Quando il consorzio di bonifica non è dovuto. Una sentenza di Cassazione

il consorzio di bonifica può chiedere il pagamento dei contributi soltanto se i lavori di bonifica e miglioramento sono stati effettivamente eseguiti; in difetto, come nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento sono state totalmente annullate (sentenza segnalata dall’avv. Maurizio Villani)

Il consorzio di bonifica è uno dei tanti enti che devono essere soddsfatti dai contribuenti italiani che hanno il privilegio di possedere immobili o terreni.

Segnaliamo che sono dovuti i contributi al consorzio di bonifica solo se l’ente sta svolgendo le attività a favore di proprietari immobiliari che ricadono nel consorzio.

In particola i giudici di Lecce, con la sentenza allegata, in accoglimento del ricorso, hanno stabilito che il consorzio di bonifica può chiedere il pagamento soltanto se i lavori di bonifica e miglioramento sono effettivamente stati eseguiti; in difetto, come nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento sono state totalmente annullate.

Questo importante principio, peraltro confermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, vale per tutti i consorzi di bonifica d’Italia.

(Sentenza segnalata dall’avv. Murizio Villani)

 

Puoi mandarci anche la tua sentenza per la pubblicazione

Leggi la sentenza integrale nel PDF ⇓

Scarica il documento