Consorzio di bonifica: contributi obbligatori?

E’ possibile contestare la debenza obbligatoria dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica competenti per territorio? La risposta della CTP di Siena (sentenza segnalata dal dott. Antonio Chini).

Sent. n. 65/01/12

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA

SEZIONE PRIMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione, riunita in Camera di consiglio in persona di:

  • Antonio Chini Presidente
  • Banini Tiziano Giudice
  • De Robertis Giuseppe Giudice

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

xxxx + 67 contribuenti hanno proposto ricorso avverso le cartelle relative al contributo consortile asseritamente da ciascuno dovuto all’Ente di bonifica e irrigazione territorialmente competente.

I ricorsi sono stati notificati all’Ente e trasmessi anche alla Gerit Spa.

I 45 predetti ricorsi (nn. 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 109,142, 160,161, 165, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202, 203, 204, 525, 526, 527/10) sono stati riuniti stante la connessione oggettiva derivante dalla comunanza delle questioni principali in discussione. In una sola procedura (142/10) l’Ente non si è costituito, ed il relativo fascicolo deve essere nuovamente separato per la decisione.

Negano i ricorrenti che gli immobili de quo abbiano ricevuto dalle opere di bonifica un qualsiasi incremento di valore e comunque uno specifico beneficio. A tal fine si riportano alle statuizioni della sentenza della Cassazione a SSUU n. 8960 del 1996, e sottolineano che – sempre in base alla pronuncia della Cassazione – il relativo onere di prova grava sull’Ente impositore.

Alcuni ricorrenti aggiungono che, in base all’art. 16 n.6 della LR Toscana n. 34/1994 e succ. modd., sono esenti dal pagamento del contributo gli immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

consorzio di bonifica contributi obbligatori

Eccepiscono inoltre la nullità delle cartelle per carenza di motivazione.

Si è costituita la Comunità Montana *** asserendo che il contributo richiesto riguardava esclusivamente il beneficio conseguente alla sistemazione idrogeologica del territorio e non quello relativo allo smaltimento dei reflui idrici.

Ha aggiunto, facendo riferimento a molteplici precedenti della AGO e delle Commissioni Tributarie, che la esistenza di un beneficio specifico era dimostrata dalla natura degli interventi effettuati e dalla regolarità delle procedure previste dalla legge per la individuazione degli immobili assoggettati al tributo; di tal che sussisteva una presunzione probatoria a favore dell’Ente che avrebbe dovuto essere vinta dalla parte ricorrente.

Ha ricordato, a questo proposito, che varie leggi regionali avevano esteso il concetto degli interventi di bonifica, sempre più integrandolo con la difesa del territorio, cui in tutta evidenza erano interessati anche i ricorrenti.

 

La Commissione ha emesso la seguente ordinanza:

“…………………..da un esame delle singole posizioni processuali, risulta che tutti i contribuenti si sono lagnati di una inadeguatezza della previsione generale rispetto al beneficio ottenuto dal proprio fondo, con ciò sostanzialmente contestando la legittimità della ripartizione generale.

Per contro, il Consorzio si è riportato alla correttezza delle procedure, richiamandosi ai criteri di classificazione e riparto adottati, e sostenendo la loro adeguatezza al fine della individuazione del beneficio concreto dei fondi. Ha poi elencato i lavori fatti, ed ha individuato per ciascun contribuente la zona idrografica di appartenenza.

In sostanza, non ha fornito la prova certa della debenza del contributo ma ha fornito idonei elementi di fatto da valutare ai fini della applicazione o disapplicazione della normativa generale.

Tale valutazione presuppone per altro il possesso di conoscenze tecniche specifiche, e non può essere effettuata senza l’ausilio di una CTU il cui costo – in relazione all’onere della prova – va sin da ora posto a carico del Consorzio.

La tesi contraria (inammissibilità di una CTU, sotto il profilo della insindacabilità della discrezionalità tecnico-amministrativa, e sotto il profilo della natura esplorativa dell’indagine) non ha pregio, in quanto la CTU non è diretta a sostituire la valutazione tecnica della P.A. con altra difforme, ma semplicemente a valutare la legittimità delle regole generali sotto il profilo della certezza del tributo. Ed a tal fine, la Commissione non ha a sua disposizione alcun altro strumento tecnico di valutazione. Né può parlarsi di consulenza meramente esplorativa, in quanto i fatti sono stati allegati, e lo scopo della CTU è soltanto quello tipico di tale mezzo processuale, vale a dire quello di fornire al Giudice l’indispensabile ausilio tecnico per la valutazione.

Il quesito da sottoporre al CTU è il seguente:

Esaminati gli atti, i luoghi, i provvedimenti generali di perimetrazione, di classifica e individuazione degli indici di beneficio,

  1. dica se, in base ai criteri usati, la ripartizione e il calcolo delle quote di contribuzione corrispondano normalmente con i benefici concretamente derivati ai singoli immobili dalle opere realizzate nel distretto idrografico di appartenenza, oppure se – per la inevitabilità di frequenti correzioni giudiziali a tutela dei diritti degli utenti stessi – la ripartizione e il calcolo assumano un carattere di indeterminatezza.

  2. in particolare spieghi se le “zone territoriali omogenee (distretti idrografici)” siano effettivamente omogenee in relazione alle finalità di intervento del Consorzio :

    1. difesa del suolo

    2. regimazione delle acque e bonifica

    3. miglioramento delle coltivazioni

    4. recupero delle risorse idriche

    5. tutela dell’ambiente

ovvero per le singole finalità debbano tecnicamente essere individuate differenti zone (p.es. gli impluvi o bacini idrici per la regimazione delle acque e per il recupero delle risorse idriche; zone

di terreni di composizione omogenea per la difesa del suolo, ecc.) in modo da escludere generalizzate discrasie fra le quote di contribuzione e la tutela dei diritti dei singoli.

  1. concretamente dica se per ciascun contribuente in causa i fondi abbiano ricevuto un beneficio (non necessariamente corrispondente ad un incremento di valore) dalle opere realizzate dal Consorzio, e se tale beneficio sia corrispondente a quanto individuato dai provvedimenti generali de quo ovvero se ne discosti sensibilmente

  2. A tal fine tenga presente che non occorre una precisa determinazione del quantum (estranea ai poteri della Commissione), ed utilizzi qualsiasi criterio tecnico adeguato allo scopo. Tenga comunque conto, ai fini della valutazione sub c)

      1. delle diverse tipologie di lavori, nonché della localizzazione ed utilizzazione dei singoli beni oggetto delle cause riunite

      2. delle effettive ricadute territoriali dei lavori in base alle finalità raggiunte

Nomina quale CTU il Prof. Coltorti Mauro Via Ripenti 7 Jesi, e fissa per il giuramento l’udienza del…………………..”

 

Espletato tale incombente, il CTU ha redatto e depositato la sua relazione sulla sua base le parti, anche alla odierna udienza, hanno ribadito le proprie posizioni. All’esito la Commissione osserva quanto segue.

Sussiste senz’altro la competenza territoriale di questa Commissione, in relazione alla contestazione formale e sostanziale degli atti impositivi che ha attivato la competenza in relazione alla sede dell’Ente e alla connessione con le lagnanze rivolte alla Gerit.

Non ha natura decisiva la eccezione riguardante la asserita esclusione del contributo per la fognatura da quanto richiesto con le cartelle: tale esclusione non risulta provata, né mediante la produzione di atti amministrativi né mediante raffronto con situazioni consimili. In ogni caso la eccezione (per la assoluta incertezza anche sul quantum) non consente né l’accoglimento parziale né la reiezione parziale del ricorso, e lascia intatto il thema decidendum sulla debenza del contributo di bonifica e risanamento ambientale.

Sotto il profilo dell’oggetto della decisione, per altro, si profila una iniziale e grave difficoltà .

Sostenere che caso per caso debba essere provato il presupposto del tributo, può significare – sotto un profilo di logica pura – che il tributo stesso è oggettivamente incerto. E – d’altronde – una pregnante facoltà di difesa da parte del contribuente appare irrinunciabile, alla luce anche del dettato costituzionale.

Si potrebbe obbiettare che le Commissioni tributarie, e talora l’AGO, sono chiamate ad accertare se sussista il debito tributario: ma in tali casi l’accertamento è riferito a presupposti di legge predeterminati e viene effettuato mediante il ricorso a puri criteri tecnico-applicativi; mentre nel caso de quo l’accertamento sembrerebbe da effettuarsi rimettendo in discussione gli atti amministrativi generali presupposti, oppure con una valutazione discrezionale apparentemente incompatibile con la giurisdizione tributaria.

