Introduzione al reclamo ed alla mediazione fiscale obbligatoria

una prima valutazione dell’impatto dell’istituto della mediazione fiscale, obbligatorio per gli accertamenti di valore inferiore ad € 20.000 notificati dopo l’1 aprile 2012

Sulla scia delle scelte civilistiche e commerciali, il Legislatore prosegue con l’opera di trasferimento – per fini deflativi – della soluzione delle controversie in favore degli strumenti alternativi alla giurisdizione, introducendo l’obbligatorio esperimento di una procedura conciliativa anche con riferimento alla materia tributaria.

Uno degli intenti riformatori sottostanti alle manovre estive del 2011 è sicuramente quello di ridurre le cause pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie mediante l’introduzione dell’istituto del “reclamo e della mediazione” nella procedura tributaria.

Con il D.L. n. 98 del 06.07.2011 – convertito con modificazioni in L. n. 111 del 15.07.2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio 2011 (manovra economica 2012-2014)– , è previsto, all’art. 39 commi 9 – 10 – 11, l’introduzione, nel D. Lgs. 546/92 (recante disposizioni in materia di processo tributario), dell’art. 17 bis, rubricato “il reclamo e la mediazione”.

Come illustrato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del citato decreto, il nuovo istituto dovrebbe offrire un “rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato, emessi dall’Agenzia delle entrate” e notificati ai contribuenti a partire dalla data del 1° aprile 2012.

Nonostante le limitazioni della fattispecie prospettata, la finalità del nuovo obbligo di cui si fa carico il contribuente è quella di evitare il più possibile l’instaurazione di un contenzioso, in favore di una composizione bonaria della controversia, che, tuttavia, come vedremo, non sembra riservare i vantaggi che una rinuncia giurisdizionale dovrebbe comportare.

La sequenza del reclamo e della mediazione prevede una sorta di proposta inoltrata dal soggetto – facoltativa – che propone reclamo e che è suscettibile di accoglimento o di rigetto da parte dell’amministrazione finanziaria ed una successiva proposta di mediazione dell’ufficio – obbligatoria – . In mancanza di tale proposta, la norma prevede, invece, l’obbligo, da parte dell’ufficio, di proporre una mediazione. La struttura che seguirà le procedure di reclamo sarà una ad hoc, differente rispetto a quella che ha provveduto all’ emissione dell’atto impugnato.

Vi sono poi alcuni aspetti che rendono il percorso del reclamo simile ad atti che vengono trattati nel contenzioso tributario; questo aspetto emerge mediante il rinvio alle disposizioni in materia di conciliazione giudiziale ovvero, più ancora, al fatto che il reclamo di fatto si tramuta in ricorso e dunque viene intrapresa la strada del giudizio tributario vero e proprio, già da una fase antecedente a quella – eventuale – processuale. Il passo dal reclamo al ricorso (da intendere come contenuto del reclamo) è fissato dal termine di 90 giorni, che decorrono dal giorno successivo:

– a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della direzione provinciale o regionale, qualora entro tale termine non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;

– a quello di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni (se il contribuente riceve comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni).

 

La circolare esplicativa n. 9/E/2012 del 19 marzo 2012, specifica che l’ufficio contenzioso delle direzioni regionali sarà rinominato ufficio legale e sarà distaccato dal settore controlli e riscossione; l’ufficio dipenderà direttamente dal direttore regionale.

Questa circostanza, garantirebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, la terzietà richiesta dall’istituto; unitamente al distacco fisico dell’ufficio, ci si chiede se potrà bastare questa delimitazione a garantire l’ imparzialità dei procedimenti.

Ma, molti ancora sono i dubbi.

Il legislatore prevede, altresì, che la proposizione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

A tal proposito, segnaliamo – nel paragrafo n. 8 “i dubbi sull’istituto” – il profilo incostituzionale prospettato attraverso il requisito dell’inammissibilità nei casi di mancanza della proposizione del reclamo.

 

4 maggio 2012

Avv. Maurizio Villani

Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro