il divieto di interlocking è il divieto di assumere ed esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, al fine di evitare situazioni rischiose per la concorrenza nei mercati
PREMESSA
L’art. 36 del D.L. “Salva Italia” ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”); la norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, presenta alcuni elementi di complessità sotto il profilo applicativo.