Le gestione delle perdite d'esercizio in bilancio

dato il perdurare dello stato di crisi economica, quest’anno amministratori e consulenti dovranno prestare particolare attenzione alla gestione delle perdite d’esercizio, sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale

Premessa generale

Si avvicina la stagione dei bilanci e anche quest’anno moltissime aziende dovranno fare i conti con la gestione delle perdite d’esercizio. La crisi economica generale che perdura da alcuni anni certamente non facilita il compito degli Amministratori e dei loro consulenti che si apprestano alla chiusura dei conti.

La perdita d’esercizio può essere pilotata anche con alcune scelte imprenditoriali e il criterio civilistico si scontra sempre con il criterio fiscale. Per questi motivi si ritiene utile approfondire le principali problematiche civili e fiscali che possono scaturire dalla rilevazione in bilancio delle perdite d’esercizio.

 

IL CODICE CIVILE E LE PERDITE DEL BILANCIO

La normativa del codice civile prevede tre possibili casistiche:

a) perdita inferiore al terzo del capitale;

b) perdita superiore al terzo del capitale, senza che quest’ultimo si riduca al di sotto dei minimi previsti dalla legge;

c) perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge.

 

Perdita inferiore al terzo del capitale

L’art. 2446 del c.c. prevede che nel caso in cui le perdite non superino il terzo del capitale, la società non è obbligata a coprirle. La scelta di eliminare o meno le perdite è dettata, in questo caso, dalla volontà di distribuire gli utili successivamente conseguiti o di addossare definitivamente sui soci attuali le perdite subite in modo da garantire una maggiore trasparenza sulla reale situazione societaria e facilitare sia l’ingresso di altri soci e sia la circolazione delle partecipazioni.

 

Perdite d’esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale

L’art. 2446 primo comma del c.c. dispone che quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:

1) redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e con le osservazioni del Collegio sindacale;

2) convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti;

3) depositare la documentazione di cui al punto 1 presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea affinché gli azionisti ne possano prendere visione.

 

La soglia di rilevanza che fa scattare le “cautele” di cui sopra è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver assorbito tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore a un terzo.

 

La norma cita inoltre che: “se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio“.

 

Gli Amministratori / sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci sono puniti con una sanzione che va da € 1.032 ad € 6.197; riguardo al termine di convocazione dell’Assemblea, in assenza di un termine previsto dallo Statuto, si ritiene che il termine da adottare sia quello di 30 giorni dal momento in cui gli Amministratori e i Sindaci hanno avuto conoscenza del fatto; sulla documentazione da predisporre è utile ricordare che, in applicazione dei principi OIC, devono essere predisposti: la situazione patrimoniale,la relazione dell’Organo Amministrativo e quella del Collegio Sindacale o del Comitato di controllo; il mancato deposito della documentazione negli 8 giorni antecedenti l’Assemblea determina l’invalidità della seduta e la lesione del diritto dei soci alla regolare informazione sulla situazione della società.

 

L’Assemblea può deliberare in maniera diverse: disporre la riduzione del Capitale sociale, riportare la perdita a nuovo, abbattere la perdita attraverso un versamento dei soci a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, aumentare il capitale societario a pagamento ed infine, secondo alcune interpretazioni, l’Assemblea potrebbe avvalersi degli utili in corso non ancora contabilizzati (ma debitamente dimostrati bili) al fine di garantire la perdita subita.

 

Perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge

Quando si è in presenza contemporaneamente di entrambe le seguenti situazioni: perdita che intacca il capitale per un valore superiore al terzo e conseguente riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, allora gli Amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per decidere:

  • riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al limite legale;

  • trasformazione della società.

 

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE

La nuova disciplina dell’art. 84 del TUIR è applicabile ai soggetti IRES e non è applicabile ai soggetti Irpef (imprese individuali, Snc e Sas in contabilità ordinaria); tale norma prevede che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (nuova attività produttiva) possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi successivi per l’intero importo mentre , negli altri casi,l a perdita può essere computata in diminuzione del reddito degli anni successivi nel limite dell’80% dell’imponibile.

In sostanza il nuovo art. 84 del TUIR, fatto salvo il caso delle perdite relative alle nuove attività, ha eliminato il periodo temporale di riporto delle perdite (che era stabilito in 5 anni) ed introdotto il limite di utilizzo dell’80%.

La novità normativa è entrata in vigore il 6 luglio 2011 e quindi si applica per la determinazione del reddito relativo all’anno 2011 ovvero UNICO SC2012; la nuova disciplina vale anche per le perdite pregresse ovvero realizzate dal 2006 al 2010 in quanto l’annualità 2005 non è più utilizzabile.

 

LA CASISTICA DELLE PERDITE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

Le società considerate non operative devono sottostare invece ad un duplice onere:

  • possono utilizzare le perdite nel limite dell’80% del reddito imponibile;

  • le perdite possono essere imputate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

 

ASPETTO IMPORTANTE: LA FISCALITA’ ANTICIPATA E LA PERDITA D’ESERCIZIO

La decisione di rilevare le imposte anticipate sulla perdita d’esercizio è compito degli Amministratori. Se gli Amministratori decidono di iscrivere le imposte anticipate il bilancio vedrà la diminuzione della perdita civile mentre , al contrario, in caso di mancata contabilizzazione per i lettori del bilancio sarà come prevedere l’assenza di utili futuri (tali informazioni devono essere esplicitate nella Nota integrativa).

Se si sceglie di contabilizzare le imposte anticipate relative alla perdita d’esercizio , come già indicato in precedenza, la perdita civile diminuisce e gli Amministratori sono fiduciosi che negli anni successivi ci potranno essere utili che consentiranno di riassorbire il risultato negativo.

 

Parleremo di questo e di tanti altri aspetti pratici della redazione del bilancio nella nostra videoconferenza del 12 aprile…

 

3 aprile 2012

Celeste Vivenzi