Attività connesse all'agricoltura e tassazione agevolata

sempre più imprenditori agricoli esercitano attività agroalimentari: vediamo quali sono i limiti per cui tali attività rimangono nel campo della tassazione agevolata per le le imprese agricole

Il settore agroalimentare si fa sempre più appetibile per quanti già svolgono attività connesse al settore agricolo. È entrato in vigore il nuovo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011, con il quale è stato ridisegnato il costellato mondo delle attività agricole connesse di cui al comma 3 dell’art. 2135 del codice civile e fiscalmente disciplinate dall’art. 32, comma 2, lettera c) del DPR 917 del 1986.

Si tratta delle attività agricole dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

 

Le attività individuate dal decreto garantiranno a coloro i quali le svolgeranno, di beneficiare della tassazione fiscale prevista per i redditi fondiari ossia, considerando quale reddito annuo quello costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.

La nuova formulazione, ottenuta per gruppi e classi, si è resa necessaria, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di tener conto di nuovi scenari produttivi imprenditoriali legati al mondo del settore primario definendo la seguente tabella di prodotti da considerarsi prettamente frutto di attività agricola:

  • Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 – 10.12.0);

  • Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

  • Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

  • Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

  • Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

  • Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2);

  • Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

  • Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 – 10.51.1 – 10.51.2);

  • Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

  • Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

  • Produzione di pane (ex 10.71.1);

  • Produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2);

  • Produzione di grappa (ex 11.01.0);

  • Produzione di aceto (ex 10.84.0);

  • Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

  • Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

  • Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

  • Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

  • Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).

 

La nuova classificazione dei beni agricoli e delle attività connesse agli stessi, entra in vigore a partire dal 27 giugno 2011 e sostituisce la precedente tabella allegata al decreto ministeriale del 5 agosto 2010, e va riferita alle attività poste in essere a partire dal periodo di imposta 2011.

L’individuazione dei beni la cui produzione o realizzazione fa rientrare nel novero delle attività agricole per connessione di cui all’art. 32, c. 2, lett. c rappresenta comunque, un importante elemento da confrontare con le disposizioni di cui all’art. 56bis del Tuir, rubricato altre “attività agricole”.

Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 56bis, prevedendo quali tipologie di operazioni fanno rientrare l’attività tra quelle ritenute connesse alla produzione agricola, con l’inciso, “diversi da quelli indicati nell’articolo 32,comma 2,lettera c” prevede che per le imprese commerciali si possa parlare di attività agricole connesse anche nelle ipotesi di produzioni o prestazione di servizi diverse da quelle in ultimo individuate con il decreto del ministro.

L’individuazione delle altre attività connesse legate ad una produzione imprenditoriale ai sensi dell’art. 56bis del Tuir, fa si che cambi anche il regime di tassazione rispetto a quello previsto dall’art. 32 del Tuir, e da aversi, al contempo, due diversi livelli di tassazione sull’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini IVA pari al:

  • 15%, per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione.

  • 25% per le attività di servizi fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

 

Elementi rilevanti, quindi, ai fini dell’applicazione del particolare regime di favore se prettamente agricolo o se rientranti nel campo dell’art. 56bis, divengono:

  • l’individuazione soggettiva;

  • l’individuazione del bene o del servizi;

  • l’individuazione della massa fiscale sulla quale applicare le aliquote forfetarie.

 

Con riferimento all’individuazione soggettiva, saremo sempre nel campo dell’applicazione del reddito catastale in presenza di una attività di produzione o di servizi effettuata, quale diretta prosecuzione dell’attività principale, da parte di un imprenditore agricolo1, individuando quest’ultimo con la figura di una persona fisica, una società semplice o un ente non commerciale.

Più nello specifico, la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19 marzo 2004, in commento alle attività agricole connesse, ha chiarito che le stesse prese di per se singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c del TUIR, ma reddito di impresa ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del TUIR, dovendosi guardare, inoltre, all’origine del bene oggetto di conservazione, commercializzazione e valorizzazione per i quali, se acquistati da terzi, non si prefigura attività agricola connessa.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui i beni agricoli siano il frutto sia dell’attività agricola propria ma anche il risultato di un acquisto presso terzi, il requisito della connessione agricola non viene meno se risulta rispettato il requisito della prevalenza dell’attività propria rispetto a quella derivante da terzi; prevalenza che può tener conto, ai fini del raffronto tra beni propri e beni da terzi, sia del parametro quantitativo sia di quello in valore mentre per quanto concerne i servizi si dovrà tener conto della dimensione, dell’organizzazione di capitali e delle risorse umane, rispetto all’attività principale2.

Con circolare 50/E del 2010, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito, comunque, che anche le imprese commerciali rappresentate da SNC, SAS, SRL e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola per come introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. 99 del 2004, hanno la possibilità, su opzione, di accedere alla tassazione catastale3.

Tra le attività agricole connesse fatte rientrare per disposizione di legge nel reddito agricolo forfetario va ricondotta anche la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli, disposizione prevista dall’art. 1, c. 423, della legge finanziaria 20064.

La massa fiscale su cui applicare il regime di favore è data dall’insieme delle operazioni attive rilevanti ai fini Iva registrate o da registrare.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria5 ha chiarito che le operazioni connesse su cui applicare il regime forfetario della determinazione del reddito è comunque legato al presupposto, ai fini IVA, dell’adozione del regime semplificato di cui all’art. 34bis del DPR 633/1972 ovvero per il regime ordinario, scartando l’ipotesi che un ulteriore regime di natura forfetaria, quale potrebbe essere quello dei contribuenti minimi, possa essere adottato comportando tal caso una doppia agevolazione sia ai fini IVA sia ai fini reddituali di cui all’art. 56bis del Tuir.

In conclusione, giusto appare la prevista revisione di un insieme di attività che per ragioni sociali ed economiche possano entrare ed uscire dall’elencazione ministeriale ma sarebbe opportuno rispettare scadenze biennali e prevedere che la nuova elencazione abbia efficacia a partire dal periodo di imposta successivo alla sua emanazione nel rispetto dell’art. 3 dello statuto del contribuente al fine di evitare, come succede con l’ultimo decreto il quale prevede, per esempio, di non ricomprendere nel nuovo elenco la categoria della “produzione di prodotti di panetteria freschi“, ma solo quella della “produzione di pane”.

 

10 agosto 2011

Giuseppe Bennici

1 Cfr. Circolare 44/E del 2004.

2 Cfr. approfondimenti Circolare 44/E del 2002.

3 Cfr. comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007) e al Decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213.

4 Cfr. Circolare n. 6/E del 2006.

5 Cfr. Circolare n. 13/E del 2008.