Ultime novità sullo spesometro

nonostante le reintroduzione degli elenchi clienti fornitori, è sopravvissuto anche l’obbligo dello spesometro per i rapporti intrattenuti con clienti “privati”, a fini di raccolta di dati per indagini redditometriche

COS’E’ LO SPESOMETRO

Lo Spesometro è uno strumento nato per combattere l’evasione fiscale che permette all’Amministrazione Finanziaria di verificare e fare prevenzione riguardo tutte le eventuali azioni fraudolente derivanti da operazioni di vendita tra più soggetti che hanno il fine di eludere il pagamento dell’Iva. Consente all’erario di monitorare le spese dei cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. In poche parole, nel caso in cui gli acquisti di un individuo siano sproporzionati al reddito dichiarato, scattano i controlli.

Tutte le operazioni ai fini dell’Iva (3.600 euro per il commercio al dettaglio) devono essere comunicate da parte del fornitore/venditore all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, non deve essere però trasmessa quando il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo della specifica comunicazione, i quali provvederanno autonomamente alla comunicazione di tali operazioni all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia incrocerà quei dati con le dichiarazioni per capire se viviamo al di sopra delle nostre possibilità dichiarate e, in casi sospetti, ci chiederà conto nel dettaglio dei nostri acquisti.

 

DISCIPLINA GENERALE

L’articolo 2, comma 6, del Dl 16/2012 introduce, con decorrenza 2012, semplificazioni in relazione all’adempimento comunemente noto come “spesometro”, anche se per la verità, dopo la modifica, si potrebbe ben tornare a parlare di elenchi clienti e fornitori.

L’adempimento, nato nel 2010, trae origine normativa nell’articolo 21, comma 1, del DL 78/2010, al quale è stata data attuazione regolamentare con provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010.

In particolare, al comma 6 del citato art. 2, il legislatore, nel modificare l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto che “l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto“.

Ed un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che chiarirà il regime applicativo dello spesometro, riformato dal decreto fiscale (DL 16/2012) è previsto entro l’estate. E si profila la possibilità di invii cumulativi di fatture, non ordinate per singolo cliente o fornitore. Deve invece essere ancora deciso, dopo aver discusso con gli operatori, se le operazioni di minimo valore (come le commissioni incassate dalle agenzie di viaggio, pagate dai vettori di cui hanno venduto il servizio) vadano comunque segnalate o si debba ipotizzare una soglia minima.

 

LE NUOVE REGOLE DOPO IL D.L. SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI E LA CIRCOLARE ASSONIME N.11

Dal 1 ° gennaio 2012 le nuove regole sono definite, in maniera tale che, limitatamente alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, si comunicherà l’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo. In altre parole, la trasmissione riguarderà il totale delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente, e quello delle operazioni passive relative a ciascun singolo fornitore.

La norma non cambia la comunicazione dovuta in dipendenza dì operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura: in tal caso continua a rimanere la soglia di 3.600 euro (comprensiva dell’imposta), e, soprattutto, permane l’obbligo di comunicare i dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti.

Sotto questo profilo, diventa quindi determinante la distinzione tra operazioni con obbligo o meno di emissione della fattura. Per taluni, più che semplificazione, la modifica produrrà un effetto decisamente contrario, perché se in precedenza, a fronte dell’obbligo di emissione della fattura, la soglia di 3mila euro consentiva la non inclusione negli elenchi, ora, eliminata tale soglia, si avrà la necessità di includere tutte le operazioni.

Si pensi tipicamente ai professionisti, per i quali esiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dalla natura del committente (e quindi anche nei rapporti business to consumer): un medico che emette, in quantità, fatture per prestazioni sanitarie, presumibilmente per importo ben al di sotto dei 3mila euro, dovrà inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività medico-professionale.

Affinché si possa parlare di semplificazione, in questo caso, sarebbe bastato più opportunamente distinguere, non tanto in ragione dell’obbligo di emissione del documento, quanto in funzione della natura del committente, mantenendo la soglia minima laddove quest’ultimo non agisca nell’esercizio di impresa o di arte e professione.

Durante l’iter parlamentare, inoltre, al comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 16/2012 è stato aggiunto un nuovo periodo, il quale stabilisce che “per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, … le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Questa disposizione – tralasciando i dubbi suscitati dalla sua formulazione letterale, in particolare dal riferimento alle “fatture” e non alle “operazioni” in genere – stabilisce in sostanza che gli operatori elencati nell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 602/1973 (banche, Poste Italiane Spa, intermediari finanziari, etc.), obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria, ai sensi del D.L. n. 201/2011, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari con la clientela menzionati nel predetto comma 6, devono segnalare con lo spesometro esclusivamente le fatture emesse e ricevute in relazione ad operazioni diverse da quelle inerenti tali rapporti.

