Perdite di capitale sociale nelle SRL: la necessaria relazione degli amministratori e le osservazioni del revisore

quando una SRL presenta perdite superiori ad un terzo del capitale sociale quali sono i corretti adempimenti del collegio sindacale o del revisore per la verifica del comportamento tenuto dagli amministratori?

Nel caso in cui il capitale sociale della società a responsabilità limitata risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori, ai sensi dell’art. 2482-bis c.c., devono convocare l’assemblea dei soci e sottoporre alla stessa una relazione (da loro redatta), avente ad oggetto la situazione patrimoniale della società; relazione che, nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. (casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo), deve essere corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Il tenore letterale della disposizione sembrerebbe considerare alternativa l’esistenza dei due organi di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti), fermo restando che, ad ogni modo, è comunque ipotizzabile il caso di una S.r.l. connotata dalla necessaria presenza di un Collegio sindacale (o di un sindaco unico), al quale venga affiancato un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui vi sia l’esistenza dei due organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico e revisore unico o società di revisione), la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che le osservazioni del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti non possano surrogare quelle del Collegio sindacale, ma si devono affiancare ad esse. Ciò significa, quindi, che, nei casi di riduzione di un terzo del capitale sociale in dipendenza di perdite, la relazione dell’organo amministrativo deve corredarsi sia delle osservazioni dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e anche delle osservazioni del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (revisore legale dei conti o società di revisione).

Di diverso avviso, invece, l’Associazione Italiana dei Revisori contabili (Assirevi) che, con il documento di ricerca n. 173 del Luglio 2012, ha fornito alcuni orientamenti interpretativi per le società di revisione in tema di riduzione del capitale per le perdite nelle società a responsabilità limitata.

In particolare, secondo Assirevi, la predisposizione delle osservazioni previste dall’art. 2482-bis c.c. “non appare compatibile con le funzioni del revisore legale e sembra rientrare nell’ambito dei controlli di legalità e di corretta amministrazione propri del collegio sindacale. Del resto, aggiunge Assirevi, “la formulazione delle osservazioni in parola non è disciplinata dai principi di revisione e, nel caso in cui si attribuisse tale attività alla società di revisione, quest’ultima si troverebbe ad operare in assenza di uno standard professionale di riferimento”.

In altri termini, quindi, nel caso in cui vi sia l’esistenza dei due organi di controllo, le osservazioni da allegare alla situazione patrimoniale degli amministratori, devono essere predisposte esclusivamente da parte dell’organo di controllo, senza alcun coinvolgimento del revisore legale.

Quanto appena esposto sembra avvalorato, anche, dall’analoga disciplina dettata per le S.p.a. in base alla quale, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale deve essere accompagnata dalle sole osservazioni del collegio sindacale (art. 2446 c. 1 c.c.): nessuna menzione viene fatta per quanto riguarda gli obblighi del soggetto incaricato della revisione legale.

Alla luce di quanto appena esposto, anche laddove si volesse interpretare in modo estensivo il disposto dell’art. 2482-bis c.c. si verrebbe a creare una poco comprensibile diversità tra la disciplina applicabile alle S.r.l. e quella applicabile alle S.p.a:

  • la prima (disciplina applicabile alle s.r.l.) che richiede le osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale;

  • la seconda (disciplina applicabile alle s.p.a.) che richiede soltanto le osservazioni del collegio sindacale.

 

Ad analoghe conclusioni si perviene nel caso in cui la S.r.l. abbia nominato, in luogo del collegio sindacale o del sindaco unico, il solo revisore legale dei conti (situazione espressamente ammessa secondo il novellato art. 2477 c.c.). Al revisore, infatti, competerebbero esclusivamente compiti di revisione legale, mentre non possono rientrare fra i suoi compiti i controlli di legalità e di corretta amministrazione fra cui, secondo Assirevi, rientrano le osservazioni di cui all’art. 2482-bis.

Tuttavia, quest’ultima precisazione non sembra del tutto convincente. Se, infatti, per assimilazione delle disposizioni in tema di S.p.a. potrebbe essere condivisibile che in presenza del collegio sindacale le osservazioni spettino a quest’ultimo, pare invece difficilmente ipotizzabile (come sostiene Assirevi) che in presenza solo di un revisore nessuno sia chiamato ad esprimere le osservazioni previste dall’art. 2482-bis.

 

26 ottobre 2012

Sandro Cerato