Ritardati od omessi versamenti: sanzioni ridotte col nuovo ravvedimento operoso previsto nella manovra estiva 2011 per i versamenti eseguiti entro 15 giorni

la Manovra Estiva 2011 riduce in via generalizzata la misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza

Il comma 31, dell’articolo 23, del D.L.n.69 del 6 luglio 2011 ha previsto la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia.

Infatti, la modifica operata dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

In particolare, come si legge relazione illustrativa al provvedimento, mediante l‟eliminazione dell’inciso “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” si prevede, in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa allagravità dell’inadempimento.

 

IL NUOVO TESTO

 

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensidegli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

11 luglio 2011

Roberta De Marchi