Il divieto di interlocking: criteri per l’applicazione

il divieto di interlocking è il divieto di assumere ed esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, al fine di evitare situazioni rischiose per la concorrenza nei mercati

PREMESSA
L’art. 36 del D.L. “Salva Italia” ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”); la norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della  concorrenza, presenta alcuni elementi di complessità sotto il profilo applicativo.

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