Stop alle garanzie per le rateazioni dei debiti fiscali superiori a 50.000 euro

Non sono più richieste garanzie per le rateazioni dei debiti fiscali superiori a 50.000 euro: vediamo i dettagli.

Agevolazioni per i pagamenti in caso di accertamento con adesione, conciliazione e acquiescienza

L’art. 23, cc. 17, 18, 19 e 20, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 ha introdotto una serie di norme volte ad agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione giudiziale per importi superiori ad € 50.000 e che non potendo effettuare il versamento diretto in un’unica soluzione, scelgono il versamento rateale.

La norma sopprime, al detto fine, l’obbligo della garanzia da prestare per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

In particolare, i commi 17 e 18 – in materia di accertamento con adesione e acquiescenza -, eliminano i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all’art. 9 dello stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell’articolo 8, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto, quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l’interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo del totale delle somme dovute unitamente alla sanzione di cui all’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Come si legge nella Relazione al provvedimento, le disposizioni di cui i commi 17 e 18, producono effetti anche nei casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza all’accertamento.

Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale, modificando l’art. 48, c. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

 

L’accertamento con adesione

L’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, che disciplina l’accertamento con adesione, a seguito da ultimo delle modifiche introdotte dal cd. Decreto incentivi disponeva che

“Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria…”.

In pratica, la fideiussione era necessaria solo se l’ammontare delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 e.

Oggi, per effetto delle modifiche apportate, le adesioni non necessitano delle garanzie, ai fini del perfezionamento previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

E’ noto, infatti, che – cfr. punto 2.6, lettera b) della circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 -, l’adesione non si perfeziona con la sola sottoscrizione dell’atto scritto tra le parti interessate; infatti, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 9, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, senza necessità di garanzia.

Liberata l’adesione dalla garanzia, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, l’ufficio iscrive a ruolo, maggiorato delle sanzioni raddoppiate.

 

Acquiescenza

La modifica operata sull’istituto dell’accertamento con adesione trova applicazione anche nell’ambito dell’istituto della c.d. acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione, di cui all’art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, per effetto del richiamo operato da tale norma al comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto

Tale interpretazione aveva già trovato il sigillo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E del 21 giugno 2010), per le precedenti modifiche.

Di conseguenza, il provvedimento introdotto per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e della stessa Amministrazione finanziaria ( spesso infatti i contesti si arenavano proprio per le difficoltà del contribuente ad ottenere la fideiussione), trova applicazione anche per l’acquiescenza, nei limiti e alle condizioni sopra viste.

 

Conciliazione giudiziale

Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella versione previgente alle modifiche da ultimo apportate, prevedeva la possibilità del versamento delle somme dovute in forma rateale “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia…”.

Ne conseguiva che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto per la conciliazione giudiziale, qualora la somma delle rate successive alla prima sia di valore non superiore a 50.000 €, non era più richiesta al contribuente la prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

Trattandosi di modifica di un istituto processuale, l’Agenzia delle Entrate – c.m. n.37/2010 – aveva ritenuto che l’esclusione dell’obbligo di prestazione della garanzia – nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima non superi 50.000 € – trovava immediata applicazione per quanto riguarda le proposte di conciliazione relative a controversie pendenti alla data di entrata in vigore del vecchio decreto incentivi, con le esclusioni di seguito indicate:

  • qualora si sia già svolta la prima udienza di trattazione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale;

  • per i procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, sia intervenuto il perfezionamento della conciliazione giudiziale.

 

Diversamente, la modifica giocava nei casi in cui la prima udienza di trattazione sia stata rinviata ai sensi del comma 4 dell’art. 48, norma che prevede che, se una delle parti ha proposto la conciliazione e questa non è avvenuta durante la prima udienza, la Commissione tributaria provinciale può concedere un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito in segreteria da parte dell’Ufficio finanziario di una proposta di conciliazione alla quale il ricorrente abbia preventivamente aderito.

A decorrere dal 6 luglio 2011, invece, non è più necessaria la fideiussione.

 

Fase transitoria

Le nuove disposizioni non si applicano agli strumenti deflativi già perfezionati.

Difatti, ad una adesione perfezionata prima del 5 luglio, che necessitava della fideiussione, continuano a valere le vecchie regole.

 

13 luglio 2011

Francesco Buetto