Gli accantonamenti rischi ed oneri nel bilancio d'esercizio

Un promemoria sulla gestione contabile e fiscale di accantonamenti per rischi ed oneri.

fondi contabili per rischi e per oneriL’ art. 2424-bis del codice civile detta le regole a cui gli amministratori si devono ispirare per l’eventuale stanziamento di accantonamenti per fondi “rischi e oneri”:

  • competenza economica: devono riferirsi a fatti inerenti all’esercizio;
  • prudenza: devono stanziare tali accantonamenti al fine di rappresentare in modo chiaro,veritiero e corretto la situazione aziendale.

Il codice civile non fornisce un’elencazione tassativa di tali fondi oneri e rischi e, a mero titolo indicativo, si indicano le voci più comunemente utilizzate nella prassi quotidiana.

 

Fondi per rischi

  • fondi quiescenza e obblighi simili: si utilizza per accantonamenti diversi da quelli di cui all’art. 2120 c.c. (t.f.r.) ovvero: fondi pensione dei lavoratori dipendenti in aggiunta a quelli previsti dal trattamento previdenziale ordinaria, fondi pensioni integrativi che derivano da accordi aziendali, fondi indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fondi per la cessazione di rapporti d’agenzia, fondi per l’indennità di clientela;
  • fondo imposte: è rappresentato dai debiti tributari derivanti da accertamenti fiscali in corso o da probabili accertamenti;
  • fondo per imposte differite: trattamento contabile delle imposte sui redditi in ossequio al principio contabile n. 25.

 

Fondi per oneri

Sono riferibili a passività di natura certa riferite a componenti negativi di competenza del periodo oggetto della chiusura del bilancio: questi stanziamenti devono essere fatti secondo stime realistiche tenendo in considerazioni tutte le informazioni utili alla loro valutazione;tra le voci più rappresentative si possono citare:

  • fondo garanzia prodotti: riguarda gli eventuali oneri che l’azienda dovrà sostenere al fine di sostituire prodotti in garanzia, prodotti difettosi e riparazione di eventuali guasti;
  • fondo manutenzione ciclica: costi stanziati a fronte di interventi di manutenzione particolare già programmati in precedenza;
  • fondo buoni sconti e concorsi a premio: eventuali costi che l’azienda dovrà affrontare per elargire premi o sconti ai consumatori;
  • fondo manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili e beni aziendali ricevuti in affitto: accantonamento di costi utili al ripristino dei beni in oggetto;
  • fondo recupero ambientale: stanziamento di eventuali danni causati all’ambiente.

 

Gli accantonamenti previsti dalla normativa fiscale

La norma è regolata dall’art. 107 del TUIR che prevede un meccanismo di accantonamento piuttosto rigido:

  • lavori ciclici di manutenzione e revisione navi e aeromobili: deduzione prevista nel limite del 5% del costo di ogni nave o aereo risultante a inizio esercizio dal registro dei beni ammortizzabili con ragguaglio ai mesi del periodo d’imposta;
  • oneri ripristino, sostituzione e altri oneri di manutenzione ordinaria dei beni gratuitamennte devolvibili: sono deducibili allo scadere della concessione nel limite del 5% del costo e fino a quando il fondo non ha raggiunto l’entità complessiva degli oneri stanziati negli ultimi due esercizi relativi al bene in oggetto;
  • operazioni e concorsi a premio: gli accantonamenti per operazione a premio sono deducibili in misura non superiore al 30% degli impegni assunti nell’esercizio di riferimento mentre per i concorsi a premio la deducibilità è stabilita nel limite del 70% degli impegni assunti a tale scopo nell’esercizio di riferimento; esiste inoltre anche un limite temporale al mantenimento in vita del Fondo in oggetto ovvero gli accantonamenti devono essere effettivamente utilizzati in un periodo massimo di tre anni dallo stanziamento (altrimenti l’importo stanziato costituisce reddito dell’esercizio).

