli obiettivi del procedimento notificatorio degli atti giudiziari? La risposta a tale domanda è necessaria per valutare la validità delle notifiche a mezzo posta.

L’attività informativa degli atti impositivi nel processo tributario avviene tramite comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni, attraverso i quali il contribuente viene reso edotto di una procedura di controllo (o di una comunicazione o dell’esito di un giudizio), da parte del Fisco, nei suoi confronti.

Questi mezzi di “comunicazione” si sostanziano in una serie di attività dirette al perfezionamento ed al conseguimento del risultato perseguito: la conoscenza legale degli atti stessi.

La notificazione consiste in una sequenza di atti, univocamente diretti ad uno scopo comune rappresentato dalla formazione della conoscenza legale in capo al destinatario della notificazione stessa.

La conoscenza legale, dunque, rappresenta l’”effetto finale” del procedimento notificatorio (in tal senso “notificazioni e comunicazioni degli atti tributari” di Mariagrazia Bruzzone).

Quindi, condizione sufficiente e necessaria al perfezionamento della notifica è la conoscenza legale dell’atto impositivo; ne consegue che il corretto iter procedimentale non risponde ad una esigenza a sé stante relativa all’aspetto puramente processuale (la notifica), ma rappresenta il completamento della fase d’impulso dell’attività giudiziale instauranda.

È importante rispettare l’iter delineato dal legislatore in quanto la natura recettizia degli atti tributari persegue principalmente due obiettivi: da un lato l’effettiva conoscenza legale dell’atto che è garantita attraverso il rispetto della normativa in materia di notifiche; dall’altro, la corretta procedura di notifica mette al riparo l’ente creditore da eventuali decadenze dall’esercizio della funzione impositiva.

Senza tralasciare la conseguenza logica più importante che è quella di permettere al contribuente di svolgere una giusta difesa senza preclusioni processuali.

Come noto, il processo tributario attinge le norme relative alle notifiche dal processo civile, pur trattandosi di atti che riguardano diritti indisponibili dei contribuenti.

Di fondamentale importanza, quindi, la “conoscenza legale” del contribuente relativamente agli atti tributari che lo riguardano, che risulta essere la parte più delicata del processo instaurando tra le parti.

Fatta eccezione per le notificazioni eseguite mediante consegna in mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), vi sono alcune formalità prescritte dalle norme in materia di notificazioni, che è opportuno osservare, al fine di garantire l’effettiva conoscenza legale degli atti da parte dei contribuenti.

Infatti, occorre precisare che la notificazione, che si compone della combinazione di passaggi consequenziali tassativamente indicati dal legislatore, ha come scopo quello di determinare nel destinatario la presa di conoscenza, ritenuta presuntivamente tale dalla legge, seguendo i modelli giuridici stabiliti.

Ciò che rileva è lo svolgimento dei consequenziali giuridici, circoscritti nell’ambito dei parametri costituzionali che consentono all’atto di diventare produttivo di effetti: la conoscenza legale.

I soggetti della notificazione sono tre:
  1. La parte istante (quella che promuove l’azione e che ha interesse a veicolare l’atto verso un determinato soggetto;

  2. Il destinatario;

  3. La figura dell’ufficiale notificatore (quel soggetto a cui la legge conferisce potestà notificatoria e che consente la conoscenza legale dell’atto).

 

I soggetti sono parte integrante delle tre fasi della notificazione:
  1. L’impulso (la parte istante dà inizio al procedimento su propria iniziativa);

  2. L’intermediazione (trasmissione o consegna dell’atto)

  3. La documentazione (che consiste nelle certificazioni annotate dall’ufficiale giudiziario al fine di determinare l’effetto giuridico proprio della notificazione.

Il rispetto della esposta sequenza nel procedimento di notifica degli atti risponde ai principi costituzionali espressi nello Statuto del Contribuente, che all’art. 6 precisa: “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”.

 

9 novembre 2012

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro