La procedura di liquidazione di una S.R.L.

analizziamo alcune problematiche della liquidazione di una S.r.l.: la problematica della necessità della presenza del notaio nella delibera di nomina dei liquidatori, concludendo che qualora non incorra alcuna modifica all’atto costitutivo, non è necessaria la partecipazione del notaio

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) ha pubblicato nel mesee di giugno un eloquente documento, il n.11, avente ad oggetto “La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione”. Il documento si concentra sulle problematiche che caratterizzano la procedura di liquidazione delle società che l’Istituto considera un “procedimento di elevata complessità”. La laboriosità del procedimento è riferita sia agli adempimenti che vengono richiesti in seno all’iter che viene ad instaurarsi, quanto ai diversi rapporti giuridici che indubbiamente si vengono a creare tra gli amministratori, i liquidatori, i soci e i creditori. Le difficoltà procedurali insite nella liquidazione delle società hanno, inoltre, comportato innumerevoli casi di contenziosi di difficoltosa risoluzione che hanno coinvolto o coinvolgono i liquidatori della società in lunghissime procedure giudiziarie anche quando il loro operato sia stato scrupoloso e in buona fede. In virtù della particolare diffusione nel nostro Paese delle società a responsabilità limitata, i fautori del documento hanno ritenuto congrua la decisione di vertere il contenuto dell’atto sulla procedura di liquidazione di tale tipologia di società, evidenziando gli aspetti inerenti alla semplificazione del procedimento, da un lato, e quello delle pretese erariali delle società ormai estinte dall’altro.

 

Nomina dei liquidatori senza notaio

Tra i diversi aspetti trattati in merito alla procedura di liquidazione, importanti riflessioni vengono esposte nel paragrafo 2 del documento nel quale si analizza la questione della necessità o meno della verbalizzazione notarile della delibera di nomina o revoca dei liquidatori da parte dell’assemblea dei soci di una srl, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Il documento parte dall’analisi dell’art. 2487 del c.c. in materia di nomina e revoca dei liquidatori. In particolare, il primo comma recita che “Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

      1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

      2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

      3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

 

L’istituto fa notare come la norma assuma un carattere “suppletivo” dal momento che opererebbe soltanto nel caso in cui l’atto costitutivo o lo statuto sociale non dispongano diversamente. Sia lo statuto sociale, infatti, che l’atto costitutivo, potrebbero contenere informazioni in merito all’individuazione dei liquidatori, o in merito a deleghe rilasciate a soggetti terzi o categorie di soci per la loro nomina. Infine, potrebbero esistere delle clausole statutarie che stabiliscano quorum deliberativi differenti, in deroga a quelli previgenti.

 

Per ciò che concerne l’obbligo di verbalizzazione della delibera di nomina dei liquidatori da parte di un notaio, l’Istituto, in primo luogo, fa le sue considerazioni in base al tenore letterale dell’art. 2487, facendo notare come non sia fatto alcun esplicito rinvio all’art. 2436 del c.c. in merito all’obbligo del controllo di legalità effettuato da un notaio in sede di deliberazione di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, per poter iscrivere la relativa delibera al registro delle imprese. Si tratta di un aspetto di non poco conto dal momento che, per quanto riguarda la revoca dei liquidatori, l’art. 2487-ter fa, invece, esplicito rinvio al controllo di legalità da parte di un notaio previsto dall’art. 2436 del c.c. Ne conseguirà che per la delibera di nomina dei liquidatori nelle srl, il controllo di legalità che effettua il notaio verbalizzante la deliberazione non è richiesto. L’articolo 2487 c.c., infatti, si limita a disporre sulla possibilità di nomina e revoca dei liquidatori a cura dell’assemblea dei soci con le maggioranze fissate per la modificazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto.

 

L’analogia con le spa non è più possibile

L’istituto argomenta ancora l’inopportunità della presenza del notaio soffermandosi sulla considerazione che, nonostante l’art. 2487 disponga una disciplina univoca sia per le srl che per le spa, in virtù della riforma del diritto societario avvenuta nel 2004, le srl hanno finalmente assunto una propria autonomia che non permette di compiere analogie con la disciplina delle spa. Ciò significa che per le spa, pur applicandosi sempre la disciplina dell’art. 2487 del c.c., le delibere di nomina e revoca dei liquidatori devono essere assunte in assemblea straordinaria, e quindi, a cura di un notaio (come previsto dagli artt. 2365 e 2375 del c.c.). Le srl, proprio in virtù della riforma societaria appena citata, non possono, invece, essere considerate alla stregua delle spa per ciò che concerne la verbalizzazione della delibera di nomina o revoca dei liquidatori a cura di un notaio, anche perché la stessa riforma ha fatto venire meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria.

 

Il notaio non occorre

L’Istituto, in definitiva, conclude che il verbale per la nomina e la revoca dei liquidatori nell’ambito delle srl non necessita dell’intervento del notaio ove la messa in liquidazione rappresenti un obbligo di legge, quando, contestualmente alla nomina dei liquidatori, i soci non intendano modificare l’atto costitutivo o i poteri attribuiti ai liquidatori dallo stesso. Diversamente, cioè nel caso in cui si dovesse procedere anche a modificare l’atto costitutivo, opererebbe la disciplina di cui all’art. 2480 del c.c. che dispone l’obbligo della redazione del verbale ad opera di un notaio, e quella dell’art. 2436 c.c. in materia di “deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni”.

 

Le cause di scioglimento

L’art. 2487 del c.c. che è stato analizzato fino ad ora è strettamente collegato all’art. 2484 del c.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società.

In base all’art. 2484, infatti, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

      1. per il decorso del termine;

      2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

      3. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

      4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

      5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

      6. per deliberazione dell’assemblea;

      7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

 

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Secondo il documento dell’Irdcec, quindi, si possono individuare tre tipologie di cause di scioglimento:

      • Cause legali, individuate dal n. 1 al n.5 dell’art. 2484, per le quali è previsto che gli amministratori prendano atto della causa di scioglimento, con apposito verbale che dovrà essere iscritto al registro delle imprese. Subito dopo gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per le decisioni inerenti la liquidazione;

      • Cause volontarie, individuate al n. 6;

      • Cause statutarie, individuate al n. 7.

 

Accertata, quindi, la causa di scioglimento (in base all’art. 2484 c.c.), spetterà agli amministratori attivarsi per eseguire gli adempimenti richiesti, così come specificato dall’art. 2487 c.c.

 

Il ruolo degli amministratori

Soffermandosi sulle cause di scioglimento individuate dai nn da 1 a 5 dell’art. 2484, vediamo come devono comportarsi gli amministratori della srl, sulla base delle considerazioni dell’Istituto. In primo luogo gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento della società redigendo un apposito verbale che dovrà essere trasmesso all’ufficio del registro delle imprese. Il verbale dovrà contenere le informazioni necessarie, debitamente documentate, sulla causa accertata. Per ciò che concerne la tempistica per attivare la procedura, l’Istituto fa notare come non sia previsto un termine perentorio ai fini della costatazione della causa di scioglimento da parte degli amministratori, tuttavia è stabilito che essi procedano senza indugio all’accertamento della causa di scioglimento (art. 2485), in quanto in caso di ritardo od omissioni sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori o dai terzi. In secondo luogo, gli amministratori dovranno procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci nella quale dovranno essere sottoposti ai soci gli argomenti sui quali deliberare per determinare le modalità e i criteri di svolgimento della liquidazione (art. 2487 c.c.).

 

In particolare, l’assemblea dei soci dovrà deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

      • il numero dei liquidatori;

      • la nomina dei liquidatori;

      • i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione.

 

Il verbale dell’assemblea dovrà essere iscritto presso il registro delle imprese a cura dei liquidatori, previa compilazione del modello S3. Anche per ciò che concerne questo adempimento non è previsto un termine perentorio dalla normativa ai quali devono attenersi gli amministratori.

Gli amministratori restano in carica fino al momento della consegna dei libri sociali, di una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e di un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato dai liquidatori, svolgendo un’attività rivolta esclusivamente alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

 

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Tra le cause “legali” che sicuramente sono più diffuse nella prassi e che determinano la conseguente liquidazione delle società, c’è la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Si tratta di una causa caratterizzata da diverse problematiche di natura procedurale, la cui complessità è collegata soprattutto alla redazione della situazione contabile infrannuale che gli amministratori devono sottoporre all’assemblea, nel caso in cui detta causa di scioglimento dovesse manifestarsi in corso di esercizio.

 

Quando, infatti, a seguito di perdite per oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo, gli amministratori devono convocare l’assemblea alla quale sottoporre la “situazione patrimoniale” che fornisca le informazioni necessarie ed esaustive sullo stato della società. Il problema affrontato dall’Istituto concerne le modalità e le caratteristiche di redazione di tale documento da sottoporre all’assemblea.

In particolare l’Istituto fa notare come il riferimento al principio contabile OIC 30 predisponga una redazione del documento corretta, prevedendo che esso sia costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e, per maggiore utilità, anche dalla nota integrativa. L’Istituto, quindi, a primo avviso, propende per una completezza documentale, consistente nella predisposizione di un documento informativo completo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Allo stesso tempo, tuttavia, l’Istituto pone l’accento sulla soluzione alternativa prospettata dal Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Secondo il Notariato del Triveneto, infatti, può risultare “accettabile”, in caso di perdite, la presentazione all’assemblea della sola situazione patrimoniale, purché affiancata dalla relazione degli amministratori sulle perdite, così da supplire all’assenza dell’ulteriore documentazione e in linea con tipiche esigenze di urgenza rispetto all’intervento da adottare ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. Tale soluzione, è tra l’altro condivisa dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene la redazione di una situazione corredata da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, un compito troppo gravoso per gli amministratori della società che richiederebbe tempi troppo prolungati in una situazione di urgenza come quella prospettata dagli artt. 2446 e 2447 del c.c., che richiedono rapidità e speditezza.

Nelle sue considerazioni in merito, l’Istituto conclude prediligendo una completezza documentale nella redazione della situazione patrimoniale infrannuale, ma ritenendo allo stesso tempo accettabile anche la soluzione che, in caso di perdite, richiede la sola presentazione della situazione patrimoniale, redatta secondo i criteri medesimi utilizzati per la redazione dell’ultimo bilancio, dalla quale emergano le perdite, affiancata dalla relazione degli amministratori sulle perdite avente carattere suppletivo.

 

Altro aspetto della situazione patrimoniale infrannuale affrontato dall’Istituto ha riguardato i criteri di valutazione da adottare nella fase di redazione della predetta documentazione.

 

L’Istituto prende in considerazione sia la massima “I.G.13” del Notariato del Triveneto che il principio contabile OIC n. 5. Con la massima “I.G.13” del Notariato del Triveneto, si afferma che “per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482-bis, secondo comma, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio, e dalla quale emergono delle perdite”.

I criteri da utilizzare, quindi, secondo la visione del Notariato del Triveneto, sarebbero quelli definiti dall’art. 2423-bis c.c., ovvero quelli previsti in ordinario stato di funzionamento dell’impresa, con particolare riferimento al postulato della “continuazione dell’attività”.

 

Il principio contabile OIC n.5

Sulla stessa linea è il principio contabile OIC n. 5 in materia di bilanci di liquidazione, secondo il quale l’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio e il passaggio ai criteri di liquidazione dovrebbe avvenire solo nel momento in cui l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata soltanto in un cumulo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti e alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo. Si potrebbe pensare, in definitiva, che solo nell’ipotesi del verificarsi di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l’intera perdita del capitale e l’emersione di un deficit netto) e in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che si verifica sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tale da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.

