-
31 luglio 2012
Il perfezionamento delle operazioni straordinarie
Continua a leggere -
27 luglio 2020
Società di capitali: mancato deposito bilancio e rischio di cancellazione dal registro imprese
Continua a leggere -
24 febbraio 2014
Diario quotidiano del 24 febbraio 2014: circolare Agenzia su atti di trasferimenti immobiliari e…
Continua a leggere
Premessa
L’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha interamente sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il Capo VIII del titolo V del libro V del codice civile.
In particolare, l’art. 2456 del codice civile, che recava, per le società di capitali, una disciplina analoga a quella dell’art. 2312 (disciplina relativa alle società di persone) in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, è stato sostituito dall'art.2495 il quale dispone che:
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi".