In questo articolo spieghiamo come il Revisore legale deve valutare i fondi per rischi e oneri in base al Principio contabile OIC n. 31.
Si tratta di uno dei passaggi chiave nella valutazione delle poste del passivo
Le istruzioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità nell’ambito del Principio contabile OIC n. 31, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 18.08.2015, n. 139, definiscono i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il principio contabile, destinato alle società che redigono il Bilancio in base alle disposizioni del codice civile, deve essere attentamente valutato dal revisore legale nell’ambito dell’attività di controllo delle poste patrimoniali e finanziarie ed economiche.
Ambito di applicazione di fondi per rischi e fondi per oneri
I fondi per rischi ed i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.
Fondi per rischi
I fondi per rischi concernono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Si definisce, potenzialità quella situazione condizione o fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).
Fondi per oneri
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Classificazione dei fondi per rischi e per oneri
I fo