Bonus “prima casa” anche con altro immobile inabitabile

l’agevolazione prima casa spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia già proprietario di un’altra abitazione nello stesso comune in cui è situato l’immobile oggetto di acquisto agevolato, a condizione che l’unità immobiliare già di proprietà sia fatiscente e, quindi, non abitabile

I giudici di merito, con la pronuncia in commento, tornano ad occuparsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento della fattispecie agevolativa de qua: l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile che si intende acquistare con l’agevolazione in oggetto.

Come si vedrà nel prosieguo, la Commissione tributaria provinciale si allinea, con l’odierna decisione, a quel filone ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che interpreta il requisito in oggetto privilegiandone il profilo soggettivo rispetto a quello oggettivo.

Prima di esaminare l’interessa pronuncia di merito, pare opportuno richiamare brevemente la normativa di riferimento.

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