IRAP: i dubbi per liberi professionisti e piccoli imprenditori

un riassunto delle opzioni per liberi professionisti e piccoli imprenditori che ritengono di essere esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP

L’IRAP E IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Le persone fisiche che, ai sensi dell’art. 13 della legge 388/2000, iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo possono usufruire di questo regime fiscale che prevede:

– applicazione per il periodo d’imposta di inizio attività e dei due esercizi successivi di un’imposta sostitutiva del 10 % che sostituisce l’imposta Irpef tradizionale e le relative addizionali;

– versamento dell’IVA in unica soluzione annuale senza l’obbligo di pagare l’acconto Iva e la maggiorazione dell’1 %;

– obbligo di versamento dell’imposta Irap.

 

Si ricorda che il regime delle nuove iniziative produttive è soggetto a dei limiti di Ricavi/Compensi :

– euro 30.987,41 per i lavoratori autonomi e per le attività di prestazione di servizi;

– euro 61.794,83 per le altre attività .

 

L’Irap e l’Iva vengono determinate in maniera analitica e il Contribuente non è tenuto alla compilazione dei registri Contabili (vi èobbligo però del libro unico in caso di dipendenti assunti).

 

L’IRAP E IL REGIME DEI MINIMI (dal 2012 sostituito dal nuovo regime dei minimi introdotto dall’art. 27 della Legge 111-2011)

Questo regime è disciplinato dalla legge 244-2007 e vi possono accedere i Contribuenti persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

– hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro (si applica il ragguaglio all’anno);

– non devono aver fatto cessioni all’asportazione;

– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co e erogato somme a titolo di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

– nel triennio precedente non devono aver posseduto beni strumentali per un importo superiore a euro 15.000 (anche tramite leasing).

 

I Contribuenti che applicano questo regime fiscale sono esonerati dal pagamento IRAP e dalla relativa compilazione della dichiarazione.

 

Si ricorda infine che il regime prevede:

  • limite compensi 30.000 ; determinazione del reddito analitico secondo il principio di Cassa;

  • esclusione dall’Iva;

  • non vi è obbligo di tenuta dei Registri Contabili.

 

IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER I LAVORATORI AUTONOMI

La base imponibile è data dalla differenza algebrica tra:

– Compensi percepiti (al netto della contribuzione previdenziale ma al lordo del 4 % previsto per le professioni iscritte alla gestione separata INPS di cui alla legge 335/95), compensi per la cessione della clientela, Risarcimento danni assicurativi, Plusvalenza per cessione beni strumentali avvenute dopo il 4 luglio 2006, adeguamento studi di settore

– Costi inerenti l’attività professionale:

  • Consulenze di terzi, Ammortamenti e costo beni inferiori al milione, canoni locazione, spese relative agli immobili, spese per consumi, contributi Inail, altre deduzioni previste dalla legge per i lavoratori dipendenti, spese alberghi (75 % entro il 2 % dei compensi), spese alberghi da assimilare alle spese di rappresentanza (75 % entro il limite dell’1% dei compensi), 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà o 50 % dell’affitto in caso di uso promiscuo dell’abitazione/ufficio, 50 % spese per convegni o corsi di aggiornamento, 40 % spese relative all’autoveicolo (massimo un’auto), 40 % del carburante, 40 % del leasing auto, 80% spese telefoniche, minusvalenze per cessione di beni strumentali acquistati dopo il 4 luglio 2006.

 

IRAP 2012 – EVENTUALE ACCERTAMENTO: IL PROBLEMA DELLA PRESENZA O MENO DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E DEL CONSEGUENTE OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.

La regola generale prevede che lo svolgimento di una attività produttiva costituisce un elemento di autonoma organizzazione col conseguente assoggettamento all’imposta IRAP. La Corte di Cassazione (sentenze 12108-12109-12110-12111) ha cominciato a mettere in dubbio questa conclusione automatica e anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 /2010 ha esaminato la problematica.

 

Ai fini quindi dell’applicazione dell’imposta IRAP non basta quindi l’esercizio dell’attività ma bisogna approfondire le modalità di svolgimento della stessa.

Quindi ai fini di un’ipotetica esclusione dall’imposizione IRAP per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione bisogna far riferimento a diversi elementi trai quali spiccano: impiego anche occasionale di lavoro altrui; disponibilità di beni strumentali eccedenti la misura minimale; inoltre ai fini dell’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione, come da indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta determinante il possesso dei requisiti previsti per poter accedere al regime dei minimi.

 

Gli esercenti arti e professioni ed i piccoli imprenditori potrebbero quindi trovarsi nella situazione di dover decidere se pagare o meno l’IRAP per la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.

 

Nel settore, come già indicato nel paragrafo precedente, sono stati parecchi pronunciamenti della Suprema Corte e numerosi pareri della stessa Agenzia delle Entrate. Per fare un riassunto della situazione è utile esaminare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2008 dove viene esaminato il problema dell’autonoma organizzazione.

 

Dalla lettura si evince che, in presenza dei requisiti previsti per i Contribuenti Minimi si potrebbe giustificare e provare la mancata organizzazione di cui sopra.

Negli altri casi la situazione non è molto chiara e il Contribuente che pensa di essere nel diritto di non dover pagare l’IRAP può:

– presentare la Dichiarazione IRAP, versare l’imposta e poi chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento (questa soluzione è la meno rischiosa e mette al riparo dalle sanzioni);

– omettere la Dichiarazione IRAP e i versamenti: in questo caso L’Agenzia notificherà un avviso di accertamento con sanzioni dal 120 al 240 % e il Contribuente potrà fare ricorso e attendere la fine del contenzioso;

– presentare la Dichiarazione IRAP ma non versare l’imposta: in questo caso l’Agenzia emetterà un avviso di liquidazione ex art. 36-bis con relative sanzioni ed il contribuente potrà impugnare in seguito la relativa cartella di pagamento entro i 60 giorni e procedere comunque al versamento di imposte ,sanzioni e interessi in quanto la cartella costituisce titolo esecutivo .

 

Un consiglio

Prima di non pagare L’IRAP si consiglia comunque il Contribuente di valutare bene la propria situazione in relazione ai punti sopra indicati.

 

19 giugno 2012

Celeste Vivenzi