Cartella esattoriale valida anche senza notifica dell’avviso bonario

la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato è valida anche senza la preventiva notifica del c.d. avviso bonario

La cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato è valida anche senza la preventiva notifica del c.d. avviso bonario.

Quanto precede è contenuto nella importante sentenza 26 luglio 2012, n. 13343 della Suprema Corte, da cui emerge che la notifica dell’avviso bonario non è necessaria ai fini dell’emissione della cartella salvo che dal controllo automatizzato della dichiarazione non emergono errori.

 

Accertamento: natura giuridica

L’art. 36-bis, c. 3, del Dpr n. 600/1973, recante disposizioni in materia di liquidazione e rimborsi delle imposte, stabilisce che, qualora dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, l’amministrazione finanziaria invia una comunicazione o avviso bonario al contribuente o al sostituto d’imposta al fine di evitare la ripetizione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, dando la possibilità al contribuente di fornire i chiarimenti utili all’amministrazione finanziaria.

Tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, elencati espressamente all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non rientra il cd avviso bonario. Il citato art. 19, infatti, prevede che il ricorso può essere proposto soltanto avverso determinati atti, stabilendo al terzo comma che gli atti diversi da quelli indicati non sono autonomamente impugnabili. Nonostante tale norma di chiusura, la giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune eccezioni che devono essere contraddistinte dalla presenza nell’atto della manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria1. Il cd avviso bonario con cui l’ufficio comunica l’esistenza di una irregolarità sulla dichiarazione dei redditi è impugnabile dal contribuente in quanto espressione di una pretesa fiscale definita.

Quanto precede è stato affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza 11 maggio 2012, n. 7344, da cui emerge che l’elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativa e non esclude l’impugnabilità di atti non compresi in tale elenco ma contenenti la manifestazione di una compiuta pretesa tributaria.

L’Agenzia delle entrate, in relazione a quanto statuito dalla Suprema Corte con la predetta sentenza n. 7344/2012, con un comunicato stampa del 23 maggio 2012, ha affermato che l’avviso bonario non è impugnabile, confermando il proprio no all’impugnabilità delle comunicazioni con cui l’ufficio comunica al contribuente l’esistenza di irregolarità sulla dichiarazione dei redditi . La stessa Agenzia, ribadendo il contenuto della precedente n. 110/2010, ha chiarito che in questi casi il contribuente potrà tutelare giudizialmente le proprie ragioni impugnando il ruolo previa notifica della cartella di pagamento con cui l’effettiva pretesa tributaria viene comunicata al contribuente. Pertanto gli uffici si dovranno astenere dal chiedere l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.

 

Nel caso di specie l’ufficio ha emesso la cartella esattoriale a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, senza previa notifica dell’avviso bonario. Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla CTP che lo ha annullato e la decisione è stata confermata dalla CTR la quale ha ritenuto che l’omessa previa comunicazione al contribuente del cd avviso bonario costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha affermato che la comunicazione di eventuali irregolarità riscontrate nella dichiarazione, a seguito del controllo automatizzato, è necessaria solo se il controllo stesso non rilevi l’esistenza di errori. Infatti l’emissione della cartella di pagamento in base alle modalità di cui all’art. 38-bis, c. 3, del Dpr n. 60071973 e 54-bis, c. 3, del Dpr n. 633/1972, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori sussistendo, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione dei redditi, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione dell’imposta, contributi, premi e rimborsi (cfr. Cass 23 luglio 2010, n. 17396).

 

5 novembre 2012

Enzo Di Giacomo

1 Cass 2 agosto 2011, n. 16858. Le liti di natura tributaria che traggono origine da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, secondo quanto prescritto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992.