quando il Legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento” fa riferimento alla utilizzazione del servizio postale universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazionale dalle Poste Italiane
L’art. 140 cpc “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” prevede che l’ufficiale giudiziario, nell’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto al destinatario, dopo averne depositata copia nella casa del comune affigga avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e gliene dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale ultimo adempimento viene ad assumere un’importanza decisiva al fine del perfezionamento dell’intero procedimento notificatorio.
In proposito la Corte Costituzionale con sent. n. 3 del 2010 ha chiarito, altresì, che la notifica effettuata in base all’art. 140 del codice di procedura civile si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata e non con la semplice spedizione.
La Suprema Corte ha più volte affrontato la questione del perfezionamento della notifica sotto il profilo soggettivo.
Un caso sottoposto anche di recente all’attenzione dei giudici di legittimità attiene alla regolarità della notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile da un’agenzia privata di recapiti.
Tale possibilità viene categoricamente esclusa dai giudici con ord. n. 3932 del 17 febbraio 2011. Essi affermano che in tema di notificazione degli avvisi di accertamento quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione della notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”non può che fare riferimento al c.d. servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza qualora lo stesso sia affidato ad un soggetto diverso dal predetto Ente esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 cpc e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento.
L’orientamento sul punto appare consolidato1.
In aggiunta alle sentenze già citate nella motivazione della predetta ordinanza può essere utilmente richiamata la pronuncia della Cassazione n. 11034 del 07 maggio 2008 in occasione della quale è stato ulteriormente chiarito che il D.Lgs. di liberalizzazione dei servizi postali n. 261 del 1999, ha continuato a riservare in via esclusiva all’Ente Poste gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione dell’atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli “agenti” ed “impiegati” addetti (i quali soltanto sono pubblici ufficiali), con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private secondo il D.P.R. n. 156 del 1973.
I giudici hanno, altresì, chiarito come tali considerazioni non valgono soltanto per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, ma che non vi sia motivo per escluderne la piena validità anche nel caso, come quello di specie, di ricorso alla notificazione ex art. 140 c.p.c., con riguardo al compimento dell’ultimo essenziale segmento di attività richiesto all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore, consistente appunto nell’invio al destinatario irreperibile della raccomandata con avviso di ricevimento, con funzione informativa. In proposito, è stato, peraltro, anche affermato che, qualora l’ufficiale giudiziario attesti nella relazione di avere dato avviso raccomandato al destinatario in data precedente a quella che risulta dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall’ufficio postale, è a quest’ultima data che occorre far riferimento, nel contrasto delle risultanze di due atti pubblici, al fine di stabilire quando il procedimento notificatorio si sia compiuto (Cass. nn. 2263 del 1992 e 259 del 2002).
Più risalente è invece la sentenza n. 2989 del 01 marzo 2002 in occasione della quale la Suprema Corte ha escluso che la presentazione della dichiarazione IVA mediante spedizione con lettera raccomandata, possa essere efficacemente effettuata a mezzo di agenzie autorizzate al recapito di posta celere, non abilitate a certificarne la tempestività.
L’attenzione in questo caso, tuttavia, si sposta sull’esigenza di dare certezza temporale alle operazioni giuridiche. Sarà il contribuente che sceglie di ricorrere a tale mezzo ad assumersi inevitabilmente il rischio di un recapito intempestivo.
23 agosto 2011
Ugo Mangiavacchi
1 Si segnala, altresì, la sentenza della CTP di Firenze n. 2 del 7 gennaio 2010. La notifica degli estremi di una infrazione amministrativa effettuata da un’agenzia privata di recapiti, ancorchè questa sia autorizzata a norma dell’art. 29 del D.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata.