Con la dichiarazione al via le nuove compensazioni: regole, obblighi e cautele da osservare

lunedì 1 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni relative al 2011, facciamo il punto per verificare le regole relative alle compensazioni dei tributi a credito derivanti da Unico

La scadenza delle dichiarazioni fiscali riporta alla ribalta le problematiche legate alla compensazione dei crediti Iva. La trasmissione del modello rende possibile la compensazione orizzontale dei crediti per importi superiori ad euro cinquemila, la nuova soglia introdotto a partire dal 1 aprile 2012, mentre per i crediti superiori ad euro quindicimila occorrerà, comunque, il visto di conformità.

La compensazione orizzontale – con altri tributi – potrà avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, mentre nessun limite vi è per la compensazione verticale – Iva su Iva – anche se operata in sede di modello F24.

A seguito della presentazione della dichiarazione anche coloro che, dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012 avevano compensato, legittimamente, importi superiori a cinquemila euro, ma inferiori a diecimila, potranno liberamente utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito 2011, comprensiva di eventuali importi relativi ad anni precedenti, che la presentazione del modello rigenera come crediti dell’anno di riferimento.

Essendo il 30 settembre domenica, coloro che invieranno la dichiarazione lunedì 1 ottobre dovranno attendere il 16 novembre per poter utilizzare il credito in compensazione.

In tutto ciò, deve ricordarsi che gli obblighi dichiarativi non esauriscono le verifiche da effettuare ai fini di un comportamento corretto poiché ai sensi dell’art. 31 Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17,comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

Come evidenziato nella Circolare n. 13/E del 11 marzo 2011 il divieto opera anche nell’ipotesi in cui il credito sia ampiamente superiore agli importi iscritti a ruolo, impedendo qualsiasi tipo di compensazione, anche per le cartelle notificate in data anteriore al 1 gennaio 2011, data di entrata in vigore della norma.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 10 febbraio 2011, ha ammesso la possibilità di rimuovere questo ostacolo proprio attraverso la compensazione del debito scaduto con crediti vantati dal contribuente, tuttavia, l’art. 6 del medesimo Decreto ribadisce come, in tal caso, “Restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA”, a cui si dovrà comunque ottemperare.

In ogni caso, si ricorda che non è compensabile, cedibile o rimborsabile, il credito Iva risultante dalla dichiarazione per le società c.d. di comodo ai sensi dell’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, a prescindere dall’anno di maturazione del credito.

Se le condizioni di non operatività perdurassero per tre periodi di imposta consecutivi, unitamente ad un volume d’affari non sufficiente rispetto ai ricavi presunti secondo il c.d. test di operatività previsto dalla Legge 23 dicembre 1994, n. 724, questo potrebbe portare alla perdita definitiva del credito.

Da ultimo, si segnala che l’art. 35, c. 7, Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha inserito l’art. 10 quater al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, introducendo un’apposita fattispecie penale in tema di compensazioni.

Essa sanziona chiunque non versi, nei limiti previsti dall’art. 10 bis del medesimo Decreto, le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

La norma, introdotta anteriormente agli obblighi dichiarativi ed alla normativa in tema di iscrizioni a ruolo riguarda importi superiori ad euro cinquantamila, tuttavia non manca di suscitare interrogativi e perplessità sui concetti di “spettanza o esistenza del credito”, non ancora posti al vaglio della Giurisprudenza penale.

Sicuramente, essa costituisce il tassello finale (iniziale in ordine cronologico) di una legislazione che impone sempre più cautela in tema di compensazioni.

 

3 ottobre 2012

Valeria Nicoletti