Le novità del processo tributario

a seguito della pubblicazione della circolare che chiarisce l’applicazione del novellato contributo unificato, analizziamo le novità relative al processo tributario proposte con la riapertura dei termini in questo mese di Settembre 2011

Novella: la nota di iscrizione a ruolo

L’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha aggiunto all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il seguente periodo: “All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrentedeve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia delcontendere, del valore della controversia e della data di notificazione delricorso”.

E’ stato quindi introdotto l’obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario in primo grado o in appello al momento della costituzione in giudizio .Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, entrata in vigore il 17 settembre 2011, la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che devono essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011. Sull’argomento si evidenzia che:

  • la nota di iscrizione a ruolo è reperibile in formato pdf anche su sito del Dipartimento delle Finanze;

  • essa consiste in un modello, composto da più moduli1, che va compilato avvalendosi anche delle tabelle A e B costituenti parte integrante della nota stessa;

  • una volta compilata la nota va sottoscritta e consegnata alla Commissione tributaria adita contestualmente al deposito del ricorso, dell’appello e di ogni altro atto idoneo ad introdurre un nuovo giudizio o grado di giudizio.

La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto, quindi, i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

In pratica senza questa nota, il ricorso resta parcheggiato presso la segreteria della commissione e non viene inviato al presidente di quest’ultima per l’avvio dell’iter processuale con l’assegnazione alla sezione e così via. La nota contiene la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Grazie a questa richiesta gli uffici delle segreterie delle commissioni possono rilasciare al ricorrente il numero di ruolo del registro generale.

 

La nota di iscrizione a ruolo, in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve essere richiesta per le costituzioni in giudizio dei ricorrenti effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011. Nell’ipotesi di mancata presentazione della predetta nota, gli uffici delle Commissioni tributarie sono tenuti, in ogni caso, ad accettare il ricorso, ma procederanno all’attribuzione del numero di registro generale solo quando verrà prodotta dal ricorrente la richiesta di iscrizione a ruolo. Al ricorrente, che non ha depositato, unitamente al ricorso, la citata nota di iscrizione a ruolo – omissione che non comporta I’inammissibilita del ricorso – dovra comunque essere rilasciata ricevuta. Ciò posto si evidenzia che la parte è tenuta a compilare e depositare la nota di iscrizione solo nelle ipotesi in cui è la stessa a introdurre il giudizio o il grado di giudizio La casella “Altro”, figurante nella stessa sezione, potrà essere barrata nel caso in cui la parte presenti la “Nota di iscrizione a ruolo” in occasione del deposito delle controdeduzioni a un ricorso/appello notificato e non depositato; in tal caso, infatti, le controdeduzioni si presentano come il primo (ed unico) atto depositato, in base al quale è dato procedere all’iscrizione a ruolo della causa. Si evidenzia che a seguito dell’istituzione della nota di iscrizione a ruolo non va più utilizzata la vecchia nota di deposito.

 

Prassi sul contributo unificato

La circolare n. 1 del 21 settembre 2011 della Direzione della Giustizia Tributaria, in tema di introduzione del cd. contributo unificato nel processo tributario, evidenzia i seguenti chiarimenti.

  • Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all’ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l’atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l’annullamento.

  • Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l’atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il contributo unificato sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Per il calcolo del contributo unificato nell’appello si fa riferimento alla parte della sentenza che viene appellata e quindi, in caso di parziale soccombenza, è solo su questa somma che occorre quantificare il contributo. Nell’atto di appello il contributo deve essere quantificato avendo riguardo all’importo oggetto dell’impugnazione presso la commissione regionale. Ne consegue che, in ipotesi di soccombenza parziale, sarà quantificato con riferimento alle sole imposte oggetto di appello.

  • Nell’appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell’appello stesso. In caso di appello incidentale il contributo si calcola sulla parte di imposte oggetto di impugnazione e quindi relative alla soccombenza parziale in primo grado.

