Il progetto di scissione (con fac-simile)

Quali sono le caratteristiche ed i dati obbligatori da esporre nel progetto di scissione? Un riassunto della disciplina ed un esempio pratico di progetto di scissione.

Operazione di scissione

scissione e passaggio generazionale antiabusoAttraverso l’operazione di scissione una società, detta scissa, assegna l’intero suo patrimonio, in caso di scissione totale, oppure, solo una parte dello stesso, in caso di scissione parziale , ad una o più società dette beneficiarie.

Nella scissione parziale, si può anche parlare di scissione progressiva qualora la società scissa abbia la forma di società di persone mentre le beneficiarie rivestano la forma di società di capitali, viceversa, per scissione regressiva, si intende una scissione in cui la scissa è una società di capitali mentre la beneficiaria è una società di persone.

E’ immediato constatare che a differenza della fusione, la scissione comporta un frazionamento patrimoniale in quanto la società scissa a fronte dei trasferimenti alle società beneficiarie non rileva alcuna contropartita.

I motivi economici sottostanti l’operazione possono essere di vario tipo e soprattutto orientati alle riorganizzazioni aziendali oppure alla separazione di aree di business; in ogni caso, il procedimento di scissione è piuttosto lungo e ha inizio con la redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione di un documento denominato“ progetto di scissione”.

Il progetto di scissione è un atto documentale unitario riguardante tutte le società che sono coinvolte nell’operazione di scissione.

 

Il progetto di scissione

Il progetto di scissione, unico per tutte le società interessate, sarà elaborato da tutti gli amministratori delle società partecipanti all’operazione.

Vale la pena sottolineare che in presenza di apporto di beni a delle new co, il contributo operativo alla redazione del progetto di scissione sarà fornito soltanto dagli amministratori della società scindente.

La norma riguardante il progetto di scissione che si evince dall’art 2506-bis del c.c. fa espresso riferimento al progetto di fusione di cui all’art 2501-ter 1 comma del c.c., ritrovando in questo gli elementi essenziali da indicare nella redazione del progetto.

In particolar modo, il progetto di scissione a differenza del progetto di fusione, richiede che vengano dettagliatamente indicati gli elementi dell’attivo e del passivo cha la società scissa intende trasferire alla società beneficiaria e dell’eventuale conguaglio in denaro.

Si evidenzia che in presenza di scissioni totali , qualora alcuni elementi patrimoniali non fossero assegnati alla società beneficiaria, questi saranno suddivisi fra tutte le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, nel rispetto di quanto stabilito dal rapporto di cambio.

In merito a quanto osservato in precedenza, si potrebbero evidenziare delle problematiche in presenza di passività che non sono state assegnate in modo specifico, infatti, in questo caso ciascuna delle società beneficiarie della scissione risponderà in solido per l’adempimento della passività.

Giova ricordare che in presenza di scissioni parziali, qualora gli elementi patrimoniali non fossero stati specificati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società scissa, non trovando il trasferimento sulla società beneficiaria.

Anche in questo caso, ove ci siano passività non assegnate, risponderanno in solido sia la società scissa che la società beneficiaria.

Nel progetto di scissione, devono essere indicati i seguenti elementi:
  1. Il tipo, la denominazione, la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;

  2. L’atto costitutivo e lo statuto delle società beneficiarie;

  3. Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;

  4. Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa;

  5. La data a decorrere dalla quale le azioni o quote di cui al punto 4) partecipano agli utili;

  6. La data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto di una o dell’altra società beneficiaria;

  7. Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

  8. I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

 

Nel progetto di scissione devono essere indicati i criteri di distribuzione delle quote o azioni delle società beneficiarie in ossequio a quanto disposto dall’art 2506-bis del c.c. .

Si definisce proporzionale la scissione mediante la quale ai soci vengono assegnate le azioni o quote della società beneficiaria, in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa, per contro la scissione è detta non proporzionale.

A tale riguardo, il codice civile all’art 2506 – bis c. 4 del c.c. ,prevede una particolare disciplina di tutela del socio, nel caso di scissione non proporzionale; il progetto di scissione deve prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto.

 

Pubblicità del progetto di scissione

Il progetto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione, l’art 2506-bis c.c., prevede che il progetto di scissione sia pubblicato a norma dell’art 2501-ter c.c..

Salvo consenso unanime di rinuncia da parte dei soci, tra la data di iscrizione e quella di decisione dei soci in merito alla scissione devono trascorrere 30 giorni.

 

ESEMPIO

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLA SOCIETA’ GAMMA S.P.A. A FAVORE DELLA SOCIETA’ BETA S.P.A. DI NUOVA COSTITUZIONE, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2506-BIS DEL CODICE CIVILE

 

Signori Azionisti,

 

a norma di quanto prescritto dagli artt. 2506-bise 2501-ter del Codice Civile, si redige il presente progetto di scissione che riporta i seguenti elementi di sintesi:

1. il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti alla scissione;

2. gli atti costitutivi e gli statuti delle società partecipanti alla scissione;

3. il rapporto di cambio delle azioni ed i conguagli in danaro;

4. le modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria;

5. la data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili;

6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria;

7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione;

9. l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e dell’eventuale conguaglio in danaro e la descrizione dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento;

10. la data di effetto della scissione.

L’operazione di scissione proposta è:

• parziale, in quanto non comporta l’estinzione della scindenda GAMMA S.P.A.;

• proporzionale, in quanto gli azionisti di GAMMA S.P.A. riceveranno un numero di azioni nella società beneficiaria BETA S.P.A. che consentirà loro di acquisire la medesima percentuale di partecipazione già detenuta in GAMMA S.P.A. e prevede la costituzione di nuova società, in quanto la società beneficiaria BETA S.P.A. verrà creata per effetto della scissione.

1. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda:

GAMMA S.P.A.

…………………………………

 

Società beneficiaria:

BETA S.P.A.

…………………………………

 

2. Attivi costitutivi e statuti delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda

OMISSIS

Società beneficiaria

OMISSIS

3. Rapporto di cambio delle azioni e conguagli in denaro

Il criterio di attribuzione delle azioni avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità per cui ciascun socio di GAMMA SPA riceverà un numero di azioni nella società beneficiaria tale da vedersi riconosciuta in quest’ultima società la stessa percentuale di partecipazione già detenuta nella società scindenda. Il criterio di attribuzione è fissato in ragione di numero …………………. azioni della società beneficiaria per numero 1 (una) azione detenuta nella società scindenda, ed è stato ottenuto rapportando il numero delle azioni della società beneficiaria – pari ad …………………………… del valore nominale di € ………………………….. cadauna al numero delle azioni della società scissa – pari a ……………………..del valore nominale di € …………. cadauna. Le azioni verranno attribuite applicando il suddetto criterio di assegnazione in modo tale che ciascun socio si veda assegnato un numero intero di azioni debitamente arrotondato per difetto o per eccesso a seconda che il numero frazionario di azioni sia rispettivamente inferiore o pari/superiore alle 0,5 unità. Non è previsto alcun conguaglio in denaro……………………………

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

La scissione in oggetto è proporzionale per cui, come già precisato anche al punto precedente, ciascun socio di GAMMA S.P.A. riceverà azioni della società beneficiaria in misura proporzionalmente corrispondente alla partecipazione detenuta nella medesima società scindenda. I titoli azionari della società beneficiaria verranno rilasciati a favore di ciascun socio della società scindenda a decorrere dalla data di effetto giuridico della scissione stessa, così come indicata al successivo punto 10 del presente progetto.

5. Data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili

Essendo la società beneficiaria di nuova costituzione, la data di partecipazione agli utili sarà la stessa in cui la società si intenderà costituita, vale a dire la data di effetto giuridico della scissione così come indicata nel successivo punto 10 del presente progetto.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria

Le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio della società beneficiaria a decorrere dalla data di effetto giuridico della scissione di cui al successivo punto 10 del presente progetto. A decorrere dalla medesima data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni …. (…)

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria, dell’eventuale conguaglio in danaro e dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento

Ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono costituiti dal complesso dei beni necessari all’esercizio del servizio idrico integrato e da attività, debiti, passività in genere, contratti e rapporti giuridici relativi a tale ramo aziendale. A questo riguardo si segnala come i suddetti debiti abbiano natura finanziaria e, entro la data di effetto della scissione, potranno essere sostituiti con debiti finanziari aventi ammontare e caratteristiche anche parzialmente diverse. Il trasferimento di tali elementi patrimoniali avviene con riferimento alla situazione patrimoniale della società scindenda redatta alla data del 31/12/2011. In particolare, ai fini della esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria BETA S.P.A. è stata redatta la seguente tabella che riporta la denominazione ed il valore che assumevano le attività e le passività trasferite nella situazione patrimoniale riferita alla data…………………………… L’elenco dettagliato degli elementi dell’attivo e del passivo sopra riepilogati ed oggetto di trasferimento, viene riportato in allegato, sotto la lettera C)………………………………………………………….. .

Eventuali differenze tra l’entità del patrimonio netto risultante dalla Tabella A)………………………. e l’entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione – di cui al successivo punto 10 – formeranno oggetto di conguaglio tra la società scindenda e la società beneficiaria. Queste differenze saranno costituite dalla quota ……………………………. dei beni scorporati, relativa al periodo compreso fra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (31/12/2011) e la data di effetto giuridico della scissione, nonché dal maggior valore dei beni materiali trasferiti sia per effetto del completamento delle opere che erano in corso alla data di riferimento della situazione patrimoniale che per la realizzazione, o l’inizio della realizzazione, di nuove reti, impianti ed altre dotazioni rientranti nel ramo d’azienda scisso alla data di efficacia della scissione. Queste differenze potranno essere compensate da una identica variazione patrimoniale delle passività trasferite. In particolare, nel caso in cui le differenze di cui sopra determinino un aumento del valore dei beni trasferiti alla data di efficacia della scissione, verrà aumentato di pari importo anche il debito scorporato, al fine di mantenere invariato il patrimonio netto contabile effettivamente scorporato. Con riferimento ai debiti finanziari oggetto di trasferimento, qualora alla data di effetto giuridico della scissione non fosse possibile attribuire alla beneficiaria i debiti esattamente individuati nel presente progetto, si procederà ad un’attribuzione di componenti del tutto analoghe sotto il profilo qualitativo e quantitativo in modo da mantenere inalterato il valore complessivo del patrimonio netto di spettanza della società beneficiaria. La scissione, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 173, comma 9, del d.p.r. 917 del 22 dicembre 1986, determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scindenda, così come risulta dalla Tabella B)…………………….., fatte salve le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione: …………………………….. .

La società beneficiaria provvederà alla ricostituzione delle predette poste contabili nel rispetto di quanto prescritto dal DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. A titolo esemplificativo, e salvo le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione, il Patrimonio Netto contabile della società beneficiaria sarà così composto:………………………………………… Resta inteso che le poste contabili di patrimonio netto della società scindenda e della società beneficiaria dovranno essere puntualmente ricalcolate una volta che la scissione si sarà perfezionata.

10. Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto, ai sensi dell’art. 2506-quater del Codice Civile, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del Registro delle Imprese competente.

Allegati:

OMISSIS

 

27 marzo 2012

Andrea Sergiacomo