Un ricorso tributario, anche se redatto con la discutibile tecnica del “copia e incolla”, è da considerarsi valido (Corte di Cassazione)
Corte di Cassazione – Ordinanza 27 novembre 2012, n. 21034
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Catania 345/19/09 del 15 ottobre 2009 che rigettava l’appello dell’ufficio affermando che al Consorzio spetta il rimborso IRES, IRAP ed acconto IRES – IRAP relativamente agli anni 2004 – 2005.
2. II contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. II ricorso appare ammissibile perché investe tutti i profili della sentenza impugnata e quindi anche l’affermazione esposta “solo per completezza di trattazione” e secondo cui la decisione di primo grado risulterebbe condivisibile anche nelle valutazioni di merito.
Il ricorso è redatto con una tecnica assai discutibile, basata sul copia incolla di atti sotto molti profili privi di rilievo, e tuttavia nelle brevi parti in cui contiene argomentazioni autonome, consente al lettore attento di cogliere una sufficiente contestazione del punto centrale della sentenza di merito.
Tale sentenza prende atto che l’Agenzia si è costituita in giudizio in primo grado formulando solo un’atipica richiesta di rinvio, onde meglio delibare in sede amministrativa l’istanza del Consorzio.
E ritiene che con tale presa di posizione l’Agenzia si sarebbe preclusa la possibilità di dedurre in appello le ragioni dell’infondatezza della pretesa del ricorrente.
L’assunto non pare condivisibile. Il deposito di un atto che non risponde ai requisiti di cui all’art. 23 del D.legs. 546/1992 non può equivalere ad un riconoscimento del debito o ad una preventiva rinuncia all’appello (perché questa sarebbe la conseguenza di ritenere preclusa la deduzione di ogni argomento in favore della Amministrazione). Si dovrà semmai prendere atto dell’inesistenza della costituzione in giudizio in primo grado.
Alla luce di questa considerazione l’appello dell’Agenzia risulta ammissibile (almeno nelle parti in cui si limita a contestare le tesi accolte dal giudice di prime cure) e quindi la sentenza della Commissione Regionale deve essere cassata con rinvio per esame del merito dell’appello.
Se si interpretano le ultime righe della sentenza della CTR come un rigetto nel merito dell’appello (e non come una mera osservazione “ad abundantiam”), esse sono comunque adeguatamente contestate nel secondo e terzo motivo di ricorso (in cui si denuncia l’assoluto difetto di motivazione, dal momento che la CTR si limita ad un acritico richiamo alla sentenza di primo grado).
Il Collegio ha condiviso la relazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della CTR Sicilia.