  • Se nel processo tributario il difensore dimentica di indicare fax e pec la sanzione dell’aumento del contributo unificato (prevista dal decreto 98/2011) non scatta se si sana la situazione con una dichiarazione ad hoc. In ogni caso nessun aumento se il privato che si difende da sé non scrive la propria Pec; ma non deve dimenticarsi il codice fiscale (omissione sanzionata).

  • Sono soggetti al contributo gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito in Commissione tributaria. Il decreto 98 ha introdotto il contributo unificato per i ricorsi tributari notificati a partire dal 7 luglio 2011. Non conta la data del deposito dell’atto o del ricorso presso le segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali o la data di richiesta di iscrizione; conta invece la data di notificazione, per cui sono soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso “o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del luglio 2011.

  • Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei 30 giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell’appello, qualora il ricorrente o l’appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i 30 giorni prescritti, a pena d’inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale.

  • Per le controversie inferiori ad € 20.000 il contributo è a carico di chi ha proposto il reclamo. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000, nelle quali l’ammissibilità del ricorso è condizionata all’obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Resta inteso che l’obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.

  • Le controversie inerenti le operazioni catastali e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus sono di valore indeterminabile e pertanto scontano il contributo di € 120.

  • La misura di € 120,00 per le controversie di valore indeterminabile si applica ai ricorsi notificati dopo il 17 settembre 2011. Per il periodo intermedio (tra il decreto 98/2011 e il decreto 138/2011) è dovuto il contributo di € 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, considerato che il valore può considerarsi pari a zero. Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari ad € 120,00. Per i ricorsi notificati prima del 17 settembre 2011, in caso di valore indeterminato della controversia, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad € 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero. Le novità introdotte dalla legge 148/2011 decorrono dal 17 settembre 2011: è il caso del contributo unificato di € 120 per le controversie di valore indeterminabile e di € 1.500 in ipotesi di omessa indicazione del valore. Per il periodo precedente andava calcolato il contributo di € 30 mentre non trova applicazione la maggiorazione di € 1.500. Nell’ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari ad € 1.500. La previsione si applica ai ricorsi notificati dal 17 settembre 2011; per i ricorsi notificati precedentemente alla stessa data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato. Nell’atto la parte deve indicare il valore della controversia su cui calcolare il contributo dovuto. In definitiva ,il decreto 138 ha disciplinato (a fare data dal 17 settembre) l’omessa indicazione, stabilendo che si applica il contributo di € 1.500. Per i ricorsi notificati nel periodo anteriore e che non contengono la dichiarazione del valore della lite non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato Nell’ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari ad € 1.500,00. Detta previsione è stata inserita per i ricorsi notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011.

  • Nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. La maggiorazione viene applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo.

  • Poiché la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte – previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente – con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito. La mancata indicazione della Pec e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte, previa apposita richiesta, anche informale, della segreteria della commissione tributaria, con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.

  • Al ricorrente che sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell’aumento del 50% del CU; diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale. Se il ricorrente sta in giudizio personalmente e non indica nel ricorso introduttivo la Pec, non si applica la sanzione dell’aumento del 50% del Contributo unificato; l’aumento si applica solo se non indica il proprio codice fiscale.

  • In tema di ‘aumento del contributo della metà in caso di omessa indicazione di pec e fax da parte del difensore: la maggiorazione deve essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale, ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo.

  • Le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell’estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), le controversie in materia di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, si configurano di valore indeterminabile.

  • Le Agenzie fiscali prenoteranno a debito il contributo, essendo amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni dello Stato sono comunque obbligate a dichiarare nella conclusione del ricorso, il valore della lite con l’indicazione della norma che ammette la prenotazione a debito del contributo. Vi rientrano le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) mentre sono esclusi gli enti locali.

  • Il contributo unificato va corrisposto mediante versamento presso: gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23; gli uffici postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia; le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai). La ricevuta del versamento deve contenere i seguenti dati: l’ufficio giudiziario adito; le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente; le generalità delle altre parti. Se la parte obbligata al pagamento del C.U. decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l’onere di apporre l’apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

  • La riscossione coattiva deve essere preceduta da un invito a regolarizzare la posizione. Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l’importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d’ufficio sia inserita, in originale, la prova dell’avvenuto versamento. Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, dell’appello o di uno degli atti del processo, le Segreterie delle Commissioni dovranno verificare che: l’atto depositato contenga, nelle conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia; la ricevuta del versamento del contributo unificato sia allegata al ricorso; il codice tributo inserito nel modello F23 sia il “941T” “contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali” e nel punto 6 “ufficio o ente” del medesimo modello venga indicato il codice della commissione tributaria adita;Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l’atto:- il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall’applicazione della maggiorazione prevista, mediante comunicazione dell’invito al pagamento; – l’irrogazione e l’intimazione al pagamento della sanzione; – il calcolo degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • Per la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, si prevede l’applicazione degli interessi al saggio legale sull’importo iscritto a ruolo, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro. L’entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, nelle seguenti percentuali: 33% dell’importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito al pagamento ma entro il 60° giorno dalla notifica dell’invito; 150% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica dell’invito al pagamento; 200% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al 90° giorno ovvero non venga effettuato. L’irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l’indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato L’ufficio competente all’espletamento della procedura di cui sopra è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

 

 

 

 

Dubbi

Sono questi alcuni degli aspetti più interessanti chiariti dalla circolare 1/DF del 21/9/2011 del dipartimento delle Finanze relativa al contributo unificato, che, tuttavia, lascia irrisolti alcuni dubbi operativi. La circolare non fornisce alcun chiarimento sulla circostanza che, non di rado, la sentenza di primo grado conferma o annulla l’imponibile ritenuto evaso (e non l’imposta, ad esempio ricavi non dichiarati o costi non deducibili). Ciò comporterà che il difensore (e la segreteria della commissione in sede di controllo del valore dichiarato) in occasione dell’appello dovrà determinare le imposte desumibili dall’imponibile oggetto di soccombenza in primo grado. Il che appare non sempre facile in ipotesi di contribuente persona fisica, dovendosi calcolare anche eventuali perdite di deduzioni, detrazioni, passaggi a nuovi scaglioni, eccetera. Nulla viene detto in merito ad altre controversie (ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativi) che – è da ritenere – rientrano comunque in tale categoria.

 

 

 

 

 

Presupposto oggettivo

 

Gli atti interessati

Sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all’imposta di bollo. Gli atti e provvedimenti del processo tributario sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” al procedimento giurisdizionale tributario, dove:

  • sono “atti processuali” quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell’ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale);

  • sono “antecedenti” gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest’ultima in termini di funzionalità o di necessarietà;

  • sono “necessari” quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili all’instaurazione del procedimento giurisdizionale;

  • sono “funzionali” quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di procedibilità.

 

Elenco degli atti interessati:

• ricorso e appello principale

• appello incidentale

• riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Cassazione

• istanza di revocazione

• opposizione di terzo

• ricorso in ottemperanza

• motivi aggiunti quando configurano la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio

• reclamo con o senza proposta di mediazione

• atti di intervento

• istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo

• reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

L’obbligo di pagamento del contributo sorge al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.

 

Elenco degli atti esclusi:

• istanza di sospensione anche proposta con atto separato

• istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione.

• istanza di correzione materiale della sentenza

• riassunzione del processo sospeso o interrotto

• riassunzione del ricorso presso la Ct competente

• istanza di regolamento preventivo di giurisdizione

• motivi aggiunti per ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario;

• reclamo con o senza proposta di mediazione al momento della presentazione all’agenzia delle Entrate

• relazione del consulente tecnico di parte

• chiamata in causa del terzo

 

27 settembre 2011

Terlizzi Antonio