Rimangono dunque invariate le previsioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, per cui l’obbligo di comunicazione delle operazioni, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo della specifica comunicazione, i quali provvederanno autonomamente alla comunicazione di tali operazioni all’Agenzia delle entrate.

Con un comunicato stampa del 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate interviene per ufficializzare, in prossimità della scadenza del prossimo 30 aprile, la soluzione della questione della decorrenza delle modifiche e per dare il via libera ad una semplificazione per l’anno d’imposta 2011, peraltro, come espressamente stabilisce l’art. 2, comma 6. D.L. n. 16/2012 “ le modifiche apportate alla disciplina dello spesometro hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012”.Ed infatti tale inciso, tuttavia, non è di interpretazione univoca, potendo intendersi nel senso che le modifiche alla comunicazione telematica riguardano le operazioni poste in essere dalla predetta data (sicché non si riflettono sull’adempimento relativo alle operazioni del periodo d’imposta 2011, da assolvere entro il 30 aprile 2012), oppure gli adempimenti posti in essere dopo tale data, e dunque con effetto sulle operazioni del periodo d’imposta 2011.

L’Agenzia delle Entrate ha optato per la prima ipotesi laddove l’adempimento di prossima scadenza, relativo alle operazioni del 2011, dovrà essere effettuato secondo la disciplina originaria dettata dall’art. 21, D.L. n. 78/2010, nonché dai provvedimenti attuativi e dalle soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia.

Ciò non toglie che i contribuenti hanno facoltà di comunicare anche le operazioni sotto soglia”, nel caso in cui trovino più agevole questa soluzione (ad esempio, a causa delle difficoltà di stabilire se sussista o meno un collegamento tra più operazioni singolarmente “sotto soglia”).

Con la circolare n. 11 del 10/05/2012 , Assonime esamina le novità in tema di spesometro, in particolare, con l’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012 eliminata – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – la soglia minima di rilevanza dei 3.000 euro, in presenza di fatturazione, debbono formare oggetto di comunicazione non più (come in precedenza) le singole operazioni rese e ricevute, bensì il complesso delle operazioni intercorse con ciascuna controparte contrattuale, in analogia con il contenuto dei pregressi elenchi dei clienti e dei fornitori.

La comunicazione cumulativa delle operazioni rispettivamente rese a, e ricevute da, ciascun cliente e fornitore semplifica notevolmente, fra l’altro, l’adempimento dichiarativo, eliminando l’obbligo di correlare le note di variazione dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni effettuate con le singole fatture originarie di riferimento.

L’eliminazione della soglia dei 3.000 euro, peraltro, comporta, a carico dell’Amministrazione finanziaria, la necessità di modificare le specifiche tecniche (con i relativi tracciati record) approvate con il provvedimento del 22 dicembre 2010 (poi sostituito, da ultimo, con il provvedimento n. 133642 del 16 settembre 2011), dovendosi eliminare, ad esempio, la richiesta di indicazione dei dati analitici relativi alle singole fatture emesse e ricevute nel periodo oggetto della comunicazione. Ed inoltre dovrebbe risolvere le numerose complicazioni derivanti, negli elenchi del 2010 e del 2011, dalla gestione delle note di accredito.

Per quanto concerne, invece, le operazioni non documentate da fattura l’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012 conferma l’obbligo di comunicare le singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo di IVA ossia tutte e soltanto le cessioni e le prestazioni per le quali la fattura non è stata effettivamente emessa ex articolo 22 del Dpr 633/72. Ciò significa che i commercianti al minuto e assimilati, qualora emettano il documento, ancorché su semplice richiesta del cliente, dovranno comunque inserire l’operazione nell’ordinario elenco clienti, non valendo in questo caso la soglia di 3.600 euro.

Ed ancora Il comunicato conferma, quindi, anche se indirettamente, che la nuova disciplina introdotta dal decreto sulle semplificazioni fiscali si rende applicabile alle operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2012, da comunicare entro il 30 aprile 2013.

Il comma 6 dell’art. 2, D.L. n. 16/2012 è stato, peraltro, modificato in sede di conversione, con la precisazione che i soggetti tenuti alla segnalazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni finanziarie da essi rese ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, D.P.R. n. 605/1973 – operazioni escluse dall’obbligo della comunicazione dati previsto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010 – rimangono comunque tenuti ad effettuare la comunicazione dati in oggetto relativamente alle operazioni, rese e ricevute, di contenuto diverso da quelle da indicare nella suddetta segnalazione.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Le disposizioni normative e regolamentari non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i seguenti soggetti:

  • i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 600/1973;

  • gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 633/1972 (in seguito “decreto”);

  • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente; .

