Omesse comunicazioni societarie alla C.C.I.A.A.

Il problema di una società che ha omesso di depositare nei termini le variazione del C.D.A. al Registro delle Imprese: i rischi da affrontare e le possibili soluzioni…

Mi sono recato agli Uffici della Camera di Commercio, in cui, come da Lei, consigliatomi, ho chiesto se ci fossero termini di presentazione per la comunicazione del recesso dell’amministratore ed inizialmente mi è stato riferito che comunque il presidente del consiglio di amministrazione, avrebbe avuto l’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio, in assenza del Collegio Sindacale, il recesso del Consigliere.

Ma poi mi hanno comunicato, che per il recesso del consigliere non deve essere redatto obbligatoriamente il verbale, del consiglio di amministrazione e/o dell’assemblea dei soci.

Pertanto, mi hanno consigliato di redigere un verbale in cui, per cooptazione viene nominato il nuovo consigliere. Per questa circostanza non si rischiano sanzioni.

Ricapitolando, ho un verbale del consiglio di amministrazione nel 2009, in cui viene indicato il recesso del vecchio consigliere e solo il subentro del nuovo socio, nella Cooperativa.

Purtroppo, nei verbali del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, in data successiva all’anno 2009, figura sempre la firma del consigliere receduto.

Tale situazione rappresenta un problema?

Sono obbligato comunque a riportare il numero dei consiglieri a tre, in quanto stabilito dallo statuto o posso continuare ad adottare un consiglio di amministrazione di due membri; tenendo conto che questa situazione si protrae da dicembre, del 2009?

Ed in questo caso potrei fare il deposito del bilancio indicando una compagine sociale, di due membri, senza rischiare una sanzione?

Se sussiste tale obbligo di integrare il consiglio di amministrazione, allora mi converrebbe redigere, in data attuale, (il conigliere è recesso nel dicembre 2009), un verbale del consiglio di amministrazione in cui viene indicato il recesso del consigliere e per cooptazione nominato il nuovo consigliere?

Ed inoltre , inviare comunicazione alla camera di commercio, relativamente alla nomina del nuovo consigliere, insieme al recesso del vecchio consigliere? 

Avrei bisogno di un suo consiglio al riguardo.

 

 

RISPOSTA

Vista la pluralità di domande, le elenco di seguito e ad ognuna di esse pongo la mia risposta.

Chiedo scusa se questo modo di procedere sembrerà più una conversazione tra me e l’abbonato ma la casistica mi sembra comunque interessante in via generale.

 

Domanda/affermazione:

Pertanto, mi hanno consigliato di redigere un verbale in cui, per cooptazione viene nominato il nuovo consigliere. Per questa circostanza non si rischiano sanzioni.

 

Mia risposta:

questa interpretazione della Cciaa va smentita: la nomina per cooptazione comporta le sanzioni che abbiamo già visto (412 euro, in misura ridotta) a carico del nuovo amministratore, se questi non provvede entro 30 giorni dalla nomina a pubblicizzarla presso la Cciaa.

Ora, siccome la nomina del nuovo amministratore mi risulta risalire a Dicembre 2009 a meno di produrre oggi un verbale di cooptazione le sanzioni sono certe !

 

Domanda/affermazione:

Ricapitolando, ho un verbale del consiglio di amministrazione nel 2009, in cui viene indicato il recesso del vecchio consigliere e solo il subentro del nuovo socio, nella Cooperativa. Purtroppo, nei verbali del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, in data successiva all’anno 2009, figura sempre la firma del consigliere receduto. Tale situazione rappresenta un problema?

 

Mia risposta:

Sicuramente si, se qualche socio o gli Ispettori della revisione biennali la contestano. Un consigliere receduto non può firmare nulla, perché siccome resta in carica la maggioranza dei Consiglieri, il suo è un recesso immediatamente efficace. La successiva nomina del nuovo amministratore consente di ristabilire il numero previsto dallo Statuto; numero che è obbligatorio per il C.d.A., per cui il Presidente non può esimersi dal cooptare quanto prima possibile – salvo cause di forza maggiore ovviamente – il 3° consigliere.

Le conseguenze pratiche di questa situazione: probabilmente nessuna, a meno che chiunque ne abbia interesse contesti gli atti che recano la firma del receduto, se per qualche motivo questo possa causarne la nullità o l’annullabilità. Questo dipende dagli atti firmati. Veda lei di rintracciarli e di valutarne la portata.

 

Domanda/affermazione:

Sono obbligato comunque a riportare il numero dei consiglieri a tre, in quanto stabilito dallo statuto o posso continuare ad adottare un consiglio di amministrazione di due membri; tenendo conto che questa situazione si protrae da dicembre, del 2009?

 

Mia risposta:

Mi preme sottolineare che per sottrarsi ad una previsione statutaria occorre una causa di forza maggiore, altrimenti gli atti compiuti in costanza di una situazione irregolare possono causare diverse conseguenze, interne od esterne alla cooperativa (dipende dall’atto in concreto).

Faccio un esempio: se il c.d.a. non trova il 3° amministratore in termini ragionevoli, deve convocare l’assemblea per passare a questa l’incombenza.

Altrimenti incorre in responsabilità verso i soci, la società ed i terzi. Perché un c.d.a. di due persone può anche paralizzarsi mancando un numero dispari e comunque se lo Statuto prevede 3 amministratori, occorre comunque rispettarlo.

 

Domanda/affermazione:

Ed in questo caso potrei fare il deposito del bilancio indicando una compagine sociale, di due membri, senza rischiare una sanzione?

Se sussiste tale obbligo di integrare il consiglio di amministrazione, allora mi converrebbe redigere, in data attuale, (il consigliere è receduto nel dicembre 2009), un verbale del consiglio di amministrazione in cui viene indicato il recesso del consigliere e per cooptazione nominato il nuovo consigliere?

Ed inoltre , inviare comunicazione alla camera di commercio, relativamente alla nomina del nuovo consigliere, insieme al recesso del vecchio consigliere?

Avrei bisogno di un suo consiglio al riguardo.

 

Mia risposta:

Premesso che il c.d.a. attualmente in carica mi risulta già di 3 persone, quello a cui lei accenna (deposito bilancio firmato da due) è un atto contrario alla realtà. Può facilmente intuire le conseguenze disastrose cui può andare incontro in caso di contestazione su quel bilancio (anche da parte di una verifica fiscale); io non lo farei.

Faccia il verbale oggi, senza indicare la data del Dicembre 2009, cooptando il nuovo amministratore – è il male minore. Sappia comunque che anche questo è un dato non corrispondente alla realtà e la cooperativa deve assumersene il rischio – per cui farei anche un verbale di assemblea in cui si mettono al corrente i soci della situazione.

La comunicazione alla cciaa per la nomina del nuovo amministratore deve contenere anche il recesso del vecchio, visto che viene effettuato tutto con data recente.

 

10 giugno 2011

Roberto Mazzanti

 

diritto annuale camera di commercio adempimento

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