Lo svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio, in particolare la segnalazione delle cd. “operazioni sospette”, ha assunto nuove modalità da Novembre 2011.
Dall’1 novembre 2011 segnalazioni antiriciclaggio solo online
In campo di segnalazioni per operazioni sospette, importante appare l’innovazione voluta dall’UIF, che con un comunicato indica il 1° novembre come data d’inizio per accettare segnalazioni solo per via telematica con il sistema comunque già attivo dal 16 maggio 2011.
L’UIF, considerato il copioso lavoro da effettuare aveva già concesso un periodo transitorio, terminato il 31 ottobre, per smaltire le pratiche avviate con il nuovo sistema.
Si evidenziano una serie di procedure indispensabili per poter accedere ai servizi:
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c’è bisogno di una preventiva registrazione nell’Anagrafe dei Segnalanti UIF tramite la compilazione di apposito modulo;
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si sottolinea l’importanza della fattispecie del riciclaggio amministrativo, ricordando che la conversione o il trasferimento di beni, con la consapevolezza della provenienza criminosa, per dissimularne l’origine illecita dei beni e l’occultamento o la dissimulazione della reale natura e provenienza dei beni e l’acquisto o la detenzione di beni derivanti da attività criminose o, infine, la partecipazione a quanto esposto sopra costituiscono le azioni per realizzare la fattispecie di riciclaggio amministrativo. A questa serie di azioni si aggiunge anche quella dell’autoriciclaggio, che si concretizza nella condotta relativa anche all’attività criminosa presupposta;
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con le nuove procedure, le informazioni fornite all’UIF dovrebbero essere più organizzate e complete, specialmente sotto il profilo soggettivo. Infatti i soggetti interessati possono indicare il cliente, i suoi delegati, le controparti, il titolare effettivo, persone collegate, persone direttamente coinvolte nell’azione criminosa;
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sotto il profilo oggettivo, al fine di leggere la natura dell’operazione segnalata l’UIF ha introdotto un dettagliato elenco di tipologie specifiche che si unisce a quello del Provvedimento della Banca d’Italia;
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inoltre, sempre sotto il profilo oggettivo diviene importante precisare la riconducibilità della segnalazione agli schemi di comportamento anomalo diffusi dall’UIF. L’UIF ha presentato tre categorie di segnalazione, come riciclaggio, finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa;
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considerando, adesso il profilo tecnico della segnalazione, la stessa deve riportare provvedimenti giudiziari, investigativi, o amministrativi legati al fatto, attraverso una copiosa e dettagliata attività. Importante è a tal proposito notare come venga richiesta un’attenzione particolare, nel caso di provvedimento notificato al segnalante la cui conoscenza sia stata l’origine stessa della segnalazione.
Sotto questo profilo c’è bisogno un’attenzione particolare, in quanto, la sola conoscenza di un provvedimento non basa la necessità di procedere con una segnalazione;
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tutte le segnalazioni riportano la precisazione se il segnalante abbia richiesto un provvedimento di sospensione ex art. 6, c. 7, legge antiriciclaggio.
L’importanza della procedura via web, indica la necessità di dar vita a sistemi informatici di scambi di informazioni allo scopo di rendere più snella e più pratica la procedura di segnalazione: si auspica, a tal proposito, che si creino canali di scambi ancora più veloci, rapidi ed informali al fine di valutare i provvedimenti di sospensione.
18 novembre 2011
Sonia Cascarano