  • i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del decreto;

i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tutti i predetti contribuenti hanno l’obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni, rilevanti ai fini IVA, rese ai clienti (anche nella veste di consumatori finali) e ricevute dai fornitori.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono da considerarsi esclusi i contribuenti minimi, in quanto soggetti a semplificazioni degli adempimenti IVA. A tal riguardo, è doveroso evidenziare che tale esclusione non opera nel caso in cui il contribuente, nel corso dell’anno, esca dal regime dei minimi.

Sono, inoltre, esonerati dai citati adempimenti lo Stato, le Regioni, le Province, í Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in considerazione delle modalità di tenuta della contabilità stabilite dalla legge. Per tali soggetti, infatti, risulta spesso difficoltoso distinguere tra attività di carattere istituzionale e attività di carattere commerciale rilevanti ai fini IVA.

L’obbligo di cui all’art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, per evitare la duplicazione degli adempimenti, non riguarda:

-le società di leasing finanziario e operativo, che devono già comunicare all’Anagrafe tributaria i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, nonché l’ammontare dei corrispettivi percepiti;

-le società commerciali, che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, cui è stato esteso lo stesso obbligo gravante sulle società di leasing finanziario e operativo.

 

AMBITO OGGETTIVO

L’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali previsti dalla disciplina di tale imposta indiretta.

Di conseguenza, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, tali operazioni sono, pertanto, da individuare nelle:

operazioni imponibili;

operazioni non imponibili, se sì tratta di cessioni all’esportazione (art. 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al conuna 1, lettere a) e b), operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (art. 9 del decreto);

operazioni esenti, di cui all’art. 10 del decreto

Le operazioni fuori campo IVA, invece, in assenza di uno dei requisiti prescritti per legge (soggettivo, oggettivo, territoriale) non sono rilevanti ai fini della disciplina in esame.

In ogni caso escluse dall’obbligo di comunicazione le informazioni relative:

-alle importazioni;

-alle esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto (in quanto soggette all’obbligo dì emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall’Amministrazione finanziaria);

-alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Infatti, queste operazioni sono monitorate, a partire dal 1 ° luglio 2010, con la comunicazione telematica prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalle legge 22 maggio 2010, n. 73 e dai decreti dì attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 e 5 agosto 2010;

-alle operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

-alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai finì IVA, laddove il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

 

VECCHIE REGOLE –ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

E’ qui utile ricordare che l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, riprendendo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, con l’intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito”.

L’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti, l’individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (cfr. Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011).

Veniamo ora alle modifiche allo spesometro, cioè all’elenco che era stato introdotto dall’art. 21, c. 1, del D.L. 3.1 maggio 2010, n. 78, per il quale erano prescritti modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti» allo scopo di procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a euro 3.000.

Ladempimento aveva dato luogo a cinque provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per i quali non esiste neache un testo integrato nel sito dell’Agenzia, e che non sono neppure inseriti nella banca dati del Ministero delle finanze. E sono stati questi provvedimenti che hanno individuato una delle funzioni dell’elenco, da cui ha preso il nome, quella di scovare i «privati» che effettuano spese «opulente».

Pertanto, abbiamo avuto:

  • per il 2010 l’elenco delle operazioni con obbligo di emissione della fattura da. 25.000 euro;

  • per il primo semestre 2011 l’elenco delle operazioni con obbligo di fattura da 3.000 euro;

  • per il secondo semestre tali operazioni più quelle da 3.600 euro senza obbligo di fattura.

L’elenco 2010 andava trasmesso entro il 31 gennaio 2012; quello per il 2011 dovrà essere comunicato entro il 30 aprile 2012.

Lo scopo nella norma di origine era che la soglia di dichiarazione è finalizzata ad evitare adempimenti che avrebbero generato un aggravio nei confronti dei contribuenti. Ma la concreta attuazione di questa agevolazione, in base all’enunciato dei provvedimenti attuativi, aveva comportato un ulteriore onere, quello di verificare se la soglia viene o meno superata in funzione della riconducibilità delle operazioni ad un unico contratto o a contratti collegati. Il tutto tenendo conto che l’esecuzione di un contratto potrebbe svolgersi a cavallo di un anno solare; e che la nozione di collegamento è tutt’altro che chiara, come è risultato evidente dalle risposte pubblicate nel sito dell’Agenzia.

L’art. 2, c. 6, del D.L. n. 16/2012 conferma l’enunciato relativo alla necessità di evitare aggravi, e sdoppia l’obbligo di comunicazione:

-senza alcun minimo dimensionale per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;

-da 3.600 euro (IVA inclusa) per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Le nuove disposizioni valgono dal 1 gennaio 2012, e quindi nulla cambia per gli elenchi che devono

essere ancora trasmessi relativamente al 2011.

 

1 giugno 2012

Maurizio Villani

Iolanda Pansardi