In proposito, è sicuramente da escludere che le reiterate pronunce della Cassazione sul diritto del contribuente alla verifica della sussistenza del beneficio conseguente alle opere di bonifica si riferiscano alla ordinaria competenza delle Commissioni volta ad accertare la esatta applicazione delle regole istitutive del tributo. In effetti, la Corte ha voluto chiaramente affermare che la competenza delle Commissioni si estende ben oltre la verifica del rapporto fra la regola generale e la sua applicazione concreta, e deve giungere a valutare se anche una corretta applicazione della regola generale (derivante dagli atti amministrativi presupposti) generi discrasie fra la distribuzione dei benefici e il riparto della spesa. In base alle motivazioni delle sentenze risulta infatti evidente che non è stata riconosciuta ai cittadini contribuenti una tutela limitata e prevalentemente formale dei loro diritti, bensì una tutela piena attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione del Giudice amministrativo-tributario.

 

Come può essere assicurata allora la certezza del tributo e garantita la tutela dei diritti del contribuente?

La Cassazione si è reiteratamente pronunciata in proposito (talora in maniera limitativa, affermando la esistenza di una presunzione a favore dell’Ente correlata alla perimetrazione, ed escludendo la facoltà di procedere a CTU: sent. 4513/09; talora in maniera più ampia sottolineando la necessaria coesistenza della perimetrazione e del beneficio concreto, ed ammettendo la possibilità di indagini tecniche anche in base ad una iniziativa ex officio: sent. 16428/07, e 8770/09). Si può ritenere che la giurisprudenza prevalente affermi oggi che il contribuente ha diritto a vedere accertato in concreto se il fondo di sua proprietà ha ricevuto un beneficio dalla attività del Consorzio o di altro ente competente.

Ciò significa:

  1. che le norme e le procedure amministrative dirette alla individuazione del tributo e dei fondi assoggettabili sono state ritenute idonee a determinare un tributo sufficientemente certo

  2. che le norme relative ai ricorsi esperibili sono state ritenute idonee a dare origine ad atti amministrativi definitivi

  3. che – nonostante ciò – i ricorsi alle Commissioni Tributarie, sono finalizzati ad incidere sul diritto soggettivo del cittadino a non corrispondere un tributo non dovuto

Sulla base di tale interpretazione, la Corte Costituzionale ha affermato la natura tributaria dei contributi consortili, e ha affermato la costituzionalità delle relative norme.

Dunque, in attesa che i legislatore provveda a sistemare l’intera materia, magari attribuendo ad un ente territoriale (p.es. la Regione) la competenza globale sulla integrità e sicurezza del territorio, con l’istituzione di una apposita imposta non collegata al mero rimborso delle spese sostenute per talune specifiche opere, si è venuta a creare una situazione di stallo, con la adozione di un modello giuridico incoerente se non riportato nel corretto alveo sostanziale e processuale.

Potrebbe questo Giudice rinviare gli atti alla Corte Costituzionale; ma non essendo variati i presupposti interpretativi, il ricorso sarebbe destinato alla inammissibilità.

D’altronde, la posizione della Cassazione, laddove sottolinea la necessità di un concreto presupposto impositivo, appare costituzionalmente corretta e difficilmente criticabile.

Non resta a questa Commissione che sottoporre a critica alcune delle altre affermazioni della Cassazione, e comunque trarre le ineluttabili conseguenze processuali in base alla (affermata e confermata) sua giurisdizione in materia.

In altre parole la Commissione, intende accantonare il problema di fondo: come – cioè – possa essere compatibile col nostro ordinamento un tributo che veda sottoporre al vaglio di un giudice non semplicemente errori applicativi, bensì addirittura la sussistenza del presupposto impositivo quale risulta (o dovrebbe indefettibilmente risultare) dalla legge o da un atto amministrativo definitivo. E ciò tanto più nel caso di un contributo, che – in caso di accoglimento del ricorso contro una delle ripartizioni – vedrebbe implicitamente smentita la correttezza delle restanti, e determinerebbe il conseguente possibile pregiudizio della globalità del rimborso delle spese sostenute dall’Ente competente.

Certo è che il prelievo forzoso di cui trattasi può essere considerato come un tributo costituzionalmente legittimo soltanto in presenza dell’approfondito controllo richiesto dalla Cassazione sulla sussistenza del beneficio fondiario, con la conseguenza ineludibile della competenza funzionale della Giustizia tributaria, e con la attivazione di tutti i correlati poteri di indagine e valutazione (per ogni situazione e per ogni anno di imposta sottoposti al suo giudizio).

La critica alla posizione della Cassazione (oltretutto abbastanza ondivaga) deve perciò svilupparsi sotto due residui profili: i poteri delle Commissioni, e l’onere probatorio.

Il metodo e i limiti dell’intervento delle commissioni escludono ogni possibilità di impugnazione degli atti presupposti, ed ogni potere decisorio nel merito amministrativo.

Possono ipotizzarsi due casi:

  1. Nel primo, il contribuente sostiene la esistenza di un errore di fatto nella applicazione del tributo o la esistenza di elementi di fatto (impedienti) che, nonostante la applicazione degli atti amministrativi generali presupposti, annullano o riducono in concreto il beneficio per il fondo

  2. Nel secondo, il contribuente sostiene che gli atti generali omettono o non includono qualche criterio essenziale per la applicazione del tributo (o includono qualche criterio confliggente con le finalità dei lavori effettuati), col risultato di rendere il tributo incerto e contestabile

 

Nel primo caso, si tratterebbe di un mero raffronto fra la previsione generale e il caso concreto al fine di confermare od escludere la assoggettabilità al tributo; e i problemi valutativi – anche in sede di formulazione del quesito ad un eventuale CTU – non sarebbero fondamentalmente diversi da quelli che le Commissioni sono chiamate a risolvere in sede di ordinaria interpretazione e applicazione del dettato legislativo tributario. Si porrebbe soltanto il problema relativo alla facoltà di ridurre il tributo; ma in proposito – non essendovi stata disapplicazione delle norme generali – ben potrebbe farsi ricorso agli stessi criteri dettati in via generale, rapportandoli al caso concreto, quanto meno nel caso di semplice errore di fatto.

Nel secondo caso il ragionamento dovrebbe partire da una disapplicazione degli atti amministrativi generali (il piano di classifica dei lavori con la individuazione dei benefici derivati; la delibera relativa ai parametri per la quantificazione; la attribuzione degli indici di contribuzione agli immobili): in tal caso, la valutazione sulla loro illegittimità dovrebbe fondarsi (oltre ai casi normali di manifesta violazione di legge o di evidenti antinomie o lacune logiche) sulla esistenza di vizi implicanti una indeterminatezza del tributo.

Per altro, la decisione incidentale sulla mancanza del presupposto fondamentale (beneficio del fondo) non potrebbe comportare una nuova valutazione di merito sulla natura dei lavori realizzati dalla P.A., sulla loro ricaduta territoriale, sui c.d. benefici indiretti, né sulla zonizzazione, sulla perimetrazione o sull’indice di contribuzione; perché una nuova valutazione di merito dovrebbe necessariamente comportare la attribuzione di un “peso” discrezionale alla entità dei fondi, alla loro destinazione, e alle caratteristiche del territorio.

Ad avviso della Commissione, non essendovi altra legittima normativa generale da applicare, sarebbe possibile soltanto la negazione dell’obbligo tributario, e non una rideterminazione del quantum.

Alla luce di quanto sopra, sembra quindi che le controversie sulla esistenza di un beneficio a favore del fondo possano essere decise dal Giudice tributario senza nessun problema di ordine costituzionale sulla certezza del contributo né sulla giurisdizione; ma con alcuni limiti sia nell’iter decisionale che nella pronuncia finale.

 

Per quanto concerne i profili formali e processuali, la Commissione rileva:

1- Sulla nullità delle cartelle per carenza di motivazione

Talune Commissioni hanno accolto la eccezione, ed annullato le cartelle sottoposte al loro esame; ma il rimedio sembra troppo radicale, e suscettibile di escludere sempre la possibilità di esigere in concreto il tributo.

In realtà l’obbligo di motivazione deve essere specifico – con riferimento alla situazione oggettiva e soggettiva di ogni singolo contribuente – soltanto per gli atti di accertamento e contestazione, mentre per ciò che riguarda le cartelle esso deve ritenersi soddisfatto mediante il richiamo alla normativa applicata e agli atti amministrativi presupposti, applicativi dello specifico tributo: in caso contrario all’Ente e al gestore del servizio di riscossione sarebbe addebitato un onere inesigibile, a fronte di un onere di allegazione che la stessa Cassazione ritiene posteriore ed eventuale in sede contenziosa.

