Dal 2007 le imprese ed i professionisti possono portare in deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 90% dell’ammontare dei costi e delle spese relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. A prevederlo è l’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del TUIR, come modificato dall'art. 15-bis, c. 7, lett. c, del D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2007.
Per il dipendente, invece, tale assegnazione comporta l’imponibilità del fringe benefit in busta paga, pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio del mezzo desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR).
Sempre più spesso si ris