La ristrutturazione del debito: il principio contabile

il nuovo principio contabile nazionale tratta uno schema base da seguire per i bilanci relativi all’esercizio in corso alla data della sua approvazione; si applica alle imprese debitrici che contabilmente si riferiscono al principio della continuità aziendale e per la stesura del bilancio al codice civile

Importante è analizzare il nuovo principio contabile nazionale Oic n. 6, circa l’informativa di bilancio da fornire nei casi di ristrutturazione del debito.

Il principio tratta uno schema base da seguire per i bilanci relativi all’esercizio in corso alla data della sua approvazione e si applica alle imprese debitrici che contabilmente si riferiscono al principio della continuità aziendale e per la stesura del bilancio al codice civile.

In particolare il principio chiarisce il concetto stesso di ristrutturazione considerando subito che dal novero delle stesse sono escluse quelle con finalità liquidatoria del debitore, disciplinate dall’OIC nr. 5.

Si sottolinea che la ristrutturazione è una fattispecie diversa e più complessa della rinegoziazione, infatti la prima è un’operazione tramite la quale il creditore effettua una concessione al debitore considerando le difficoltà finanziarie dello stesso. Per ciò, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.

Dopo aver identificato il concetto stesso di ristrutturazione il principio analizza gli accordi di ristrutturazione dei debiti: in vero sono tutti gli istituti previsti dalla legge fallimentare come il concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento attestato.

Anche se il principio contabile potrebbe far considerare inserite nella fattispecie considerata anche altre tipologie di accordi extra fallimentari, la definizione è chiara quando considera come la ristrutturazione subentra se il debitore ha difficoltà finanziarie condizionando il comportamento del creditore che rinuncia ad alcuni suoi diritti: quindi il presupposto fondamentale della fattispecie è la condizione economica del debitore e la scelta del creditore.

Concluso l’accordo, il principio considera anche il momento di perfezione dello stesso e quindi il momento giuridico in cui gli effetti della ristrutturazione devono essere rilevati in bilancio.

In vero il principio è preciso e chiaro nel definire l’esercizio in cui l’accordo diviene efficace fra le parti ed in particolare, ci si riferisce alla data dell’omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale, alla pubblicazione presso il Registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, all’adesione dei creditori al piano di risanamento attestato, al perfezionamento dell’accordo fra le parti, in caso di operazione diversa da quelle regolate dalla legge fallimentare.

Il principio, inoltre, considera il caso in cui l’efficacia dell’accordo venga subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva o ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi: in tal caso il momento in cui si perfeziona l’accordo e quindi il momento dal quale iniziano ad operare gli effetti dello stesso è quello in cui si verifica la condizione sospensiva o si definiscono gli adempimenti.

Al fine di contabilizzare il debito, la ristrutturazione può dar vita

  • alla modifica dei termini originari del debito.

Per quanto riguarda la modifica dei termini originari, questa può avere come oggetto sia il debito sia il tempo entro il quale restituire il tutto, quindi, le parti possono accordarsi per la riduzione sia del capitale da restituire sia degli interessi maturati e pagati, per la riduzione del tasso d’interesse futuro o, relativamente alla tempistica, per lo spostamento in avanti delle scadenze.

Il principio è attento nel valutare anche gli effetti contabili che tali accordi possono avere, ed in effetti, solo nel caso di rinuncia, da parte del creditore, ad una parte del capitale e degli interessi maturati si potrà contabilmente parlare di utile da ristrutturazione avente al natura di utile straordinario: dunque solo in tal caso il provento si realizza alla data di ristrutturazione, anche alla luce dell’Oic 19 , che disciplinando i Debiti e sottolineando il principio di prudenza, considera non possibile rilevare anticipatamente proventi derivanti da dilazioni di pagamento non onerose.

  • al trasferimento al creditore di un’attività o di un gruppo di attività.

Contabilmente, si considera come la differenza fra i valori contabili dell’attività trasferita e del debito oggetto dell’accordo porta ad un utile o una perdita da ristrutturazione.

Nel caso in cui l’accordo sia sottoposto a condizioni sospensive e quindi non si verificano nello stesso esercizio la conclusione del contratto e l’efficacia dello stesso, il debitore deve sempre al momento della sottoscrizione riclassificare l’attività in una voce dell’attivo circolante, iscrivere l’attività al minore fra il costo e il valore di presumibile realizzo, rilevando l’eventuale minusvalenza.

  • alla trasformazione del debito in capitale sociale.

In tal caso si considera a livello convenzionale come l’aumento del capitale sociale sia uguale al valore contabile del debito ristrutturato, senza la necessità contabile di riportare utile o perdita da ristrutturazione.

22 SETTEMBRE 2011

Sonia Cascarano