Cessione d'azienda inattiva: IVA o registro?

nel caso venisse contestata la simulazione di un contratto di cessione d’azienda, in luogo di una cessione di beni strumentali, non sarà sufficiente al contribuente ricorrere al semplice dato oggettivo (mera cessione di beni dismessi), ma occorrerà effettuare una attenta analisi critica degli aspetti soggettivi della negoziazione e della relativa attestazione: rileverà unicamente…

Non sempre è agevole distinguere, specialmente in realtà industriali non operative, la cessione di un complesso di beni funzionalmente idoneo all’esercizio d’impresa, ancorché inattivo, dalla cessione di singoli beni atomisticamente considerati. L’interpretazione letterale dell’art. 2555 c.c. (che si riallaccia alla distinzione fra impresa ed azienda) sembrerebbe tale da escludere la fattispecie della cessione d’azienda ogni qualvolta non vengano trasferite, unitamente ai beni strumentali, anche tutte quelle relazioni commerciali e rapporti giuridici (debiti e crediti, rapporti di lavoro e altri contratti) che rendono un mero coacervo di beni capace di generare reddito.

Sul fronte dell’imposizione tributaria, tuttavia, l’attenzione del legislatore è concentrata sui movimenti intersoggettivi di ricchezza più che all’acquisizione ed organizzazione dei mezzi produttivi. In altri termini, è solo l’organizzazione dei beni aziendali (finalizzati alla produzione) che conferisce quel carattere di complementarietà necessario per attribuire, al complesso dei beni ceduti, la definizione d’azienda.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. del 19/11/2007 n. 23857) ha avuto modo di chiarire che sussiste cessione d’azienda anche se i contraenti escludono dalla cessione il trasferimento dei rapporti giuridici, ovvero dell’avviamento, considerati componenti secondari o surrogabili nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, al quale pare aderire anche l’amministrazione finanziaria, non si richiede che l’esercizio d’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo del complesso di beni ceduti per un’attività d’impresa. La difficoltà di individuare il corretto inquadramento negoziale si ripercuote, inevitabilmente, sul modello impositivo da assoggettare all’operazione in parola. Infatti, la cessione d’azienda, o di rami di azienda (esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA, in base al disposto dell’art. 2 c. 3 lett. b D.P.R. n. 633/1972) deve essere assoggettata ad imposta d’atto in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 9, tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986. Al contrario, invece, la cessione di singoli beni (inidonei ad integrare la potenzialità produttiva dell’impresa) dovrà essere assoggettata ad IVA, con conseguente neutralità del trasferimento.

La suddetta precisazione è d’obbligo anche perché, l’operazione straordinaria di cessione d’azienda rientra, a pieno titolo, nell’elenco delle operazioni che legittimano l’applicazione della norma antielusione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973.

Ne consegue che, l’amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, continuerà a “perseguitare” quegli operatori economici che, al fine di evitare la gravosità dell’imposta di registro, tenderanno ad assoggettare ad IVA la cessione di un complesso di beni dismesso, ma potenzialmente idoneo a spiegare propria capacità produttiva una volta inserito nell’organizzazione dell’acquirente.

Sarà compito dell’Ufficio verificare, nell’ambito di una valutazione complessiva delle pattuizioni intervenute, se l’insieme dei beni ceduti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, sia potenzialmente utilizzabile per un’attività d’impresa, senza che abbia rilievo alcuno nè l’assenza di attualità dell’esercizio d’impresa, nè la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. 16 aprile 2010, n. 9162).

Nel caso venisse contestata la simulazione di un contratto di cessione d’azienda, in luogo di una cessione di beni strumentali, non sarà sufficiente al contribuente ricorrere al semplice dato oggettivo (mera cessione di beni dismessi), ma occorrerà effettuare una attenta analisi critica degli aspetti soggettivi della negoziazione e della relativa attestazione: rileverà unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dagli operatori economici (Cass. 28 luglio 2006 n. 17221).

Pertanto, non si ravvedono motivi particolari per i quali la cessione in blocco di un compendio tecnico e strumentale potenzialmente produttivo, ancorché proveniente da un’azienda cessata (priva di relazioni commerciali e rapporti giuridici), non debba essere assimilata, ai fini fiscali, ad una cessione di azienda (o di un ramo di essa) qualora l’intenzione del cessionario sia quella di riprendere, con la propria organizzazione, l’attività produttiva a cui il complesso di beni era originariamente destinato.

 

16 novembre 2012

Sandro Cerato