Visto di conformità e obblighi del professionista

un ripasso degli obblighi per i professionisti che vogliono richiedere (o hanno già richiesto) il visto di conformità per certificare i crediti IVA superiori a 15.000 euro

Con le scadenze fiscali dl 2012 torna d’attualità la problematica del visto di conformità; ecco un ripasso della prassi da tenere (per i professionisti) per essere abilitati al rilascio del visto per le compensazioni IVA. Attenzione alle variazioni intervenute perchè anch’esse vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate.

Professionisti abilitati

Sono legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il professionista interessato al rilascio del visto di conformità deve inviare comunicazione alla Direzione Regionale competente chiedendo di essere inserito nell’Elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, indicando i dati anagrafici, l’indicazione dell’albo di appartenenza, il codice fiscale, la partita Iva, il domicilio e gli altri luoghi dove svolge la propria attività professionale nonché la denominazione delle eventuali società di servizi delle quali intenda avvalersi, comprensiva dei dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione.

I dati da comunicare

Alla suddetta comunicazione devono essere allegate la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza, la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto n. 164 del 31 maggio 1999, la dichiarazione del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la fotocopia di un documento di identità, la copia integrale della polizza assicurativa.

Le scadenze

Ricordiamo che la domanda di iscrizione va presentata preventivamente dal professionista interessato.

E in caso di variazione dei dati?

Per mantenere la propria iscrizione, il professionista abilitato deve comunicare alla Direzione Regionale entro trenta giorni ogni variazione dei dati comunicati. Alla scadenza della polizza il professionista deve inviare entro trenta giorni la documentazione relativa al suo rinnovo o la quietanza di pagamento del premio, qualora il contratto assicurativo ne preveda il pagamento frazionato.

 

15 febbraio 2012

Commercialista telemtico