Dal 29/11/2011 tutte le società iscritte al Registro delle Imprese devono essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese le Pubbliche Amministrazioni, può trasmettere comunicazioni destinate all’impresa.
Per le società già costituite la comunicazione PEC al Registro delle Imprese
La comunicazione dell’indirizzo PEC viene effettuata attraverso la compilazione del modello S2 nell’ambito di ComUnica.
Il quadro normativo
L’art. 16 del D.L. 185/2008 (convertito in Legge 2/2009) ha stabilito che le neo imprese costituite in forma societaria, nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, entro 3 anni dall’entrata in vigore della suddetta legge, le imprese societarie già esistenti devono comunicare al registro imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata e le successive variazioni.
Peraltro, le comunicazione e le successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Scadenza da tenere in evidenza
Pertanto, le società (di persone e di capitali) costituite prima del 20 novembre 2008 sono tenute alla comunicazione entro il 29 novembre 2011.
Mentre, per le società già costituite a partire dal 20 novembre 2008, l’iscrizione della PEC deve avvenire già al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Comunicazione al Registro delle Imprese
La comunicazione dell’indirizzo PEC viene effettuata attraverso la compilazione del modello S2, riquadro B, con l’indicazione della data invio e tipo atto C comunicazione, il riquadro 5 con l’indicazione dell’indirizzo Pec e il quadro note con la dicitura: “Dichiarazione ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 2009 n. 2”.
L’utilizzo della PEC costituisce una grande opportunità in termini di efficienza e di risparmio economico per le imprese e per la Pubblica Amministrazione e consente una notevole semplificazione nella gestione dei processi.
Come premesso, sia l’iscrizione sia la variazione dell’indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti, tariffe.
Iscrizione o modifica della PEC al Registro delle Imprese
L’Iscrizione o la modifica della PEC al Registro Imprese è possibile tramite la Comunicazione Unica, utilizzando le funzioni semplificate di ComunicaStarweb: E’ necessario registrarsi e disporre di una firma digitale, oppure rivolgendosi al proprio professionista di fiducia.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
Occorre evitare di non tenere conto dell’adempimento riguardante la comunicazione dell’indirizzo della PEC al Registro delle Imprese, poiché nel caso di inosservanza dell’adempimento, le sanzioni partono da un importo di oltre 200 euro a salire.
Le imprese individuali
Dal canto le imprese individuali sono solo tenute a indicare una casella PEC nella compilazione del modello della distinta della Comunicazione Unica (peraltro, tale domicilio elettronico poi non compare nei dati dell’impresa all’interno delle visure o dei certificati).
Si può, inoltre, indicare la casella Pec dell’intermediario incaricato dall’impresa, e verrà utilizzata per tutte le comunicazioni di tutti gli enti all’impresa per una pratica comunica.
Pertanto, le imprese individuali non sono obbligate ad avere una casella di posta certificata.
Se l’impresa intende far pubblicare la propria Pec nella visura/certificazione del registro imprese sarà necessario che i dati della casella elettronica siano comunicata nella modulistica del registro imprese negli appositi riquadri relativi ai dati della sede. La denuncia del solo indirizzo Pec, che viene inserito nei dati dell’impresa è esente da diritti e bolli.
Stralcio della norma (art. 16, L. 2/2009):
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
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11 agosto 2011
Vincenzo D’Andò