Le conseguenze dell’adesione allo scudo fiscale | Sentenza CTP Rimini

L’adesione allo scudo fiscale implica una difesa contro le potestà accertative del Fisco; una breve analisi della prima sentenza in merito…

sentenza tributariaContro la verifica fiscale non serve esibire alcuna prova sulle attività emerse tramite lo scudo fiscale.

La sentenza che pubblichiamo oggi della C.T.P. di Rimini (sent. n. 237/02/11 dep. 29/06/2011) – CONTRIBUENTE DIFESO DIRETTAMENTE DALLO STAFF DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO – stabilisce che lo scudo determina la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo (come stabilito dall’articolo 14 del Dl 350/2001) a prescindere dal fatto che il contribuente dimostri la riferibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività emerse.

Un contribuente, nella fase del contraddittorio per l’accertamento Irpef dell’anno 2005, ha esibito la dichiarazione riservata per produrre gli effetti del l’articolo 13-bis del Dl 78/2009 (“scudo fiscale ter”) ed ha risposto a tutti i quesiti posti dai verificatori, con una singola eccezione: ha ritenuto di non dover fornire – rispetto alla richiesta del l’agenzia delle Entrate – elementi documentali atti a confermare che le attività dichiarate nello Scudo fiscale non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d’imposta oggetto del controllo.

In assenza di tale riscontro l’Agenzia aveva proceduto comunque all’accertamento, sostenendo che la preclusione non poteva essere opposta in quanto il contribuente non aveva fornito adeguata prova che le attività dichiarate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d’imposta oggetto del controllo e cioè al 1 gennaio 2005.

I giudici riminesi hanno ritenuto corretto il comportamento del contribuente in quanto le richieste del Fisco, effettuate solamente in base di una circolare, la 52E del 2010 e non in forza di una norma di legge, non sono previste dalle norme che hanno regolato lo scudo fiscale come preclusive alla validità dello stesso.

Sempre secondo i giudici riminesi lo “scudo fiscale” è un “contratto” tra il Fisco e il contribuente in cui il Fisco s’impegna ad offrire una copertura che protegge rispetto all’attività di accertamento a quei contribuenti che aderiscono alla sanatoria.

Le richieste effettuate dal Fisco nel caso in esame sono da considerare illogiche perchè contrarie alla logica della “sanatoria”; in particolare i giudici riminesi rilevano che era interesse dello stato rimpatriare il maggior volume di capitali detenuti all’estero “irregolarmente” e conseguentemente di far beneficiare ai contribuenti di una sanatoria per il rimpatrio. Qualora fosse passato il concetto avanzato dall’Agenzia Entrate ogni contribuente che si sia avvalso del rimpatrio dei capitali dall’estero avrebbe dovuto – in sede di accertamento – materialmente dimostrare la stretta correlazione temporale tra l’evasione fiscale ed il “trasporto” del denaro all’estero, prova non richiesta dalla norma di legge.

29 agosto 2011

Un altro grande successo del Commercialista telematico!!