la definitiva interpretazione sulla tempistica di applicazione delle nuove regole sull’utilizzo dei crediti IVA
Nel pomeriggio di ieri 16 marzo l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento interpretativo sull’entrata in vigore della stretta sui crediti IVA (Provv. Prot. 2012/40186 – sull’applicazione dell’art. 8 cc. 18 e 19 del DL 16 del 02/3/2012 in attesa di conversione).
Il provvedimento conferma il comunicato stampa del 13 marzo scorso: l’abbassamento del limite di compensazione libera ad € 5.000 scatterà dalle scadenze di aprile, in quanto, dato che il DL 16/2012 è stato emanato a inizio di marzo, la stretta sulle compensazioni IVA avrebbe colpito quei contribuenti che incolpevolmente non avevano presentato la dichiarazione IVA al 29 febbraio.
Il nuovo quadro delle compensazioni IVA
Compensazione orizzontale o esterna, cioè con altri tributi.
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La compensazione orizzontale del credito annuale o infrannuale Iva in F 24 per un importo complessivo fino ad € 5.000 euro annui può essere effettuata liberamente (art. 17 c. 1 Dlgs 241/1997);
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la compensazione orizzontale del credito annuale o infrannuale Iva per un importo complessivo superiore ad € 5.000 ed inferiore ad € 15.000 in F24, può essere effettuata dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui il credito emerge e solo tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (art. 37 c. 49-bis DL 233/2006);
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la compensazione orizzontale del credito annuale o infrannuale Iva per un importo complessivo superiore ad € 15.000 euro annui in F24 è subordinata all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva da parte di un professionista abilitato (art. 10 c. lett. a n. 7 DL 78/2009).
Il limite di € 5.000 si calcola anche tenendo conto delle compensazioni effettuate fino a tutto il mese di marzo 2012.
Solo per le eventuali compensazioni in F24 vale il vecchio limite di € 10.000 fino al 31 marzo 2012.
Compensazione verticale
Al momento nessuna variazione è prevista per le compensazioni verticali o “IVA su IVA”.
Le opzioni per i contribuenti
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate salva da esborsi finanziari non previsti (ricordiamo che il Dl è stato emanato il 5 marzo) quei contribuenti che potevano compensare liberamente un credito IVA inferiore ad € 10.000, ma superiore ad € 5.000.
I contribuenti che hanno capienza di credito IVA fino ad € 10.000 possono compensarlo liberamente fino a mese.
Per i contribuenti che hanno già sorpassato il limiti di € 5.000 di credito compensabile o che lo sorpasseranno alle prossime scadenze, vi è la possibilità di presentare la dichiarazione IVA. In particolare, i contribuenti che hanno necessità di utilizzare un credito IVA superiore ad € 5.000 per la scadenza del 16 prile, posso presentare la dichiarazione IVA entro il 31 di marzo.
Visto di conformità
Nessuna novità riguarda quei contribuenti che devono utilizzare in compensazione orizzontale un credito IVA d’importo superiore ad € 15.000 per cui è necessario il visto di conformità del professionista.
17 marzo 2012
Commercialista telematico