Tariffe professionali applicabili nella liquidazione delle spese giudiziali

come avverrà la liquidazione delle spese di lite ora che sono state abolite le tariffe professionali? Una recente sentenza della C.T.P. di Reggio Emilia illustra come i giudici possono calcolare il compenso da liquidare al difensore

Il 22 marzo la Camera ha dato il via libera definitivo al Ddl, già approvato dal Senato, di conversione del DL 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Diverse le novità che interessano i professionisti e, tra queste, quelle attinenti le tariffe professionali, il compenso pattuito con il cliente e il preventivo .

 

Le tariffe professionali

Come si ricorderà l’art. 9 del decreto legge 1/2012 abrogava tutte le tariffe delle professioni del nostro sistema ordinistico, nel contempo il secondo comma dello stesso art.9 disponeva che, “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante“.

 

Certo è che, fin da prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato art. 9, la classe degli avvocati – cioè la categoria professionale che risultava maggiormente colpita dal legislatore in ragione della maggior ampiezza, rispetto ai dottori commercialisti, di mandati di carattere processuale – aveva manifestato tramite il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati e le varie associazioni forensi un sentito scetticismo sugli effetti dell’abrogazione delle tariffe forensi, ritenendo che l’iniziativa del legislatore avrebbe presto creato ulteriori appesantimenti del contenzioso, nonché questioni di legittimità costituzionale.

In effetti, i timori rappresentati si sono rivelati fondati perché tale disposizione, rappresentando una cancellazione dell’effetto normativo delle tariffe stesse, ha comportato che – durante questi mesi – in alcuni tribunali civili si assistesse al fenomeno della mancata assunzione a sentenza delle cause in attesa della emanazione del decreto ministeriale ed in altri alla sospensione della liquidazione delle parcelle per gratuito patrocinio .

Innanzi il Tribunale di Cosenza si è assistito invece all’evento più rilevante, cioè alla prima ordinanza (datata 1 febbraio 2012) di rimessione alla Corte Costituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché per violazione dell’art. 3 e dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 9 citata fonte.

 

I riflessi intercorsi nel processo tributario, la soluzione della CTP di Reggio Emilia e il rischio dell’inefficacia dell’effetto-spese sul reclamo-mediazione

Anche Il processo tributario è stato investito direttamente dal problema stante l’incidenza dell’art. 9 d.l. n.1/2012 sui contenuti di cui all’art. 15, comma 2 e 2-bis, (successivi al primo comma che stabilisce invece il principio della soccombenza) del D.lgs n.546/92.

 

Per la cronaca è bene rammentare che il periodo critico è stato affrontato dalla CTP di Reggio Emilia (sent. n. 10 del 1 febbraio 2012).

 

Il collegio reggiano, in occasione di una condanna accessoria alla refusione delle spese di lite, ha ritenuto di procedere ad una liquidazione, delle spese di giudizio che tenesse conto – per quanto riguarda la misura del compenso della prestazione d’opera intellettuale del difensore – dell’art. 2233 c.c., procedendo quindi ad una liquidazione “adeguata all’importanza dell’opera e del decoro della professione, concretamente facendo riferimento alle liquidazioni pregresse, per ammontari di valore di lite similari, effettuati da questa Sezione (cfr.sent.n. 154/4/11)”.

 

La vacatio legis, inerente la liquidazione delle spese giudiziali, rischiava inoltre di intervenire nel momento meno opportuno per quel che riguarda il processo tributario.

 

Ben vero, considerata la decorrenza – a far data dal 1 aprile 2012 – del procedimento di reclamo-mediazione , l’impossibilità della liquidazione de qua avrebbe svilito l’effetto previsto dal comma 10 dell’articolo 17-bis del D.Lgs n. 546/92 che affronta il tema delle spese del giudizio instaurato a seguito della presentazione del reclamo e della mancata conclusione della mediazione.

 

In base alla disposizione suindicata il soccombente è tenuto a corrispondere, in aggiunta ai costi del processo, una somma pari al cinquanta per cento di queste ultime a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dallo stesso articolo.

 

Ora è di tutta evidenza che la mancata possibilità di applicazione delle tariffe professionali avrebbe inficiato uno degli aspetti più pregnanti verso il raggiungimento di quell’effetto deflativo, per le parti, che l’Agenzia Entrate ha più volte richiamato nella Circolare n. 9/e del 19 marzo 2012

 

Gli opportuni aggiustamenti del legislatore

Questi fatti hanno evidentemente inciso nelle scelte del legislatore, tant’è che viene ora stabilito che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

 

L’aspetto più importante , regolamentato dalla Camera, è che nelle more – cioè fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque non oltre il termine dei 120 giorni suddetti – le tariffe vigenti continueranno ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali.

Eliminate così le contingenti problematiche sulla mancata emanazione, da parte del d.l. ante conversione, di una disciplina transitoria inerente la cancellazione delle tariffe professionali che, come si è visto, aveva creato un certo caos nei tribunali e nelle aule delle commissioni tributarie.

La ratio della norma improntata ora dalla Camera è sempre tesa a rendere la contrattazione tra il professionista e il cliente relativamente libera.

L’intervento sulle tariffe professionali prestabilite dovrebbe favorire, secondo il Governo, lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti e, parallelamente, avvantaggiare l’utente, il quale sarebbe maggiormente propenso ad usufruire del servizio, godendo tra l’altro di un abbassamento dei costi ovvero beneficiando di quel fenomeno tipico che sortisce da regimi economici improntati alla forte concorrenza.

Sul punto è doveroso però rimarcare che era giunta a conclusioni sostanzialmente diverse la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Grande Camera, del 23 marzo 2011, che aveva ribadito come i limiti massimi (previsti dalle tariffe forensi, oggi caducate) lungi da essere un danno per la concorrenza, fosse garanzia per tutti i cittadini in ordine all’accesso alla Giustizia, essendo stabilito per legge un tetto oltre il quale il costo per il consumatore non potesse andare.

 

 

Pattuizione del compenso e preventivo di massima

Inoltre, la Camera ha licenziato ulteriori affinamenti in tema delle modalità di pattuizione del compenso.

 

La pattuizione con il cliente dovrà avvenire già al momento del conferimento dell’incarico, “nelle forme previste dall’ordinamento”; il professionista sarà altresì tenuto alla informativa circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

 

In merito a quest’ultimo punto, il CNDCEC, nell’Informativa n. 21/2012, ha precisato che l’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione professionale decorre solo dopo il 13 agosto 2012 (data fissata per la riforma degli ordinamenti professionali). Fino a tale data, il professionista è tenuto ad indicare l’eventuale assenza di una copertura assicurativa (si veda “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta” dell’8 marzo 2012).

 

E’ bene rimarcare che la misura del compenso :

sarà previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; da notare che la misura del compenso dovrà essere rappresentata al cliente “anche in forma scritta se da questi richiesta”, tuttavia al professionista è semplicemente richiesto il rilascio di un “preventivo di massima” che non necessita né della forma scritta né della specifica istanza del cliente.

dovrà essere adeguata all’importanza dell’opera;

andrà pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

 

28 marzo 2012

Antonino Russo