Detrazioni IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica

analisi degli effetti dell’agevolazione IRPEF sui lavori di riqualificazione energetica effettuati nel periodo d’imposta 2012

L’art. 4, c. 4, del D.L. 6.12.2011, n. 201, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle detrazioni Irpef/Ires spettanti a fronte delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica per le quali spetta l’agevolazione nella misura del 55%. Tale proroga era funzionale al successivo inserimento della disciplina del 55% nell’ambito dell’art. 16-bis del TUIR, in cui, quale disposizione a regime, si disciplina la detrazione Irpef del 36%, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

A tale proposito, la lettera h dell’articolo 16-bis del TUIR dispone che la detrazione del 36% spetta per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”. In merito a tale disposizione, è opportuno osservare che:

  • da un lato restringe l’ambito applicativo della precedente detrazione del 55%, sia per la percentuale di detrazione stessa, sia per quanto riguarda i soggetti interessati, che saranno solo quelli Irpef;

  • dall’altro, sotto il profilo degli interventi agevolati, la nuova fattispcie normativa, come si desume dalla sua lettura, è certamente più ampia rispetto al passato, in quanto si fa generico riferimento, come visto, “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”. Ad esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici può certamente ricadere nell’alveo dell’art. 16-bis, lett. h), ma non ricadeva nell’ambito applicativo della “vecchia” detrazione del 55%.

Nel descritto contesto normativo, l’art. 11, c. 3, del D.L. 83/2012 anticipa gli effetti dell’applicazione dell’art. 16-bis, lett. h, del TUIR, in origine previsti dal 1° gennaio 2013, già a decorrere dall’anno 2012 (potenziate pro-tempore al 50%). Nel contempo, come si è visto, il precedente comma 2 dell’articolo 11 proroga al 30 giugno 2013 la possibilità di fruire dell’agevolazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, ragion per cui si realizza un potenziale coinflitto tra le disposizioni in esame. Posto che le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro, il contribuente è chiamato ad operare una scelta, che sarà basata sulla convenienza, tenendo conto che:

  • la proroga al 30 giugno 2013 dell’agevolazione del 55% nella misura “piena” è certamente rilevante, in quanto i tetti di spesa sono consistenti, fermi restando i necessari adempimenti;

  • l’aumento al 50% della misura della detrazione Irpef del 36% rende la stessa più appetibile, sia pure inferiore di 5 punti percentuali, tenendo tuttavia conto dei minori adempimenti che sono richiesti per la fruzione della detrazione in esame rispetto a quella del 55%.

Proprio in relazione agli adempimenti, se da un lato è oggettivo il fatto che gli adempimenti per la fruzione della detrazione del 55% sono più articolati, dall’altro sarà necessario attendere del tempo per formulare una valutazione più definitiva in tal senso. Infatti, l’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, stabilisce infatti che le opere agevolabili “possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. In relazione a tale disposizione, diventa ora importante conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’anticipo di tale disposizione al 2012 (e potenziata al 50%) deve porre il contribuente nelle condizioni  di poter scegliere l’agevolazione più conveniente e meno onerosa in termini di adempimenti.

 

6 settembre 2012

Sandro Cerato