La nuova ritenuta del 5% per gli interessi sui prestiti a società estere: coordinamento con le previsioni in materia di CFC e di costi esteri

analisi della normativa introdotta con le manovre estive, che prevede l’obbligo di pagamento di una ritenuta del 5% per gli interessi infragruppo pagati ad altre società dello stesso gruppo residenti all’estero: i profili di diritto comunitario, le esenzioni, il coordinamento con la normativa CFC, il problema dei paradisi fiscali (13 pagine di approfondimenti!)

Aspetti generali

L’art. 23, c. 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011, n.111 (art. 23, cc. 1-4), ha introdotto nell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 il nuovo comma 8-bis, il quale prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere «consociate», cioè a società di altri Stati dell’Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla della direttiva 2003/49/CE.

Tale problematica viene di seguito illustrata facendo riferimento alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 41/E del 5.8.2011, nonché considerando i possibili intrecci tra tale normativa e le disposizioni in materia di società controllate e collegate estere (CFC), ora applicabile anche con riferimento alle società non – black list («CFC white») e ai servizi infragruppo, nel’ambito dei quali possono includersi i finanziamenti.

Scarica il documento