Oltretutto, se la ragione sostanziale della contestazione è quella della inesistenza del presupposto contributivo (il vantaggio per il fondo), il contribuente è comunque in grado di sollevare la relativa eccezione attivando così l’onere di allegazione della controparte.

Vi è poi da considerare che le cartelle vengono redatte in base ad appositi modelli ministeriali, che individuano gli elementi essenziali da inserire; e che può ritenersi sufficiente la indicazione del ruolo e del numero di iscrizione del contribuente al fine di consentire il rinvio per relationem ad atti pubblici preesistenti che si presumono conosciuti perché regolarmente emessi e pubblicizzati.

2- Si profila un problema anche in ordine all’onere della prova: se, cioè, esso ricada sul ricorrente (attore ed excipiens) oppure sull’Ente impositore, come ha affermato la Cassazione.

Il Consorzio sostiene la esistenza a suo favore di una presunzione nascente dal corretto espletamento di tutte le procedure amministrative previste dalla legge per la individuazione della spesa complessiva e per la ripartizione fra i contribuenti.

In realtà, la pronunce della Cassazione che confermano la presunzione in caso di perimetrazione regolarmente approvata appaiono gravemente limitative del diritto dei contribuenti, mentre le pronunce più “aperte” partono dalla opposta considerazione, e cioè dalla necessità di tutela dei contribuenti, a fronte di una procedura amministrativa che può non garantire la corretta individuazione degli obbligati.

Sostenere l’onere di prova a carico dell’Ente impositore sarebbe dunque giustificato dalla necessità di tutela dei singoli, e dal fatto che soltanto l’Ente avrebbe a disposizione gli elementi tecnici su cui fondare una valutazione giudiziale.

Per altro, il concetto di “onere della prova” non è un concetto giuridico elementare, e si sviluppa sotto i profili della formale “eccezione”, della “allegazione”, della “dimostrazione”. Perciò questa Commissione ritiene che il ricorrente (attore) abbia soltanto l’onere di allegazione – nell’atto introduttivo e poi nei termini delle memorie di replica – di situazioni oggettive che portino ad escludere che le specifiche opere effettuate nel periodo contributivo in esame abbiano prodotto un qualche beneficio concreto al suo immobile, o che portino alla disapplicazione degli atti generali presupposti.

Ritiene altresì giuridicamente sostenibile che la prova della corrispondenza fra la previsione generale e il caso concreto, ed eventualmente il sostegno dialettico sulla legittimità degli atti generali presupposti, debba gravare sull’Ente impositore anche dopo l’espletamento regolare di tutte le procedure per la individuazione dei contribuenti e per il riparto del dovuto. Ciò in applicazione del principio secondo cui spetta sempre all’impositore la dimostrazione della sussistenza del tributo e della corretta applicazione della normativa.

Ma in realtà il discorso sulla prova è ben più ampio: ogni atto amministrativo generale divenuto definitivo gode di una presunzione di legittimità (ed è esattamente la stessa presunzione che ne giustifica la esecutorietà). La Cassazione non ha certo smentito tale principio.

Tuttavia, vi è da dire che la presunzione di legittimità non si traduce affatto in una presunzione probatoria (né de facto, né de jure), e che ogni intervento del Giudice finalizzato alla valutazione incidentale sulla legittimità sostanziale dell’atto generale presupposto non ricade sotto le normali regole probatorie, ma è espressione di un potere-dovere attivabile ex officio senza alcun input probatorio specifico a carico delle parti.

Chiarito tutto questo, occorre valutare caso per caso, se il ricorrente abbia sollevato delle generiche lagnanze, oppure se abbia almeno implicitamente contestato la perimetrazione e classificazione, oppure se abbia allegato situazioni concrete, generatrici di errore ed ostative alla applicazione degli atti generali presupposti. Soltanto in caso del tutto negativo il ricorso andrà respinto.

In secondo luogo occorre valutare se il Consorzio si sia difeso con un semplice richiamo alla normativa generale, oppure abbia addotto fatti e circostanze idonee a suffragare l’obbligo contributivo della parte avversa e a contestare le allegazioni del contribuente. Nel secondo caso vi sarà spazio per una valutazione sulla fondatezza del ricorso; mentre nel primo caso l’accoglimento del ricorso non potrà comunque essere formale e automatico. E ciò non per una presunzione probatoria a favore dell’Ente, bensì in base al raffronto fra le posizioni delle parti, che consente ed anzi impone alle Commissioni (una volta che si sia formato un contraddittorio effettivo sui fatti rilevanti) di attivare – data anche la particolare natura pubblicistica degli interessi tutelati – l’unico mezzo di acquisizione della prova a sua disposizione (CTU).

Come già detto, non si tratta dell’esercizio di un potere suppletivo della iniziativa delle parti, bensì di un ausilio indispensabile al Giudice per poter valutare con scienza e coscienza la legittimità degli atti e la realtà dei fatti.

3) Ebbene, nel caso concreto si è verificato un preciso contraddittorio sui presupposti impositivi e sulla legittimità delle cartelle. La CTU è stata poi espletata (v. relazione e successiva integrazione), ed ha avuto quale risultato quello di accertare che – in base ai criteri usati nella adozione degli atti generali – la ripartizione e il carico contributivo assumono carattere di indeterminatezza.

A tale conclusione il CTU è pervenuto attraverso una accurata analisi del territorio, delle specifiche opere effettuate, e della ubicazione delle proprietà . In effetti, nonostante una apparente accuratezza scientifica degli elaborati e delle formule adottati dalla PA, il metodo di calcolo è risultato carente soprattutto su un punto: e cioè sulla mancata individuazione di differenti zone di influenza correlate alla natura e finalità delle opere realizzate, e correlate altresì ai plurimi aspetti della tutela del territorio.

In altre parole, la PA avrebbe dovuto predisporre, in relazione alle opere specifiche realizzate, separati “bacini di influenza” riferiti a ciascuna delle tutele specifiche che essa è tenuta ad assicurare, e poi avrebbe dovuto “mediare” i coefficienti così ottenuti, in base ad adeguate “sottozone” omogenee. Soltanto così operando avrebbe potuto ottenere degli indici affidabili e non contestabili da moltiplicare poi per il valore delle singole proprietà.

Il CTU ha sottoposto poi ad analisi specifica i calcoli relativi a ciascun ricorrente, rilevando sostanziali differenze e incoerenze fra il calcolo ufficiale e quello effettivo correlato al beneficio concreto derivato ai vari fondi.

La CTU, per la accuratezza delle analisi e la piena giustificazione dei criteri adottati, appare del tutto corretta ed affidabile. Né sono state sollevate, successivamente al deposito, valide critiche dall’Ente interessato; di tal che il relativo accertamento ben può essere posto a base della decisione.

Consegue a ciò, in base alle considerazioni giuridiche che precedono, un sicuro eccesso di potere da parte della PA, la quale ha posto in essere una generalizzazione nella individuazione dei coefficienti di beneficio, favorendo una semplificazione del riparto e una ripartizione diffusa per ottenere una facile riscossione, a scapito della massima approssimazione possibile rispetto alle situazioni di fatto correlate alla natura delle opere ed alla localizzazione delle proprietà.

Trattandosi di una imposizione di natura fiscale, rispetto alla quale vige il principio vincolante della massima preordinazione mediante una accurata individuazione dei presupposti impositivi, può affermarsi che il grave vizio da cui sono affetti gli atti generali in oggetto travalichi in una vera e propria violazione di legge, con obbligo di disapplicazione per il Giudice.

Come già osservato, la disapplicazione degli atti presupposti conduce ineluttabilmente alla illegittimità del ruolo e alla illegittimità delle cartelle emesse a carico dei ricorrenti.

Le spese del procedimento, stante la novità della prospettazione giuridica fatta propria da questa Commissione, vanno compensate. Tuttavia gli onorari e le spese di CTU, da liquidare – anche in relazione all’utilizzo di un collaboratore e alla enorme mole di lavoro di ricerca e documentazione – nella misura di euro 12.000,00 oltre Iva e Cassa, vanno poste a carico dell’Ente resistente in quanto oggettivamente indispensabili per l’accertamento della verità delle lagnanze accolte.

PQM

La Commissione, decidendo sui 44 ricorsi riuniti di cui in epigrafe, dichiara la illegittimità del ruolo e delle cartelle emesse a carico dei ricorrenti.

Compensa le spese, ponendo per altro gli onorari e le spese di CTU – liquidate in complessivi euro 12.000,00 oltre Iva e Cassa – a carico dell’Ente impositore.

Siena, 13/4/2012

IL PRESIDENTE EST.