L'introduzione dell'imposta di soggiorno: aspetti contabili e fiscali

quali saranno le implicazione pratiche per le strutture ricettive site in quei comuni che applicheranno l’imposta di soggiorno? (Roberto Antifora)

Premessa

Con l’art. 4 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale”, è stata introdotta nel nostro ordinamento tributario l’imposta di soggiorno.

In realtà si tratta di una reintroduzione, perchè l’imposta di soggiorno aveva già fatto parte del (ampio) ventaglio dei tributi nazionali per un lungo periodo che va dal 1910 fino al 1989, anno della sua soppressione.

Il D.Lgs. 23/2011 aveva previsto che un apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avrebbe dettato la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. Aveva previsto inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento, i comuni avrebbero potuto comunque istituire l’imposta di soggiorno.

Il regolamento non è stato ad ora emanato (anche se dovrebbe essere in fase di emanazione, considerato che lo scorso 2 novembre è stato approvato dal Governo lo schema di regolamento) e di conseguenza, allo scadere del termine dei 60 giorni previsti nel decreto legislativo, i comuni autorizzati hanno avuto la possibilità di istituire l’imposta, cosa che è prontamente avvenuta in tanti comuni ad alto richiamo turistico (Venezia, Firenze, Padova, etc).

In effetti, l’istituzione dell’imposta di soggiorno è ammessa solo per alcuni comuni (il decreto correttivo del federalismo fiscale del 24 ottobre scorso ne prevede invece l’estensione a tutti i comuni), in particolare si tratta dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte e dei comuni capoluogo di provincia.

L’imposta è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale e va applicata:

  • in base a criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

  • fino ad un massimo di € 5 per notte di soggiorno.

 

L’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti nonché al prezzo praticato.

 

L’ammontare dell’imposta può variare a seconda:

  • della tipologia della struttura ricettiva (alberghiera, extralberghiera, all’aperto…);

  • o della classificazione attribuita alla stessa (“stelle” assegnate).

 

Il gettito dell’imposta é destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

 

Lo scarno contenuto del provvedimento di legge istitutivo del tributo e la mancata adozione del regolamento che avrebbe dovuto disciplinarlo hanno creato intorno al tributo stesso forti dubbi di legittimità.

In particolare, in tal senso si è espresso di recente il CNDCEC con il documento emesso in data 26/10/2011 in materia di federalismo municipale, tanto da spingersi a sostenere che “Si è tuttavia dell’avviso che l’imposta di soggiorno, per come è disciplinata nella normativa vigente, presenti molti profili di criticità, in punto di rispetto della riserva di legge, di cui all’articolo 23, della Costituzione, tanto da scoraggiarne l’attuazione”. Ciò in quanto “Nulla viene precisato con riferimento, in particolare:

a) alla possibile istituzione di sostituti o responsabili d’imposta;

b) agli obblighi procedimentali (dichiarazione, versamento, controlli…);

c) agli aspetti sanzionatori”.

Fra l’altro, pendono già dinanzi ai tribunali amministrativi competenti ricorsi presentati da associazioni di categoria contro l’istituzione del tributo, attesa la sua asserita illegittimità.

Ad onta della conclamata illegittimità, tanti comuni non hanno atteso molto tempo per prevedere l’istituzione del tributo, che, in quanto tale merita di essere analizzato per gli adempimenti tributari e contabili che implica.

 

Aspetti fiscali

La lacunosità della legge istitutiva del tributo pone i comuni che ne prevedono l’adozione nella condizione di dover definire le modalità di applicazione con una certa discrezionalità ed è a tali provvedimenti di attuazione che bisogna attingere per delineare la disciplina fiscale e contabile di riferimento.

In tale contesto, il gestore della struttura alberghiera ricopre la figura del sostituto/responsabile d’imposta; deve pertanto occuparsi della riscossione del tributo nei confronti del proprio cliente, cui rilascerà una ricevuta, e del suo riversamento nelle casse comunali.

Il modo più pratico per procedere è quello di indicare sulla ricevuta fiscale/fattura rilasciata al termine del soggiorno la quota addebitata a titolo d’imposta, senza dover emettere un apposito documento; in tal caso si deve dedicare un apposito spazio della ricevuta fiscale/fattura rilasciata al cliente all’indicazione dell’imposta di soggiorno (vedi esempio più sotto).

E’ opportuno che anche nel registro dei corrispettivi sia dedicata una colonna apposita all’indicazione dell’imposta di soggiorno (vedi esempio più avanti riportato).

Anche se si deve ritenere il tributo in questione fuori dal campo di applicazione dell’IVA, e quindi non soggetto ad obbligo di registrazione, motivi di chiarezza e trasparenza consigliano l’istituzione di tale colonna sul registro, soprattutto se il gestore della struttura ricettiva è in contabilità ordinaria.

Periodicamente dovrà poi certificare nei confronti del comune gli importi riscossi, oltre che versarli; consultando i regolamenti comunali già emanati, si riscontra che generalmente hanno previsto l’invio di una comunicazione mensile/trimestrale cartacea/telematica su cui indicare il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei pernottamenti esenti, il tributo dovuto. Il versamento deve essere eseguito entro lo stesso termine di invio del modello (generalmente entro 15 giorni dalla fine del mese/trimestre di riferimento).

Sulla questione degli adempimenti posti a carico del sostituto d’imposta dovrebbe intervenire il regolamento di attuazione del decreto che istituisce il tributo, se lo schema di regolamento recentemente approvato dal governo venisse ratificato dalla conferenza stato città.

Per quanto previsto nello schema di regolamento, verranno meglio definiti gli obblighi posti in capo alle strutture ricettive.

Per altro, le previsioni regolamentari non sembra possano dissolvere i dubbi di legittimità della legge, essendo a ciò necessario un intervento sul testo di legge in vigore e non una semplice disposizione regolamentare.

E’ indubbio che il tributo pone a carico della struttura ricettiva tutta una serie di adempimenti che vanno dalla semplice informativa circa l’esistenza del tributo fino al suo prelievo ed al suo versamento, tanto da porre a carico del gestore della struttura ricettiva oneri e responsabilità di non poco conto, che possono da luogo alla formazione di in contenzioso non indifferente se la materia non è regolamentata adeguatamente e nelle forme dovute.

 

Esempio di fattura

 

Hotel Alba Marina

Via dei fiori, 53

Rimini (RN)

 

Gent. Sig.

Barbieri Vittorio

Via dei Ciclamini, 62

L’Aquila (AQ)

 

Rimini ft. N. 184 del 24/11/2011

 

N° 4 pernottamenti

40,00

160,00

N° 2 cene

15,00

30,00

 

 

Totale imponibile

190,00

 

 

IVA al 10%

19,00

 

Imposta di soggiorno: 4* 5,00

20,00

Totale fattura

229,00

 

Aspetti contabili

 

Come detto, l’imposta di soggiorno non costituisce per il gestore della struttura ricettiva un costo ma è un tributo che deve esigere dal fruitore del servizio per poi riversare al comune di residenza.

L’importo addebitato è fuori dal campo di applicazione dell’IVA; la sua rilevazione sui registri IVA, pertanto, non è obbligatoria.

Pertanto, i soggetti in contabilità semplificata potrebbero anche non effettuare alcuna rilevazione relativa all’imposta di soggiorno, mentre i soggetti in contabilità ordinaria potrebbero limitarsi ad effettuarla unicamente sul libro giornale.

Ciò non toglie che, per esigenze di maggiore chiarezza e trasparenza, sia opportuno effettuarne la rilevazione sul registro dei corrispettivi, eventualmente dedicandovi un’apposita colonna, e sul registro IVA vendite, nel caso l’importo addebitato al cliente a titolo d’imposta sia indicato in fattura e le fatture siano registrate su registro IVA vendite.

I soggetti in contabilità ordinaria devono effettuare quanto meno la rilevazione sui libri giornale:

 

All’emissione della fattura

 

Crediti Vs clienti

114

 

a Merci c/ vendite

 

100

a IVA vendite

 

10

a Deb. v/ comune imp. reg.

 

4

 

Al momento del versamento al comune dell’imposta di soggiorno:

 

Deb. v/ comune imp. reg. a Banca c/c

4

4

 

Registro dei corrispettivi:

 

Data

Incassi giornalieri

Corrispettivi comprensivi di IVA al 4%

Corrispettivi comprensivi di IVA al 10%

Corrispettivi comprensivi di IVA al 21%

F.C. IVA

Imposta di soggiorno

Fatture emesse

01/11/2011

400,00

 

 

370,00

 

30,00

 

02/11/2011

321,00

 

 

296,00

 

25,00

 

03/11/2011

215,50

 

 

200,50

 

15,00

 

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

 

30/11/2011

170,00

 

 

160,00

 

10,00

 

TOTALI

1.106,50

 

 

1.026,50

 

80,00

 

 

3 dicembre 2011

Roberto Antifora