L'oggetto del reclamo tributario

quali sono le controversie tributarie che devono essere obbligatoriamente reclamate con la nuova procedura di mediazione?

Il comma 1 dell’articolo 17-bis individua immediatamente quali siano le controversie che, obbligatoriamente, devono transitare dalla fase del reclamo, pena l’inammissibilità del ricorso. Si tratta delle controversie che, congiuntamente, riguardano:

una pretesa impositiva in termini di imposte dovute non superiore a 20 mila euro indipendentemente dal tributo in contestazione riconducibile all’Agenzia delle Entrate. Sul punto va rilevato come in caso di contestazione afferente più tributi dovrà essere presa in considerazione la somma dei tributi medesimi mentre, nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni, il limite in questione andrà ovviamente valutato con riferimento all’ammontare delle stesse;

relative agli atti indicati nell’art. 19del D. Lgs. n. 546/1992.

Particolare importanza riveste il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare, relativamente alla circostanza che tra gli atti che devono transitare dalla procedura del reclamo rientra anche il diniego tacito rispetto ad una istanza di rimborso.

 

Altra questione sulla quale appare opportuno effettuare una riflessione attiene alla possibilità di proporre reclamo in relazione al ruolo che, solitamente, si concretizza da parte dell’Agenzia delle Entrate, in una cartella esattoriale. Ovviamente, il caso di specie non si riferisce alla cartella esattoriale emessa successivamente alla notifica di un accertamento (laddove ancora non esecutivo), ma all’atto tipicamente riscossivo con il quale l’Amministrazione finanziaria procede, ad esempio, ad esigere somme derivanti dalla liquidazione della dichiarazione ovvero dal controllo formale della stessa.

Tali cartelle esattoriali, laddove riportanti una pretesa impositiva inferiore ai 20 mila euro, dovranno essere considerate ai fini della chiusura della procedura di reclamo, anche in relazione all’ammontare della riduzione della sanzione dovuta.

Infatti, nell’ambito della nuova procedura, sono dovute le sanzioni nella misura del 40% della sanzione edittale analogamente a quanto previsto in materia di conciliazione giudiziale (art. 17-bis c. 8).

Riassumendo, il reclamo:

  • è l’atto introduttivo della fase amministrativa di riesame dell’atto impositivo;

  • deve riprodurre gli stessi requisiti di contenuto e di forma propri del ricorso in sede giurisdizionale.

Pertanto:

  • per proporre reclamo contro atti di valore superiore a 2.582, 28 euro, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato ex art. 12, D. Lgs. n. 546 del 1992;

  • il reclamo deve contenere gli elementi elencati nell’art. 18, D. Lgs. n. 546 del 1992;

  • possono essere oggetto di reclamo soltanto gli atti impugnabili indicati dall’art. 19, D. Lgs. n. 546 del 1992;

  • il reclamo deve essere notificato secondo le modalità previste dall’art. 16, D.Lgs. n. 546 del 1992;

  • il termine per la proposizione del reclamo è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (ex art. 21, D. Lgs. n. 546 del 1992);

  • il reclamo deve essere depositato presso l’ufficio che ha emesso l’atto impositivo secondo le modalità indicate dall’art. 22, D. Lgs. n. 546 del 1992.

 

Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro, calcolato sulla base del valore del tributo ed al netto di sanzioni e interessi, che secondo quanto riportato nella relazione al provvedimento, costituiscono oltre la metà di quelle instaurate presso le Commissioni tributarie (105.000 controversie, pari al 56% di quelle instaurate nel 2010).

L’ambito oggettivo comprende anche le controversie sui rimborsi d’imposta (compresi i dinieghi alle istanze di rimborso), ma sono escluse le controversie in materia di recupero di aiuti di stato ex art. 47 bis del D. Lgs. 546/92.

 

10 maggio 2012

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro