Agenzie di viaggio ed operazioni in contanti

le agenzie di viaggio, date le modalità di svolgimento della propria attività, possono trovare difficoltà nell’applicazione delle norme sui limiti ad uso del contante

Come noto, il DL 201/2012 ha previsto, a decorrere dal 6 dicembre 2012, la riduzione del limite di circolazione del denaro contante con l’effetto che, a decorrere dalla predetta data, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (in un’unica soluzione) di importo pari o superiore a € 1.000: tali trasferimenti devono essere eseguiti esclusivamente avvalendosi dei servizi messi a disposizione dagli intermediari abilitati (banche, Poste…).

La limitazione in commento – così come previsto dall’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 ( recante Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) – riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova applicazione, anche, per le operazioni frazionate, ovvero per quei pagamenti inferiori a detto limite che appaiono artificiosamente frazionati.

Sul punto, però, bisogna precisare che il frazionamento in più importi inferiori al limite, anche se nel complesso eccedenti ad € 1.000, è ammesso purché tale modalità di pagamento sia prevista dalla prassi commerciale, ovvero quale conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, quando lo stesso risulti artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. Sulla scia di quest’ultima precisazione, è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Nota 10.10.2012, prot. DT 79320) che ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento riportate nelle Condizioni generali di contratto (CGC), che regolamentano l’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preliminarmente precisato che la vendita di pacchetti prevede, di regola, “all’atto della prenotazione”, il versamento di un acconto non superiore al 25% del prezzo complessivo e la possibilità di dilazionare il pagamento del prezzo totale in più acconti e un saldo.

Detto questo, il Ministero ritiene che la rateizzazione del prezzo, così come prevista dalle norme e dalla prassi commerciale non è finalizzata ad eludere la previsione del citato art. 49 del D. Lgs 231/2007, qualora la stessa risulti concordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita da entrambi sottoscritto e nel quale è chiaramente indicata la tempistica e l’importo delle singole rate.

Ne consegue che, quindi, l’acconto e i successivi versamenti fino al saldo finale potranno essere corrisposti in contanti, purché ciascuno di importo inferiore al limite di legge, anche nel caso in cui il prezzo complessivo pagato dal cliente sia pari o superiore a € 1000,00.

Ad analoghe conclusioni giunge il Ministero per quanto concerne la vendita di altri servizi turistici (tipo la biglietteria aerea navale e ferroviaria) pagati con acconti. In buona sostanza, anche con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto i suddetti servizi, è possibile rateizzare il pagamento in singoli acconti in contanti di importo inferiore al limite di legge, anche qualora il valore complessivo dell’operazione di vendita sia pari o superiore a € 1.000,00.

Come evidenziato dal MEF se il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 1.000 lo stesso può essere pagato in più tranche in denaro contante soltanto se :

  • l’importo di ciascuna di queste è inferiore a € 1.000;

  • la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, l’importo complessivo da pagare e l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.

Le suddette precisazioni fornite dal MEF, ancorché rese con specifico riferimento all’uso del contante nell’operatività delle agenzie viaggi / tour operator, possono avere, di fatto, una portata generale che permette di verificare la correttezza dei pagamenti effettuati, a titolo di acconto / saldo del corrispettivo dovuto, anche in altri contesti.

Quanto appena esposto risulta altresì avvalorato da quanto precisato in passato dal Consiglio di Stato (Parere 12.12.95, n. 1504) secondo cui il frazionamento potrebbe ritenersi legittimo in conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Dello stesso avviso anche lo stesso MEF nell’ambito delle risposte fornite al CNDCEC in data 12.6.2008.

Va comunque evidenziato che l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto in esame, ovvero la “presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”. Ad ogni modo, in presenza di acconti di importo pari o superiore al limite di € 1.000, il pagamento degli stessi non può essere effettuato in denaro contante. Sul punto, in presenza di acconti eccedenti tale limite, il Ministero è stato chiaro: “il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator” e pertanto “rimane fermo l’obbligo di provvedere al pagamento di rate d’importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile).”

Ricordiamo, infine che, al verificarsi della predetta fattispecie ( pagamento di acconti oltre soglia la soglia di legge), i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile – tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, soltanto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, le infrazioni circa l’uso del contante delle quali hanno avuto cognizione .

 

9 novembre 2012

Sandro Cerato