L’art. 107 del TUIR prevede che eventuali accantonamenti diversi da quelli regolati dalla norma non sono deducibili e, nel caso di specie, occorre procedere ad una variazione in aumento nel modello unico.

Un esempio pratico e calzante che nella prassi le aziende utilizzano è l’accantonamento per eventuali rischi legali. In presenza di cause legale gli Amministratori che sono prossimi alla redazione del bilancio devono valutare l’opportunità di effettuare uno stanziamento a titolo di fondo rischi.

 

Esempio pratico di fondi per rischi e per oneri

SI IPOTIZZI CHE NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA SIA INTENTATA UNA CAUSA NEL CORSO DEL 2011 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PARI A 50.000 EURO

Gli Amministratori, in ottemperanza ai principi di competenza e prudenza, valutano il rischio in euro 20.000:

scrittura contabile

DARE – AVERE

C.E. ACCANT. X CAUSA LEGALE – S.P. FONDO RISCHI CAUSA LEGALE 20.000

Il risultato di bilancio diminuisce pertanto di un valore pari a 20.000 euro ma, vista la normativa di cui all’art. 107 del TUIR, dal punto di vista fiscale si dovrà attuare una variazione in aumento di pari importo e riprendere a tassazione l’accantonamento.

A livello contabile si impone anche la rilevazione delle relative imposte anticipate in quanto trattasi di differenza temporanea e non permanente:

Scrittura contabile

S.P. CRE.X IMP.ANTICIPATE – IMPOSTE ANTICIPATE C.E. 6.280

(IRES 27,5% E IRAP 3.90% SU EURO 20.000)

Negli esercizi successivi gli Amministratori possono rivedere le proprie valutazioni (in base a nuovi pareri e informazioni) in eccesso o in difetto.

ADEGUAMENTO IN AUMENTO

Si ipotizzi che a fronte di uno stanziamento precedente pari ad euro 20.000 gli Amministratori decidano di valutare il fondo rischi cause legali a euro 30.000:

Scrittura contabile

Acc. causa legale C.E. – F.do rischi causa legale S.P. euro 10.000

cre. Imp.anticipate S.P. – Imposte anticipate C.E. euro 3.140

ADEGUAMENTO IN AUMENTO

Si ipotizzi che a fronte di uno stanziamento precedente pari ad euro 20.000 gli Amministratori decidano di valutare il fondo rischi cause legali a euro 10.000:

Scrittura contabile

F.do rischi causa legale S.P. – altri ricavi C.E. euro 10.000

imp.anticipate C.E. – Cred. X imp.anticipate S.P. euro 3.140

COSA ACCADE QUANDO IL CONTENZIOSO SI CHIUDE

SI IPOTIZZI CHE NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA SIA INTENTATA UNA CAUSA NEL CORSO DEL 2011 PARI A 50.000 EURO

Gli Amministratori in ottemperanza ai principi di competenza e prudenza valutano il rischio in euro 10.000:

scrittura contabile

DARE – AVERE

C.E. ACCANT. X CAUSA LEGALE – FONDO RISCHI CAUSA LEGALE 10.000

S.P. CRE.X IMP.ANTICIPATE – IMPOSTE ANTICIPATE C.E. 3.140

(IRES 27,5% E IRAP 3,90% SU EURO 10.000)

Nell’esercizio 2012 a seguito di una transazione la causa di risarcimento danni cessa e gli Amministratori devono procedere all’annullamento del Fondo stanziato e al rigiro delle imposte anticipate stanziate:

scrittura contabile

F.DO RISCHIO CAUSA LEGALE s.p. – debito Vs. xxxxx s.p. euro 10.000

IMP.ANTICIPATE C.E. – CRED. IMP.ANTICIPATE S.P. euro 3.140

 

Sull’argomento: Fondi per rischi e oneri: i controlli del Revisore

 

11 aprile 2012

Celeste Vivenzi