Aumento dell'IVA, le possibili ricadute sullo spesometro

l’innalzamento dell’aliquota Iva dal 20% al 21%, previsto dalla «manovra di Ferragosto», entrata in vigore il 17 settembre scorso, pone qualche dubbio sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto «spesometro»

Come noto, con l’articolo 21 del DL 78/2010, il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo a cui sono tenuti tutti i soggetti passivi ai fini Iva: tali contribuenti devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a euro tremila.

La norma prevede, peraltro, che l’obbligo di comunicazione di tali operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Tale disposizione rinviava, poi, ad un successivo atto amministrativo la definizione delle modalità e dei termini del nuovo adempimento comunicativo.

In ossequio a tale previsione normativa, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso il Provvedimento del 22 dicembre 2010, numero 184182, con cui è stato stabilito che oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi (di cui devono essere trasmessi anche i relativi codici fiscali), per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto, mentre per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento Iva compresa (punto 2.1 del Provvedimento citato).

Tale atto direttoriale prevedeva, poi, che fossero escluse dall’obbligo comunicativo le importazioni, le esportazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, nonché le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ex art. 7 del DPR 605/1973) ed, infine, le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.

Il problema che emerge è che, pertanto, dal 1 luglio scorso (Provvedimento direttoriale del 14 aprile 2011) anche per le operazioni per cui non ricorre l’obbligo di emissione della fattura è previsto l’obbligo comunicativo in oggetto se l’ammontare dei corrispettivi dovuti è pari o superiore a 3.600 euro.

Si tratta, per lo più, delle transazioni commerciali poste in essere dai commerciati al dettaglio, magari in esercizi pubblici, che emettono lo scontrino o la ricevuta fiscale, in quanto non obbligati all’emissione della fattura.

Il predetto limite di 3.600 euro per questi soggetti è stato calcolato aggiungendo l’Iva del 20% sull’importo previsto dalla summenzionata disposizione di legge, che reca appunto la cifra di 3.000 euro.

La manovra appena approvata, con l’articolo 2, comma 2-bis, del DL 138/2011, intervenendo sull’articolo 16, comma 1, del DPR 633/1972, ha previsto che l’aliquota dell’Iva è stabilita nella misura del 21% della base imponibile dell’operazione.

Con l’aumento dell’aliquota Iva dal 20% al 21% si pone il dubbio, allora, se tale importo debba essere adeguato, aumentandolo proporzionalmente sino ad euro 3.630, ovvero il 21% di 3.000 euro.

Ciò risulta dubbio perché il succitato Provvedimento direttoriale si limita a stabilire che “Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata”, senza che via sia nel testo alcun specifico riferimento all’aliquota Iva considerata, che tuttavia è ovviamente proprio quella del 20% appena aumentata dal legislatore.

Occorrerà, quindi, attendere ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul punto, considerando comunque che se il nuovo limite rilevante fosse quello di 3.630 euro, le operazioni oggetto di comunicazioni sulla base di tale nuovo importo dovrebbero essere quelle poste in essere a decorrere dal 17 settembre scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, che ha previsto, appunto, il predetto innalzamento dell’aliquota Iva.

Mette conto di evidenziare, infine, che, con il provvedimento del 16 settembre pubblicato sul sito internet il 19 settembre scorso, modificando alcune parti del precedente provvedimento del 22 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio dal 31 ottobre prossimo al 31 dicembre 2011 del termine di scadenza per l’invio da parte dei titolari di partita Iva della comunicazione delle operazioni rilevanti soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate nel 2010 per un importo non inferiore a 25mila euro.

 

11 ottobre 2011

Alessandro Borgoglio