 

Il principio contabile, in conclusione, opera una distinzione tra le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del c.c., considerando che nel solo caso di perdite con riduzione del capitale al di sotto del limite legale la cessazione dell’attività sarebbe contestuale alla data di effetto della causa di scioglimento, normalmente coincidente con l’iscrizione del verbale di accertamento della medesima causa ad opera dell’organo amministrativo ex art. 2484 c.c. Tuttavia, si fa notare come la situazione patrimoniale infrannuale debba essere presentata all’assemblea dei soci in una fase antecedente a quella della liquidazione vera e propria, in quanto l’assemblea deve essere messa nelle condizioni di poter decidere sull’eventuale ricapitalizzazione o trasformazione della società. Per tali motivi, anche sulla base di queste considerazioni la situazione patrimoniale infrannuale dovrà essere redatta utilizzando i criteri di funzionamento di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti.

 

La situazione patrimoniale infrannuale: lo stato di aggiornamento

L’ultimo aspetto chiarito in merito alla “situazione patrimoniale” è stato quello relativo al suo grado di aggiornamento, vale a dire di quanto essa possa essere risalente rispetto alla data dell’assemblea. Per tale questione è utile ancora una volta la massima “I.G.13” emanata dal Notariato del Triveneto che, a tal riguardo, ha specificato che siffatta situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. In particolare, la massima, prendendo in esame la peculiare ipotesi in cui le perdite si siano evidenziate in sede di approvazione del bilancio annuale, precisa che:

  • qualora tra l’assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell’assemblea e la data di riferimento del bilancio non hanno subito significative variazioni le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire;

  • trascorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio, lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale.

 

Il bilancio finale di liquidazione

Una volta terminate tutte le operazioni della procedura liquidatoria dell’azienda, sotto il profilo contabile, l’organo incaricato addiverrà alla compilazione del c.d. bilancio finale di liquidazione sulla base di quanto disposto dall’art. 2492 del c.c. Si tratta di un documento che assolve, nello specifico, ad una funzione di rendicontazione di sintesi, fornendo informazioni sugli esiti complessivi e sui risultati raggiunti dall’attività svolta dai liquidatori. Il bilancio finale di liquidazione deve essere redatto a cura dei liquidatori e sarà composto di due parti distinte ma connesse fra di loro:

  • il bilancio finale in senso stretto;

  • il piano o prospetto di riparto.

 

Il documento completo, in tal senso, avrà lo scopo di relazionare ai soci sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della fase di liquidazione, e di proporre una suddivisione ai soci degli eventuali residui.

 

Come deve essere composto il bilancio finale

Dal momento che la normativa non si è pronunciata in merito alle modalità di redazione di tale importante documento, ci si è chiesti se il bilancio finale di liquidazione dovesse comporsi solo di uno stato patrimoniale, ovvero di quest’ultimo e del conto economico. Considerata la funzione di rendicontazione di sintesi che assume il bilancio finale, l’Irdcec ha ritenuto che si debba trattare di vero e proprio bilancio, composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa facendo espresso rinvio, agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c. Il tutto, ovviamente, con i necessari adattamenti e le opportune semplificazioni, inevitabili alla luce dello stato in cui “versa” la società.

 

L’orientamento è, tra l’altro, in linea con lo stesso principio contabile OIC n. 5, secondo il quale il bilancio finale di liquidazione si deve comporre oltre che dello stato patrimoniale, del conto economico relativo al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’esercizio e quella di chiusura della liquidazione. A tale documentazione obbligatoria, il principio consiglia di allegare:

  • un conto economico riassuntivo relativo all’intera fase liquidatoria;

e rende necessaria la presenza:

  • della nota integrativa;

  • della relazione sulla gestione.

 

Per ciò che concerne l’arco temporale di attinenza per la redazione del bilancio finale di liquidazione, esso sarà riferito al periodo che va dall’epoca dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione fino al momento in cui si sono completate le attività liquidatorie.

Si ricorda, tuttavia, che è consigliata la predisposizione di un conto economico riassuntivo relativo all’intera fase liquidatoria.

 

7 settembre 2011

Antonio Gigliotti