Manovra "Salva-Italia": non vi è più il divieto di ripetizione, in un periodo di sei mesi, degli accessi ispettivi presso i contribuenti

vediamo le nuove normative sulla durata e periodicità delle verifiche dopo l’approvazione della mnovra “Salva-Italia”

Come è noto, l’art. 7, c. 1, lett. a e c. 2, lett. a nn. 3 e 4 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 aveva disposto quanto di seguito riportato:

  1. esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

  2. gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

  3. gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

 

Da ultimo, ilc.d. “decreto Salva Italia” – D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato le dianzi evidenziate disposizioni normative in un’ottica di maggiore efficienza dell’attività di controllo ispettivo finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, alla luce della straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell’attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità.

 

Infatti, il D.L. n. 211/2011, con l’art. 11, c. 7, lett. b, ha apportato sostanziali modifiche alle richiamate disposizioni di cui all’art.7 del D.L. n. 70/2011, con particolare riguardo ad aspetti rilevanti per l’attività di polizia economica e finanziaria demandata al Corpo della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate. Infatti, pur ribadendosi la necessità di coordinare gli accessi ispettivi da parte di tutti gli organi istituzionali competenti, è venuto meno l’obbligo di eseguire tali accessi in forma contestuale e, comunque, con cadenza non inferiore al semestre.

 

In particolare, con il c.d. “decreto Salva Italia” sono stati abrogati il comma 2 lettera a e comma 2 lettera b dell’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 mentre il comma 1, lettera a del medesimo articolo è stato sostituito dal periodo di seguito riportato: “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese”.

 

In estrema sintesi, con specifico riguardo alle attività di polizia economica e finanziaria (verifiche fiscali, controlli sul rispetto degli strumentali, controlli sul “lavoro nero”) che necessitano di accessi presso la sede del contribuente, non è più previsto l’obbligo, a pena di nullità degli atti e con conseguenze disciplinari a carico degli operanti, del rispetto del principio della non ripetizione dei controlli in periodi di tempo inferiori al semestre.

 

Le modifiche normative da ultimo entrate in vigore, comunque, non apportano modifiche alle disposizioni introdotte dall’ art. 7, comma 2, lettera c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ed inerenti i limiti temporali di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. Infatti, nonostante la modifica apportata al comma 1, lettera a dell’articolo 7 del già citato D.L. n. 70/2011, resta ancora in vigore l’attuale formulazione dell’art. 12, c. 5 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in ragione del quale:

  1. la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio;

  2. gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni;

  3. il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi;

  4. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

 

Con riferimento alle disposizioni inerenti la contabilità semplificata, si reputa opportuno rammentare che il comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 è stato modificato dal più volte menzionato D.L. n. 70/2011; pertanto, per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986) e per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 che abbiano conseguito ricavi in un anno intero non superiori ad € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi ed € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività, il regime contabile naturale è quello semplificato. In precedenza, i limiti di cui sopra erano, rispettivamente, di € 309.874,14 ed € 516.456,90.

 

Tra le ulteriori norme contenute nel c.d. “decreto Salva Italia” finalizzata ad incrementare l’efficienza delle attività di verifica fiscale, risulta di particolare interesse la disposizioni di cui al comma 1 dell’art.11 in ragione del quale, chiunque, a seguito delle richieste effettuate dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, e agli art. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000(“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”). La disposizione di recente introduzione, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui trattasi si configurano le fattispecie di rilievo penal- tributario di cui al D.Lgs. n. 74/2000. Diversamente, infatti, continuerà a trovare applicazione la sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

 

30 gennaio 2012

Nicola Monfreda