Il PVC fa prova fino a querela di falso

il P.V.C. in quanto documento prodotto dalla Guardia di Finanza, cioè dalla pubblica autorità, fa prova fino a querela di falso

Con sentenza n. 7671 del 16 maggio 2012 (ud 21 marzo 2012) la Corte di Cassazione ha confermato che il processo verbale di constatazione fa piena prova fino a querela di falso.

 

LA DOGLIANZA

La società deduce, fra l’altro, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5., “Avrebbe, infatti, errato il giudice di appello – a parere della contribuente – ad attribuire al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – recepito dal successivo atto impositivo – un valore probatorio determinante, quanto ai fatti in esso descritti, considerandoli ‘veri’, pure in presenza di fatti giustificativi, di segno contrario, opposti dalla F.A.L. s.r.l.”.

 

LA SENTENZA

Per la Suprema Corte la censura è palesemente infondata. “Questa Corte ha, per vero, più volte affermato che, in materia di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, o da altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 e. e, quanto ai fatti in esso descritti. Ne discende che – contrariamente a quanto assume la ricorrente – per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze di fatto, o di generici elementi di prova, di segno contrario alle risultanze del predetto documento avente efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. 7208/03, 2949/06, 15311/08)”.

 

BREVI CONSIDERAZIONI

La verbalizzazione costituisce uno degli aspetti più importanti dell’attività di verifica, in quanto è su di essa che si andrà a fondare il successivo avviso di accertamento.

Al momento dell’accesso, per eseguire la verifica, i funzionari incaricati redigono il processo verbale di accesso. Il suo contenuto comprende, in linea di massima:

  • i motivi che hanno indotto al controllo e l’oggetto dello stesso;

  • l’indicazione che le operazioni di verifica, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, si svolgeranno durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività oggetto di controllo;

  • la possibilità che la parte ha la facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia;

  • l’informazione che è facoltà della parte richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato presso l’Ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta;

  • l’informazione che la parte potrà formulare osservazioni e chiarimenti, fornire delucidazioni e dichiarazioni, di cui sarà dato atto nei processi verbali giornalieri;

  • l’informazione che, relativamente alle scritture contabili ed ai documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o di cui comunque ne risulta l’esistenza, nel caso fosse rifiutata l’esibizione, o comunque impedita l’ispezione, si renderà applicabile il disposto dell’art. 51, c. 1, del citato D.P.R. n. 600/1973, nonché del comma 1 dell’art. 45 del D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 9, c. 2, del D.Lgs n. 471/1997;

  • l’informazione che, ai sensi dell’art. 39, c. 2, lett. c del citato D.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 55, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972, se il contribuente non ha tenuto o comunque sottrae all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per forza maggiore, l’Amministrazione Finanziaria potrà determinare il reddito d’impresa nei modi e nei termini previsti dal citato art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e procedere all’accertamento induttivo dell’IVA dovuta nei modi e nei termini previsti dall’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.

 

L’ispezione, quale atto della fase istruttoria, rientra in un procedimento di verificazione, diretto a riscontrare o accertare i fatti.

Il verbale è quindi il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito.

La funzione essenziale del verbale è quella di fotografare fedelmente gli atti e/o i fatti, avvenuti alla presenza del verbalizzanti. E questi fanno fede fino a querela di falso.

Sul punto anche la giurisprudenza di merito so è attesta su tali posizioni. Infatti, con sentenza n. 82 del 30 giugno 2008 (dep. 8 settembre 2008) la CTR di Roma, Sez. XII, ha affermato che il contribuente non può genericamente contestare l’operato dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza atteso che il processo verbale di constatazione redatto da quest’ultima può essere revocato in dubbio solo in conseguenza di dati ed elementi precisi di segno opposto.

Nella Camera di Consiglio del 30/6/2008, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che l’appello non abbia fondamento.

L’appellante, in effetti, “oltre alla censura per i non precisi riferimenti riportati nella sentenza in ordine alla propria attività di autotrasporto per conto terzi ed alla gestione del deposito di gasolio di pertinenza della società VI.CO. S.r.l., non ha fornito neanche in questa sede elementi concreti per superare quanto emerso nel corso della verifica a cura della Guardia di Finanza, il cui operato, nel caso di specie, è assistito da una particolare specifica forza probatoria ex art. 2700 Cod. Civ., che fa piena prova fino a querela di falso o che, a volere tutto concedere, può essere vinta soltanto con dati ed elementi precisi di segno opposto. Trattasi, infatti, di rilievi su atti (le fatture ed altri documenti contabili) riportanti dati oggetto di riscontro diretto ad opera dell’autorità investigativa”.

 

29 maggio 2012

Roberta De Marchi